← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 664 c.p.p. – Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito.

2. I relativi provvedimenti (184 att.) possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell’interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata.

3. I provvedimenti non più revocabili si eseguono nei modi previsti per il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato (691 s.).

4. Per l’esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza esecutiva all’autorità amministrativa competente.

In sintesi

  • Le sanzioni disciplinari pecuniarie e la condanna alla perdita della cauzione sono devolute alla cassa delle ammende
  • I provvedimenti che le impongono possono essere revocati dal giudice prima della conclusione della fase
  • Le sanzioni non revocabili si eseguono con le modalità previste per il recupero delle spese processuali
  • Per violazioni amministrative nel processo penale, il PM trasmette copia della sentenza all'autorità amministrativa

L'articolo regola l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie, come ammende e cauzione perse, che vengono devolute alla cassa delle ammende.

Ratio

L'articolo 664 codifica le procedure di riscossione e destinazione delle sanzioni pecuniarie comminate nel processo penale. La sua ratio risiede nell'esigenza di centralizzare, presso la cassa delle ammende, la gestione di questi flussi economici, garantendo efficienza amministrativa e certezza della loro devolution. Al contempo, stabilisce un diritto di revoca per le sanzioni ancora non esecutive, proteggendo il condannato da provvedimenti definitivi prima della conclusione della fase processuale.

Analisi

Il primo comma dispone che tutte le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie, perdite di cauzione e altre conseguenze economiche di sentenze (anche se non espressamente indicate) vanno verso la cassa delle ammende. Il comma 2 permette la revoca dei relativi provvedimenti entro un termine specifico: prima della conclusione della fase. Il comma 3 prevede un meccanismo di esecuzione coattiva parificato al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato. Il comma 4 introduce un collegamento con violazioni amministrative: se nel procedimento penale si accertano infrazioni amministrative, il PM trasmette estratto della sentenza all'autorità amministrativa competente (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza).

Quando si applica

L'articolo si applica in ogni caso in cui il processo penale generi un obbligo economico: ammenda, multa, perdita di cauzione, sanzione per comportamento processuale scorretto. Se il tribunale condanna una persona al versamento di 1.000 euro di multa oltre a 6 mesi di carcere, quella somma è devoluta alla cassa ammende secondo l'art. 664. Se il giudice irrogato una sanzione disciplinare di 500 euro per interruzione frequente del procedimento, il condannato può chiedere revoca prima che sia definitiva. Se una sentenza penale accerta anche una violazione del Codice della Strada (multa amministrativa), il PM invia certificato all'ente gestore delle sanzioni stradali.

Connessioni

Collegato all'articolo 663 CPP (esecuzione pene), all'articolo 665 CPP (giudice competente), al procedimento di esecuzione (art. 666). Rimanda alle norme sulle spese processuali (art. 691 e seguenti CPP) e al procedimento in camera di consiglio. Correlato ai criteri di revoca previsti dall'articolo 130 CPP.

Domande frequenti

Se sono condannato a una multa, a chi devo versare i soldi?

La multa è versata alla cassa delle ammende, non al tribunale. L'ufficio di esecuzione ti indicherà la modalità di pagamento (bonifico, assegno, ecc.).

Posso chiedere di non pagare la multa prima che sia definitiva?

Sì, se la sentenza non è ancora divenuta irrevocabile, puoi chiedere al giudice la revoca della sanzione pecuniaria prima della conclusione della fase. Dopo che è definitiva, non puoi più.

Se ho perso la cauzione in un procedimento, che cosa succede?

La cauzione persa (dichiarata forfeita dal giudice) è versata alla cassa delle ammende come qualunque altra sanzione pecuniaria.

La sentenza penale può comportare anche una multa amministrativa (es. Codice della Strada)?

Sì. Se nel procedimento si accerta una violazione amministrativa (es. guida senza assicurazione), il PM trasmette i documenti all'autorità amministrativa competente, che procede in parallelo.

Come viene riscossa una multa se non la pago volontariamente?

Se non paghi, la riscossione avviene con i metodi previsti per il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato (pignoramenti, compensazione, ecc.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.