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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il PM determina quale pena eseguire tra le condanne multiple della stessa persona
  • Si applica la disciplina del concorso di pene del codice penale (art. 80)
  • Se condanne da diversi giudici, competente il PM presso il giudice designato
  • Notificazione al condannato e al difensore è obbligatoria

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 663 c.p.p. – Esecuzione di pene concorrenti

Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Esecuzione di pene concorrenti

1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.

2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 comma 4.

3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore.

In sintesi

  • Il PM determina quale pena eseguire tra le condanne multiple della stessa persona
  • Si applica la disciplina del concorso di pene del codice penale (art. 80)
  • Se condanne da diversi giudici, competente il PM presso il giudice designato
  • Notificazione al condannato e al difensore è obbligatoria

Quando una persona è condannata con più sentenze, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi secondo le norme sul concorso di reati.

Ratio

L'articolo 663 regola l'esecuzione delle pene quando una stessa persona riporta più condanne per reati diversi. La ratio consiste nel garantire una gestione ordinata e coerente di punizioni multiple, evitando l'accumulo disordinato di pene e applicando principi di proporzionalità fissati dal codice penale. È un meccanismo di coordinamento fra provvedimenti giudiziali diversi e provvedimenti esecutivi.

Analisi

Il primo comma attribuisce al pubblico ministero il compito di determinare quale pena deve essere eseguita, conformemente alle regole sul concorso di pene del codice penale. Il secondo comma specifica che se le sentenze provengono da giudici differenti, il PM competente agisce presso il giudice indicato dall'articolo 665, comma 4. Il terzo comma prescrive che il provvedimento del PM sia notificato tanto al condannato quanto al suo difensore, garantendo trasparenza e diritto di reazione.

Quando si applica

L'articolo si applica concretamente quando una persona subisce due o più condanne irrevocabili per reati diversi. Esempio: Tizio è condannato a 2 anni per furto e successivamente a 1 anno 6 mesi per abuso di fiducia. Il PM determina la pena complessiva da eseguire (che sarà inferiore alla somma, con sconti per concorso), e notifica l'ordinanza a Tizio e al suo avvocato. Caio riceve 8 mesi per truffa da un tribunale e 6 mesi per falsificazione da un altro: il PM calcola il concorso formale, determina se le pene si eseguono assieme o separate.

Connessioni

L'articolo 663 rimanda esplicitamente all'art. 80 CP (concorso di pene), che fissa i criteri di calcolo. Collegato all'articolo 665 CPP che designa il giudice competente per l'esecuzione. Rinvia anche all'art. 664 CPP (esecuzione sanzioni pecuniarie) e al procedimento di esecuzione (art. 666 CPP).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è condannato in primo grado a 3 anni di reclusione per rapina, e due anni dopo riceve un'altra sentenza irrevocabile a 1 anno e 6 mesi per ricettazione commessa durante il primo procedimento. Il PM, applicando l'art. 663, determina che le due pene concorrono formalmente. Calcola la pena complessiva (art. 80 CP) in 3 anni e 6 mesi, notifica al condannato l'ordinanza esecutiva. Tizio sa così quale sia la sua posizione esattamente e per quanto tempo continuerà a scontare.

Caso 2: Caso 2

Caio riceve una sentenza dal Tribunale di Milano (6 mesi per truffa) e un'altra dal Tribunale di Roma (8 mesi per falsificazione di documenti), entrambe irrevocabili. Poiché i giudici sono diversi, il PM competente agisce presso il giudice di rinvio specifico indicato dalla norma. Applica le regole di concorso, redige un'ordinanza esecutiva di 10 mesi totali (inferiore alla somma), e la notifica a Caio e al suo difensore. Caio sa che dovrà scontare 10 mesi complessivi, non 14.

Domande frequenti

Se ho più condanne, devo scontarle tutte oppure il giudice le unisce?

Se le condanne riguardano reati diversi e sono già irrevocabili, il pubblico ministero unisce le pene secondo le regole del concorso (art. 80 CP). La pena totale è inferiore alla somma semplice, non le sconti tutte separatamente.

Chi decide quale pena eseguire tra le mie condanne?

Il pubblico ministero (PM) determina la pena da eseguire applicando la disciplina del concorso. Non è una scelta discrezionale, ma segue regole precise del codice penale.

E se le mie sentenze vengono da due tribunali diversi?

Se le sentenze provengono da giudici differenti, il PM competente agisce presso il giudice specificato dall'articolo 665, comma 4 CPP. I criteri di determinazione della pena rimangono identici.

Devo essere avvisato quando il PM determina la pena complessiva?

Sì, l'articolo 663 comma 3 obbliga il PM a notificare il provvedimento sia a te che al tuo difensore. Hai diritto di conoscere esattamente quale pena devi scontare.

Posso impugnare l'ordinanza del PM che determina la pena di concorso?

Sì, puoi impugnare in cassazione il provvedimento del PM secondo le regole di cui all'articolo 606 CPP, se ritieni violate le norme sul concorso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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