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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Vendita, distribuzione, affissione in luogo pubblico senza autorizzazione
  • Scritti, disegni, mezzi luminosi/acustici, iscrizioni pubblicitarie abusive
  • Sanzione amministrativa pecuniaria (non penale): 51-309 euro per distribuzione, 103-619 euro per stampa clandestina
  • Eccezione: affissione fuori i luoghi designati non è punibile

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 663 c.p. – Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

Testo vigente — R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila .

Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell’Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all’affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall’autorità competente.

Commento

Vendita, distribuzione, affissione abusiva di scritti e disegni: sanzione amministrativa da 51 a 309 euro.

Ratio

L'articolo 663 c.p. tutela l'ordine e il decoro urbano regolando la circolazione di materiale scritto e la comunicazione visiva in spazi pubblici. Mira a prevenire l'inquinamento visivo e l'ordine pubblico dall'assalto incontrollato di scritti e disegni affissi abusivamente.

Analisi

Comma 1: vendita, distribuzione, messa in circolazione di scritti/disegni senza autorizzazione richiesta dalla legge = sanzione amministrativa 51-309 euro. Comma 2: affissione senza licenza in luogo pubblico/aperto/esposto al pubblico; uso mezzi luminosi/acustici per comunicazioni pubbliche senza autorità; collocamento iscrizioni/disegni abusivi = sanzione 51-309 euro. Comma 3: eccezione-affissione fuori i luoghi designati dall'autorità (es. bacheca sindacale, aree dedicate) non è punibile. Reato amministrativo, non penale.

Quando si applica

Distribuzione di volantini politici o pubblicitari in strada senza autorizzazione. Affissione di manifesti pubblicitari su muri pubblici. Installazione di insegne luminose senza permesso del comune. Collocamento di scritte murarie (graffiti organizzati). Diffusione massiva di comunicati su spazi pubblici interdetti.

Connessioni

Rimandi: art. 656 c.p. (notizie false), art. 663-bis c.p. (stampa clandestina). Collegati: leggi comunali su decoro urbano, regolamenti su affissioni e pubblicità, codice della strada per segnaletica.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Ministero della Giustizia · Codici giuridici

Leggi il documento su www.giustizia.it

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, attivista politico, stampa 500 volantini e li distribuisce davanti alla stazione ferroviaria senza autorizzazione del Sindaco. Viene fermato da vigili urbani. Riceve sanzione amministrativa di 200 euro per distribuzione abusiva di scritti.

Caso 2: Caso 2

Caio, imprenditore, installa un'insegna luminosa sul muro esterno della propria bottega senza richiedere permesso al Comune. I vigili riscontrano violazione. Caio riceve sanzione amministrativa 51-309 euro per uso abusivo di mezzo luminoso per comunicazione pubblica.

Domande frequenti

Posso distribuire volantini per strada?

Dipende dall'autorizzazione locale. Molti comuni richiedono permesso preventivo. Distribuire senza autorizzazione espone a sanzione amministrativa (non penale).

Affiggerò un manifesto sulla bacheca sindacale comunale è consentito?

Sì, se utilizzi lo spazio espressamente designato dall'amministrazione. La legge consente affissione nei luoghi indicati senza sanzione.

Se affiggo il mio manifesto su uno spazio pubblico designato, rischio sanzione?

No, l'eccezione di cui al comma 3 protegge l'affissione fuori i luoghi destinati (presumibilmente, legittima). Diverso è affiggerlo su superfici vietate.

Una sanzione amministrativa è una pena penale?

No, è sanzione amministrativa. Non genera antecedenti penali, ma è comunque dovuta. È minore della pena penale.

Posso affiggere pubblicità commerciali sulla mia proprietà privata visibile da strada?

La proprietà privata non è 'luogo pubblico'. Tuttavia, comuni possono vietare insegne anche su facciata privata se visibile dalla strada. Verifica il regolamento locale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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