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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 663-bis c.p. – Divulgazione di stampa clandestina
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l’osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 663 - Art. 663 c.p.: Vendita, distribuzione o affissione abusiva di sc→Cod. pen. art. 664 - Articolo 664 Codice Penale: Distruzione o deterioramento di affis…→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 662 Codice Penale: Abrogato→Art. 665 Codice Penale: Abrogato→Articolo 661 Codice Penale: Abuso della credulità popolare→Art. 666 c.p.: Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza→Articolo 660 Codice Penale: Molestia o disturbo alle persone→Art. 667 Codice Penale: Abrogato→Art. 659 c.p.: Disturbo delle occupazioni o del riposo delle per
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 663-bis del codice penale disciplina la divulgazione di stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa. La collocazione tra le contravvenzioni, unita all'attuale configurazione come sanzione amministrativa pecuniaria, rende la disposizione un interessante esempio di come l'ordinamento moduli nel tempo la risposta a condotte che incidono sulla disciplina pubblicistica dell'informazione a stampa.
La condotta tipica
L'elemento materiale consiste nel divulgare, in qualsiasi modo, stampe o stampati che siano stati pubblicati senza rispettare le prescrizioni di legge in materia di pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica. Cio che si sanziona non e la mera produzione, ma la diffusione di un prodotto editoriale formatosi in violazione delle regole pubblicistiche. La condotta e descritta in termini ampi, riferendosi a qualunque modalita di divulgazione, a conferma della volonta di presidiare in modo effettivo il rispetto delle formalita previste per la stampa.
La clausola di sussidiarieta
L'incipit della disposizione, che fa salva l'ipotesi in cui il fatto costituisca reato, introduce una clausola di sussidiarieta espressa. Essa significa che la violazione qui considerata opera solo in via residuale: se la stessa condotta integra una fattispecie penale piu grave, sara quest'ultima ad applicarsi. La tecnica e diffusa nel codice e serve a evitare sovrapposizioni, riservando alla disposizione un ambito di operativita circoscritto ai casi che non ricadano gia in autonome figure di reato.
Dalla pena alla sanzione amministrativa
Il testo vigente configura la conseguenza come sanzione amministrativa pecuniaria. Cio riflette il piu ampio processo di depenalizzazione che ha interessato numerose contravvenzioni di minore allarme, trasferendole dal versante penale a quello amministrativo. La trasformazione non e meramente terminologica: muta il regime applicabile, l'autorita competente all'irrogazione e l'intero procedimento, che segue le regole proprie dell'illecito amministrativo anziche quelle del processo penale.
L'esclusione del pagamento in misura ridotta
Un tratto distintivo della norma e l'espressa esclusione del pagamento in misura ridotta, ossia di quella facolta, prevista in via generale dalla disciplina degli illeciti amministrativi, che consente di definire la posizione versando un importo predeterminato e piu contenuto. L'inapplicabilita di tale beneficio rende il regime sanzionatorio piu rigido rispetto allo standard e segnala il particolare disvalore che il legislatore attribuisce alla violazione, impedendo una definizione agevolata della contestazione.
Il bene tutelato
La disposizione si inserisce nel sistema di controlli pubblicistici sulla stampa, volto ad assicurare trasparenza e tracciabilita dei prodotti editoriali. L'interesse protetto attiene all'ordinata diffusione dell'informazione a stampa e al rispetto delle formalita che consentono di individuare responsabili e provenienza delle pubblicazioni. Si tratta di una tutela che convive con i principi di liberta di manifestazione del pensiero, operando non sul contenuto ma sull'osservanza delle regole formali di pubblicazione.
Lettura attuale della disposizione
Chi si accosti oggi a questa norma deve tenere presente la stratificazione che la caratterizza: un nucleo descrittivo risalente, una conseguenza sanzionatoria trasformata in chiave amministrativa e un regime procedurale che segue le regole dell'illecito amministrativo. Una corretta valutazione richiede percio di coordinare il dato testuale con la disciplina generale degli illeciti amministrativi, tenendo conto della clausola di sussidiarieta che ne delimita l'ambito rispetto alle fattispecie penali.
L'ampiezza della condotta divulgativa
Merita attenzione la formula con cui la norma descrive la condotta: divulgare in qualsiasi modo. Questa espressione amplia notevolmente lo spettro applicativo, poiche prescinde dalle modalita concrete con cui la diffusione avviene e si concentra sul risultato, ossia sul far conoscere o circolare il prodotto editoriale irregolare. Non rileva, dunque, che la divulgazione avvenga attraverso questo o quel canale: cio che conta e che la stampa o lo stampato, formatosi in violazione delle prescrizioni di legge, sia immesso nella circolazione. Tale ampiezza descrittiva risponde all'esigenza di evitare che la scelta di una particolare modalita di diffusione consenta di eludere il presidio posto a tutela dell'ordinato regime della stampa.
La distinzione tra produzione e diffusione
Un profilo da chiarire e la distinzione tra il momento della produzione del prodotto editoriale irregolare e quello della sua diffusione. La disposizione si concentra su quest'ultima: oggetto della sanzione e la divulgazione, non la mera realizzazione della stampa. Cio significa che il disvalore e ancorato all'immissione del prodotto nel circuito della fruizione, momento in cui la violazione delle regole pubblicistiche produce i suoi effetti verso la collettivita. La scelta di colpire la diffusione, e non solo la produzione, riflette la consapevolezza che e con la circolazione che la stampa irregolare incide effettivamente sull'interesse protetto, sottraendosi ai controlli che le prescrizioni di legge mirano ad assicurare.
Il significato della depenalizzazione
La trasformazione dell'originaria contravvenzione in illecito amministrativo si inserisce in un piu ampio movimento di razionalizzazione del sistema sanzionatorio, volto a riservare la sanzione penale alle condotte di maggiore allarme e ad affidare al diritto amministrativo punitivo la repressione di quelle di minore gravita. La depenalizzazione non equivale a una abdicazione alla tutela: l'interesse continua a essere protetto, ma con strumenti diversi, ritenuti piu proporzionati. Cambiano l'autorita competente, il procedimento e il tipo di conseguenza, mentre permane la riprovazione dell'ordinamento per la condotta. Comprendere questo passaggio e essenziale per inquadrare correttamente la disposizione nella sua dimensione attuale, evitando di leggerla con le sole categorie del diritto penale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 109/2014
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: diffusione di stampati irregolari
Tizio divulga stampati pubblicati senza il rispetto delle prescrizioni di legge sulla diffusione della stampa. In linea generale, ove il fatto non integri un'autonoma fattispecie di reato, la condotta puo ricadere nell'illecito qui descritto, con applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
Caso 2: clausola di sussidiarieta
Caio diffonde uno stampato la cui condotta, oltre a violare le prescrizioni formali, integra anche una distinta figura di reato. Per effetto della clausola 'salvo che il fatto costituisca reato', si applica in via prioritaria la fattispecie penale autonoma, restando l'illecito amministrativo confinato ai casi residuali.
Domande frequenti
Cosa punisce l'art. 663-bis c.p.?
La divulgazione, in qualsiasi modo, di stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.
E ancora un reato?
La conseguenza prevista dal testo vigente ha natura di sanzione amministrativa pecuniaria, in coerenza con il processo di depenalizzazione delle contravvenzioni di minore allarme.
Cosa significa la clausola 'salvo che il fatto costituisca reato'?
E una clausola di sussidiarieta: la disposizione si applica in via residuale e cede il passo se la stessa condotta integra una fattispecie penale autonoma e piu grave.
E ammesso il pagamento in misura ridotta?
No: la norma esclude espressamente il pagamento in misura ridotta previsto in via generale per gli illeciti amministrativi, rendendo il regime piu rigido.
Quale interesse tutela la norma?
L'ordinata e trasparente diffusione della stampa e il rispetto delle formalita pubblicistiche di pubblicazione, senza incidere sul contenuto delle pubblicazioni.
Fonti consultate: 2 fontei verificate