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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 664 c.p. – Distruzione o deterioramento di affissioni
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila .
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila .
Vedi anche
→Cod. pen. art. 663-bis - bis Codice Penale: Divulgazione di stampa clandestina→Cod. pen. art. 665 - Art. 665 Codice Penale: Abrogato→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 663 c.p.: Vendita, distribuzione o affissione abusiva di sc→Art. 662 Codice Penale: Abrogato→Art. 666 c.p.: Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza→Articolo 661 Codice Penale: Abuso della credulità popolare→Art. 667 Codice Penale: Abrogato→Articolo 660 Codice Penale: Molestia o disturbo alle persone→Art. 668 c.p.: Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abus
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Danneggiamento di manifesti e scritti affissi da autorità civili ed ecclesiastiche è punito con sanzione amministrativa da 77 a 464 euro.
Ratio
L'articolo 664 protegge l'integrità e la leggibilità degli atti di comunicazione istituzionale affissi da autorità pubbliche e ecclesiastiche, garantendo che cittadini e amministrati ricevano le informazioni ufficiali senza interferenze. La norma rientra nella categoria dei delitti contro l'ordine pubblico e la pubblica amministrazione, preservando il decoro e il corretto funzionamento della comunicazione amministrativa.
Analisi
Il primo comma punisce lo stacco, la lacerazione o il deterioramento di scritti o disegni affissi da autorità civili o ecclesiastiche. Le condotte vietate sono: (a) staccamento fisico dell'affissione; (b) lacerazione parziale; (c) qualsiasi azione che renda l'affissione inservibile o illeggibile. La sanzione è amministrativa da 77 a 464 euro. Il secondo comma prevede sanzione minore (51-309 euro) per affissioni affiggibili da privati in luoghi e modi legittimi (ad esempio, locandine in bacheche pubbliche autorizzate). La distinzione tra i due commi riflette il maggior interesse nella preservazione della comunicazione pubblica ufficiale.
Quando si applica
La norma si applica quando: un'affissione riconducibile a ente pubblico o ecclesiastico (delibere, avvisi, ordinanze, regolamenti) viene danneggiata, scoperchiata o resa illeggibile; un'affissione privata in luogo legittimamente consentito viene staccata o lacerate. Non si applica a danni accidentali o a deterioramento naturale. Esempi concreti: rimozione di ordinanze comunali, strappo di avvisi parrocchiali, cancellazione di scritte elettroniche pubbliche.
Connessioni
L'articolo 664 si collega agli articoli 635 c.p. (danneggiamento del bene altrui) e 660 c.p. (violazione di proprietà), ma con ambito più ristretto. Rimandi normativi: artt. 666-673 c.p. (abusi in spettacoli, mestieri, animali). In sede amministrativa, si applicano le sanzioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (contravvenzioni). La comunicazione affissa può contenere contenuti rilevanti per diritto amministrativo, diritto ecclesiastico (per affissioni diocesane) e diritto di informazione.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 109/2014
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, durante una manifestazione in centro città, strappa deliberatamente un cartello municipale contenente un'ordinanza di divieto di sosta. Il danno è riconoscibile, l'affissione è abusiva rispetto all'ordinamento. Secondo il primo comma, Tizio è soggetto a sanzione amministrativa da 77 a 464 euro, a titolo di violazione della norma sulla conservazione dell'affissione pubblica, senza necessità di provare dolo specifico contro l'amministrazione.
Caso 2: Caso 2
Caio, incaricato parrocchiale, lacera intenzionalmente un cartello affisso dal viceparroco sulla bacheca della chiesa con date di celebrazioni religiose. Poiché l'affissione proviene da autorità ecclesiastica, si applica il primo comma con sanzione da 77 a 464 euro. Se invece Caio avesse staccato un manifesto sindacale legittimamente affisso in una sala autorizzata dalla parrocchia, allora varrebbe il secondo comma (51-309 euro).
Domande frequenti
Posso staccare un manifesto comunale se non approvo il contenuto?
No. Lo stacco, anche se motivato da dissenso, è punito con sanzione amministrativa da 77 a 464 euro (art. 664, comma 1). La via legittima è segnalare il manifesto all'ente tramite ricorso amministrativo o petizione.
E se il cartello è deteriorato o illeggibile per colpa dell'amministrazione?
Il deterioramento naturale o dovuto a negligenza dell'ente non costituisce violazione dell'art. 664. La norma punisce chi attivamente stacca, lacera o danneggia l'affissione. Se lei rimuove il manifesto, anche in cattivo stato, commette la violazione.
Qual è la differenza tra affissioni pubbliche e private?
Affissioni di autorità civili ed ecclesiastiche (comuni, regioni, diocesi) ricadono nel primo comma (77-464 euro). Affissioni private in luoghi legittimamente consentiti (bacheche autorizzate, spazi privati) ricadono nel secondo comma (51-309 euro). La sanzione è minore perché l'interesse pubblico è diverso.
Se danneggio un manifesto per sbaglio, devo pagare la multa?
La norma non richiede dolo specifico. Anche il danneggiamento involontario (ad es. spostare un cartello senza accorgersene) potrebbe essere inquadrato come contravvenzione se provato. Tuttavia, l'accertamento amministrativo considera la colpevolezza generale.
Posso protestare contro una multa per aver staccato un manifesto?
Sì. Puoi ricorrere davanti al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica, contestando la violazione o adducendo cause di esclusione della responsabilità (forza maggiore, difetto di affissione legittima, ecc.).
Fonti consultate: 2 fontei verificate