Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 668 c.p. – Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all’Autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico opere cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell’Autorità o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche .
Se il fatto è commesso contro il divieto dell’Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell’articolo 266.
In sintesi
Indice dei contenuti
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche pubbliche senza previa comunicazione all'autorità sono punite con arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 309 euro.
Ratio
L'articolo 668 disciplina il controllo preventivo dello Stato su rappresentazioni drammatiche e cinematografiche, con lo scopo di tutelare l'ordine pubblico, il decoro, la sicurezza e impedire diffusione di contenuti ritenuti lesivi. Questa norma affonda le radici in regime storico di controllo culturale ma rimane strutturalmente vigente come strumento di prevenzione e monitoraggio pubblico. La comunicazione preventiva permette all'autorità di verificare la compatibilità con ordine pubblico; la revisione dei film è filter pubblico su contenuti.
Analisi
Il primo comma punisce chi recita in pubblico drammi o altre opere teatrali di qualsiasi genere senza comunicare preventivamente all'autorità. La condotta è omissiva: non effettuare la comunicazione prima della rappresentazione. Il secondo comma estende il divieto alle proiezioni cinematografiche pubbliche non sottoposte a revisione dell'autorità (censura film). La pena è identica: arresto fino a 6 mesi oppure ammenda fino a 309 euro (scelta alternativa). Il terzo comma aggrava la sanzione se il fatto è commesso 'contro il divieto' dell'autorità, cioè quando l'autorità ha espressamente vietato la rappresentazione: in questo caso, pena detentiva E pecuniaria si applicano congiuntamente (cumulo). Il quarto comma rinvia all'articolo 266 c.p. (circostanze che qualificano uno spettacolo come 'pubblico'), specificando che per 'fatto commesso in pubblico' si considera anche quando ricorrono le circostanze ai numeri 2 e 3 dell'art. 266 (accessibilità al pubblico, comunicazione mediatica, trasmissione in diretta).
Quando si applica
La norma si applica quando: (a) una rappresentazione teatrale, balletto, opera, reading dramatico, monologo è offerto al pubblico senza preventiva comunicazione al prefetto/questura; (b) un film è proiettato pubblicamente senza che sia stato sottoposto a revisione (certificazione CNC, Commissione Nazionale per il Cinema); (c) l'autorità ha ordinato il divieto e la rappresentazione procede comunque. La qualificazione di 'pubblico' dipende da accessibilità potenziale e intenzionale. Esempi: rappresentazione teatrale amatoriale in piazza senza comunicazione; proiezione abusiva di film non censito in sala ricavata; live streaming di performance con intento pubblico; rappresentazione effettuata nonostante ordine di divieto del sindaco.
Connessioni
Articoli correlati: 666 c.p. (Spettacoli senza licenza), ambito più ampio, include danza, circhi, concerti; 664 c.p. (Affissioni) per comunicazione abusiva di spettacoli. Rimandi normativi: L. 633/1941 (Diritto d'Autore), rappresentazione pubblica richiede licenza anche per autore; d.m. 16-02-1999 (Protocollo CNC) per classificazione film; Codice dei Beni Culturali (d.lgs. 42/2004) per spettacoli d'interesse culturale. SIAE (Società Italiana Autori Editori) ha ruolo amministrativo parallelo per diritto d'autore. Riferimenti penali anche ai 266-267 c.p. (circostanze del 'pubblico') e 337 c.p. (abuso autorità).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 109/2014
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è attore di una compagnia teatrale amatoriale e vuole mettere in scena un adattamento di Molière in una sala comunale affittata. Non comunica nulla alla questura, ritenendo che il permesso della sala sia sufficiente. La rappresentazione si svolge, con circa 50 spettatori. La polizia interviene ed accerta la mancanza di comunicazione preventiva. Tizio è punibile con arresto fino a 6 mesi oppure ammenda fino a 309 euro (primo comma).
Caso 2: Caso 2
Caio gestisce una sala privata e intende proiettare un film indiano non ancora sottoposto a revisione della Commissione Nazionale del Cinema (CNC). La questura ha precedentemente vietato proiezioni pubbliche in quella sala fino alla regolarizzazione. Caio ignora il divieto e organizza comunque la proiezione. È sanzionato secondo il secondo e terzo comma: arresto fino a 6 mesi E ammenda fino a 309 euro (cumulo), poiché ha agito contro divieto esplicito dell'autorità.
Domande frequenti
Devo comunicare alla questura una rappresentazione teatrale amatoriale?
Sì. Se la rappresentazione è pubblica (accessibile al pubblico, anche se circoscritto), devi comunicare preventivamente al prefetto/questura. Non comunicare espone a rischio di arresto fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro.
Cosa significa 'comunicazione preventiva'?
Una lettera o richiesta formale inviata alla questura (preferibilmente 15-30 giorni prima) indicando: data, ora, luogo, tipo di rappresentazione (titolo, trama breve), numero stimato spettatori, misure di sicurezza.
Posso proiettare un film non censito in una sala privata?
Se la proiezione è privata (famiglia, amici intimi), tecnicamente non sei soggetto al divieto di censura. Se è pubblica (accesso aperto, anche a pagamento), il film deve essere sottoposto a revisione CNC (Commissione Nazionale Cinema). Violando, rischi multa fino a 309 euro.
Se l'autorità mi ha vietato rappresentazioni, posso fare ricorso?
Sì. Se il divieto è ingiustificato, puoi ricorrere al TAR entro 60 giorni, contestando che viola diritti costituzionali (libertà d'espressione, art. 21 Cost.). Nel frattempo, procedere verso la rappresentazione espone a pena doppia (arresto + ammenda).
Vale anche per spettacoli in streaming?
Sì, se lo streaming è accessibile al pubblico (anche parte di esso). Uno streaming privato su piattaforma con password è più difficile qualificarsi come pubblico, ma se proiettato in sala o diffuso ampiamente, richiede comunicazione.
Fonti consultate: 2 fontei verificate