Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Art. 665 c.p.
Articolo abrogato dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Penale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Penale.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 664 - Articolo 664 Codice Penale: Distruzione o deterioramento di affis…→Cod. pen. art. 666 - Art. 666 c.p.: Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 663-bis Codice Penale: Divulgazione di stampa clandestina→Art. 663 c.p.: Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni→Art. 667 Codice Penale: Abrogato→Art. 662 Codice Penale: Abrogato→Art. 668 c.p.: Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abus→Articolo 661 Codice Penale: Abuso della credulità popolare→Articolo 669 Codice Penale: Esercizio abusivo di mestieri girovaghi
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Articolo 665 Codice Penale, abrogato. Nessuna norma in vigore.
Nota storica
L'articolo 665 c.p. originariamente previsto dal Codice Penale del 1931 è stato abrogato. Non è applicabile. Per questioni relative a danneggiamento di affissioni, si applica l'articolo 664 c.p. in vigore.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi e linee guida
Ministero della Giustizia
Il Ministero della Giustizia pubblica i codici giuridici aggiornati e consolidati, fonte ufficiale per la consultazione delle norme penali vigenti.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Non applicabile, norma abrogata.
Domande frequenti
L'articolo 665 è ancora in vigore?
No, l'articolo 665 c.p. è stato abrogato. Non ha valore legale.
Se ho una questione su questo articolo, cosa faccio?
Consulta l'articolo 664 c.p. (Distruzione o deterioramento di affissioni) o contatta un avvocato per la fattispecie concreta.
Quando è stato abrogato?
Non sono disponibili i dettagli storici precisi della data di abrogazione nel testo vigente.
Posso ancora essere punito secondo l'articolo 665?
No. Nessuno può essere punito secondo una norma abrogata.
Quale articolo lo ha sostituito?
Non esiste articolo sostitutivo diretto. Le ipotesi coperte sono ricondotte ad altri articoli del Codice Penale, quali il 664 c.p. o il 635 c.p. (danneggiamento).
Fonti consultate: 2 fontei verificate