Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 665 c.p. [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 664 - Articolo 664 Codice Penale: Distruzione o deterioramento di affis…→Cod. pen. art. 666 - Art. 666 c.p.: Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 663-bis Codice Penale: Divulgazione di stampa clandestina→Art. 663 c.p.: Vendita, distribuzione o affissione abusiva di sc→Art. 667 Codice Penale: Abrogato→Art. 662 Codice Penale: Abrogato→Art. 668 c.p.: Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abus→Articolo 661 Codice Penale: Abuso della credulità popolare→Articolo 669 Codice Penale: Esercizio abusivo di mestieri girovaghi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Articolo 665 Codice Penale, abrogato. Nessuna norma in vigore.
Nota storica
L'articolo 665 c.p. originariamente previsto dal Codice Penale del 1931 è stato abrogato. Non è applicabile. Per questioni relative a danneggiamento di affissioni, si applica l'articolo 664 c.p. in vigore.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Domande frequenti
L'articolo 665 è ancora in vigore?
No, l'articolo 665 c.p. è stato abrogato. Non ha valore legale.
Se ho una questione su questo articolo, cosa faccio?
Consulta l'articolo 664 c.p. (Distruzione o deterioramento di affissioni) o contatta un avvocato per la fattispecie concreta.
Quando è stato abrogato?
Non sono disponibili i dettagli storici precisi della data di abrogazione nel testo vigente.
Posso ancora essere punito secondo l'articolo 665?
No. Nessuno può essere punito secondo una norma abrogata.
Quale articolo lo ha sostituito?
Non esiste articolo sostitutivo diretto. Le ipotesi coperte sono ricondotte ad altri articoli del Codice Penale, quali il 664 c.p. o il 635 c.p. (danneggiamento).
Fonti consultate: 2 fontei verificate