← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 661 c.p. Abuso della credulità popolare

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 1.032.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Impostura pubblica per abusare della credulità popolare
  • Qualunque mezzo: falsi miracoli, guarigioni fittizie, poteri sovrumani inventati
  • Pena: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 1.032 euro se idoneità a turbare ordine
  • Elemento: capacità di misconoscenza della verità nel pubblico

Abuso della credulità popolare: impostura pubblica idonea a turbare ordine, arresto fino a 3 mesi.

Ratio

L'articolo 661 c.p. difende il patrimonio cognitivo collettivo e la razionalità pubblica, prevenendo sfruttamento della superstiziose credulità popolare per fini illeciti. Nasce dall'esigenza storica di contrastare ciarlatanerie e frodi pseudoreligiose.

Analisi

Elementi costitutivi: 1) impostura pubblica (affermazione falsa di poteri sovrumani, miracoli, guarigioni impossibili); 2) scopo di abusare della credulità popolare (sfruttamento della superstiziositá); 3) qualunque mezzo (verbale, prediche, rappresentazioni teatrali fittizie, messaggi); 4) condizione: se dal fatto può derivare turbamento ordine pubblico (valutazione di idoneità potenziale); 5) dolo generico. Nota: il reato richiede publicità non necessariamente amplissima, ma basta la potenziale raggiungibilità di un pubblico generico.

Quando si applica

Finto guaritore che dichiara pubblicamente di guarire il cancro con rituali magici. Sedicente profeta che annuncia apparizioni divine false. Mago che organizza sedute pubbliche spacciandosi per comunicante con defunti. Santone che raccoglie denaro promettendo miracoli impossibili a una massa di fedeli creduloni.

Connessioni

Rimandi: art. 656 c.p. (notizie false), art. 658 c.p. (procurato allarme), art. 640 c.p. (truffa). Collegati: art. 24 Patto internazionale diritti civili e politici (diritto a non essere ingannato), leggi anticiarlataneria sanitaria, codici deontologici professionali.

Domande frequenti

Predicare il mio credo religioso costituisce abuso della credulità popolare?

No, se è predicazione sincera di fede. Abuso ricorre solo se spacci falsità consapevolmente (falsi miracoli, poteri inesistenti) sfruttando la gullibilità altrui.

Un mentore che promette successo attraverso pseudocienze commette abuso di credulità?

Se la promessa è consapevolmente falsa e diretta a turbare l'ordine pubblico (cioè, se ha capacità diffusiva di danno collettivo), sì. Singoli inganni non rientrano facilmente.

Chi vende falsi amuleti di protezione come rimedi magici è punibile?

Se vende apertamente spacciandoli come magici (non come gadget o decorativi) sfruttando la credulità, è potenzialmente punibile. Dipende dall'idoneità oggettiva a turbare l'ordine.

Un illusionista che pratica magia scenica come arte è punibile?

No, l'illusionismo teatrale è arte esplicita. Diverso è l'impostore che sostiene poteri veri. La dichiarazione esplicita 'questo è spettacolo' esclude il reato.

Devo essere lucrato dalla impostura per essere punito?

No, la legge dice 'anche gratuitamente'. Anche l'abuso di credulità popolare senza ricavo monetario è punibile se integra impostura consapevole.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.