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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 661 c.p. – Abuso della credulità popolare
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto , se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 .
Vedi anche
→Cod. pen. art. 660 - Articolo 660 Codice Penale: Molestia o disturbo alle persone→Cod. pen. art. 662 - Art. 662 Codice Penale: Abrogato→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 659 c.p.: Disturbo delle occupazioni o del riposo delle per→Art. 663 c.p.: Vendita, distribuzione o affissione abusiva di sc→Articolo 663-bis Codice Penale: Divulgazione di stampa clandestina→Articolo 658 Codice Penale: Procurato allarme presso l’Autorità→Articolo 664 Codice Penale: Distruzione o deterioramento di affissioni→Art. 657 Codice Penale: Abrogato→Art. 665 Codice Penale: Abrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 661 c.p., rubricato abuso della credulita' popolare, e' una disposizione collocata tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillita' pubblica. La norma colpisce chi, pubblicamente, con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, cerca di abusare della credulita' popolare. Si tratta di una fattispecie di antica tradizione, pensata per reprimere comportamenti ciarlataneschi, profezie, finte arti magiche o divinatorie e simili condotte che facciano leva sull'ingenuita' collettiva. A seguito degli interventi di depenalizzazione, l'illecito non e' più punito con una pena, bensi' con una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo l'importo indicato dal testo vigente: ciò ne ha mutato la natura, conservandone tuttavia la struttura.
Il bene giuridico protetto
L'oggetto della tutela non e' il patrimonio del singolo che eventualmente creda all'impostura, né la fede religiosa, bensi' l'ordine pubblico inteso come tranquillita' e regolare convivenza della collettivita'. La norma si preoccupa del rischio che condotte fondate sull'inganno collettivo possano generare allarme, agitazione o disordine. Per questo la sanzione e' agganciata alla idoneita' del fatto a turbare l'ordine pubblico: non si reprime l'impostura in se', ma l'impostura che, per le sue modalita' e il suo contesto, possa incidere sulla pace sociale.
La condotta: l'impostura e l'abuso della credulita'
La condotta tipica consiste nel cercare, con qualsiasi impostura, di abusare della credulita' popolare. Il termine impostura allude a un inganno, a una rappresentazione falsa o artificiosa rivolta a sfruttare la disposizione del pubblico a credere. La formula con qualsiasi impostura rende la fattispecie a forma libera: rilevano i mezzi più vari, dalla finta divinazione alle profezie, dalle pretese facolta' soprannaturali ad altri artifici. L'inciso anche gratuitamente chiarisce che non occorre uno scopo di lucro: l'illecito sussiste anche quando l'agente non persegua un profitto, perché ciò che rileva e' l'incidenza sulla credulita' collettiva e sull'ordine pubblico.
Il requisito della pubblicita'
Elemento essenziale e' la pubblicita' della condotta. L'abuso deve essere rivolto alla credulita' popolare, cioe' a una collettivita' indeterminata, e deve avvenire pubblicamente. Non integra la fattispecie l'inganno rivolto in via riservata a una singola persona o a una cerchia ristretta in ambito privato: in tal caso potranno semmai venire in rilievo altre norme, ma non l'art. 661, che presuppone una proiezione esterna idonea a raggiungere un pubblico indistinto. La pubblicita' e' coerente con il bene tutelato, perché solo una condotta che si rivolge alla collettivita' può incidere sull'ordine pubblico.
La natura di illecito di pericolo
L'art. 661 e' costruito come illecito di pericolo. La sanzione si applica se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico: non e' richiesto che il turbamento si verifichi effettivamente, ma e' sufficiente la sua possibilita'. Questa idoneita' va valutata in concreto, tenendo conto delle modalita' della condotta, del contesto, della diffusione e dell'impatto potenziale sul pubblico. Il giudizio di pericolosita' costituisce un elemento costitutivo: se la condotta, per quanto ingannevole, non e' in alcun modo idonea a turbare l'ordine pubblico, l'illecito non sussiste.
L'elemento soggettivo
Trattandosi originariamente di contravvenzione, l'elemento soggettivo poteva consistere tanto nel dolo quanto nella colpa. La condotta tipica, descritta come il cercare di abusare, esprime tuttavia una direzione finalistica: l'agente pone in essere l'impostura allo scopo di sfruttare la credulita' popolare. La depenalizzazione non muta sostanzialmente questo profilo, poiché anche nel sistema dell'illecito amministrativo occorre la riferibilita' soggettiva del fatto al suo autore, secondo i principi della legge generale sull'illecito amministrativo.
Gli effetti della depenalizzazione
Il passaggio dalla pena alla sanzione amministrativa pecuniaria comporta conseguenze rilevanti. Il procedimento non e' più quello penale, ma quello amministrativo regolato dalla legge generale sulle sanzioni amministrative: contestazione, possibilita' di pagamento in misura ridotta, ordinanza-ingiunzione e opposizione davanti al giudice competente. Vengono meno gli effetti penali tipici, come l'iscrizione nel casellario e le pene accessorie. Resta invece ferma la struttura della fattispecie, che continua a richiedere la pubblicita', l'impostura e l'idoneita' a turbare l'ordine pubblico.
Attualita' e funzione della norma
Pur essendo una disposizione di rara applicazione, l'art. 661 conserva una funzione di chiusura del sistema a tutela della tranquillita' pubblica. Esso esprime l'idea che lo sfruttamento pubblico e ingannevole della credulita' collettiva, quando sia idoneo a generare allarme o disordine, meriti una risposta dell'ordinamento, oggi in forma amministrativa. La norma va letta con equilibrio, evitando interpretazioni che ne facciano uno strumento di repressione di mere credenze o pratiche personali, e applicandola solo quando ricorrano davvero la pubblicita', l'impostura e il concreto pericolo per l'ordine pubblico.
Il confine con la liberta' religiosa e di manifestazione del pensiero
L'applicazione dell'art. 661 deve confrontarsi con i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, in particolare la liberta' religiosa (art. 19) e la liberta' di manifestazione del pensiero (art. 21). La norma non può essere intesa come strumento di repressione delle credenze, delle pratiche di culto o delle opinioni, per quanto eterodosse o minoritarie. ciò che rileva non e' il contenuto della convinzione, ma la condotta ingannevole e pubblicamente diretta a sfruttare la credulita' collettiva con modalita' idonee a turbare l'ordine pubblico. Il discrimine tra l'esercizio di una liberta' costituzionale e l'illecito risiede nell'impostura, cioe' nell'artificio fraudolento, e nella sua proiezione pericolosa per la tranquillita' pubblica.
Il rapporto con altre fattispecie
L'art. 661 va distinto da figure contigue che tutelano beni diversi. Quando l'inganno e' diretto a procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale, possono venire in rilievo le norme sui reati contro il patrimonio mediante frode, che presuppongono pero' un raggiro idoneo a indurre in errore una vittima determinata e un danno economico. L'art. 661, invece, non richiede né un profitto né un danno patrimoniale del singolo, ma si concentra sull'abuso pubblico della credulita' collettiva e sul pericolo per l'ordine pubblico. La distinzione e' rilevante per individuare la disciplina applicabile e per evitare sovrapposizioni tra illecito amministrativo e fattispecie penali a tutela del patrimonio.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Domande frequenti
L'abuso della credulita' popolare e' ancora reato?
No. A seguito della depenalizzazione, l'art. 661 c.p. non prevede piu' una pena ma una sanzione amministrativa pecuniaria. La fattispecie conserva la sua struttura, ma cambia natura e regime processuale.
Qual e' il bene tutelato dalla norma?
L'ordine pubblico inteso come tranquillita' e regolare convivenza della collettivita'. Non e' tutelato il patrimonio del singolo che creda all'impostura, ne' la fede religiosa.
E' necessario uno scopo di lucro?
No. L'inciso 'anche gratuitamente' chiarisce che l'illecito sussiste indipendentemente da un fine di profitto: cio' che rileva e' l'abuso pubblico della credulita' collettiva idoneo a turbare l'ordine pubblico.
Deve verificarsi un turbamento effettivo dell'ordine pubblico?
No. Si tratta di un illecito di pericolo: e' sufficiente che dal fatto 'possa' derivare un turbamento. L'idoneita' va valutata in concreto, ma il turbamento non deve necessariamente realizzarsi.
L'inganno riservato a una sola persona integra la fattispecie?
No. La norma richiede la pubblicita' e l'abuso della credulita' 'popolare', cioe' rivolto a una collettivita' indeterminata. L'inganno privato verso un singolo esula dall'art. 661.
Fonti consultate: 2 fontei verificate