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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Molestia o disturbo a persona in luogo pubblico/aperto o tramite telefono
  • Motivo: petulanza o altro biasimevole motivo
  • Pena: arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 516 euro
  • Reato persecutorio leggero, poliedrico (stalking minore)

Molestia o disturbo alle persone: recato per petulanza, online o in luogo pubblico, arresto fino a 6 mesi.

Ratio

L'articolo 660 c.p. tutela la libertà di movimento, la tranquillità psichica e la dignità personale dalle molestie ripetute o persistenti. È reato «cuscinetto» che colpisce condotte persecutorie lievi, precedenti a stalking vero e proprio.

Analisi

Elementi: 1) molestia o disturbo (atti molesti, linguaggio offensivo, inseguimenti, appostamenti, telefonate, messaggi); 2) luogo pubblico/aperto al pubblico oppure tramite telefono (estensione al cyber-spazio); 3) motivo soggettivo: petulanza (fastidio gratuito) o altro motivo biasimevole (rancore, invidia, gelosia infondati); 4) dolo generico (consapevolezza condotta molesta). Il reato è formulato in termini ampi, fungendo da clausola elastica per proteggere dalla persecuzione minore.

Quando si applica

Telefonare a qualcuno ripetutamente per offese. Appostamenti continui fuori la casa/ufficio di una persona. Messaggi WhatsApp a ripetizione con contenuto lesivo. Inseguimenti in strada. Intrusi verbali in chat pubbliche di un determinato utente per molestarlo.

Connessioni

Rimandi: art. 612-bis c.p. (stalking), art. 655 c.p. (radunata sediziosa), art. 659 c.p. (disturbo riposo). Collegati: leggi sul cyberbullismo, linee guida su molestie telematiche, diritto comunitario sulla privacy.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra molestia (art. 660) e stalking (art. 612-bis)?

La molestia è atto singolo o breve serie di molestie; lo stalking è condotta persecutoria prolungata che crea paura o costringe a cambiare abitudini. La molestia è reato minore.

Se qualcuno mi disturba online, posso denunciare per molestia?

Sì, le molestie online ricadono sotto l'articolo 660 c.p., anche se avvengono tramite social, email, messaggi. Il luogo fisico non è più discriminante.

Che cosa si intende per petulanza?

La petulanza è il fastidio gratuito, senza motivo legittimo. Esempio: telefonare a uno sconosciuto ripetutamente solo per divertimento molesto.

Un semplice commento offensivo in una piazza virtuale mi espone a denuncia?

Se il commento è isolato e non persecutorio, difficilmente integra molestia. Se è parte di una serie continua di offese rivolte a una persona specifica, diventa molestia persecutoria.

Se l'offesa è grave (minaccia di morte), quale reato scatta?

Se contiene minaccia vera, è reato diverso (minaccia: art. 612 c.p.). Se contiene aggressione verbale persistente con intento persecutorio, è stalking (art. 612-bis).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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Redazione Legge in Chiaro
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