Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 658 c.p. – Procurato allarme presso l’Autorità

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire cento a cinquemila.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • L'art. 658 c.p. punisce chi, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorita o presso enti e persone che esercitano un pubblico servizio.
  • E una contravvenzione, punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda.
  • Il bene tutelato e l'ordine pubblico e il regolare svolgimento dei pubblici servizi, distolti da emergenze fasulle.
  • Elemento centrale e l'inesistenza del pericolo annunciato: la falsita dell'annuncio e il fulcro del reato.
  • Tipici esempi sono le false segnalazioni di bombe, incendi o incidenti che mobilitano forze dell'ordine e soccorsi.
Indice dei contenuti

L'art. 658 del codice penale, rubricato Procurato allarme presso l'Autorita, punisce chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorita, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio. La pena prevista e l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda. Si tratta di una contravvenzione collocata tra i reati contro l'ordine pubblico, e in particolare tra le contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza. La norma colpisce un comportamento che, pur non causando un danno materiale immediato, mette in moto inutilmente l'apparato pubblico di soccorso e sicurezza, sottraendolo a impieghi reali e generando turbamento.

Il bene giuridico tutelato

L'interesse protetto dall'art. 658 e duplice e convergente: da un lato l'ordine pubblico, inteso come tranquillita e regolare funzionamento della vita collettiva; dall'altro il buon andamento e l'efficienza dei pubblici servizi, in particolare di quelli deputati alla sicurezza e al soccorso. Una falsa segnalazione di pericolo non solo allarma la collettivita, ma costringe le autorita a mobilitare risorse, uomini e mezzi per fronteggiare un'emergenza che non esiste. Il danno tipico e quello del depauperamento di risorse pubbliche e della distrazione dei servizi essenziali, che potrebbero rendersi indisponibili per emergenze reali. La norma presidia, in definitiva, l'affidabilita del sistema di allerta e soccorso.

La condotta: annunciare pericoli inesistenti

L'elemento materiale del reato consiste nell'annunciare disastri, infortuni o pericoli inesistenti. La parola chiave e proprio l'inesistenza: cio che rende penalmente rilevante la condotta e la non corrispondenza alla realta del pericolo annunciato. L'annuncio deve avere un contenuto idoneo a destare allarme, riferendosi a eventi gravi quali disastri (eventi calamitosi di ampia portata), infortuni o pericoli per l'incolumita. Non rileva la forma dell'annuncio, che puo essere verbale, telefonico, scritto o trasmesso con qualsiasi mezzo; rileva invece il suo carattere fittizio e la sua attitudine a generare la reazione dell'apparato pubblico.

L'evento: il suscitare allarme

Il reato non si esaurisce nell'annuncio, ma richiede che da esso scaturisca l'allarme presso i destinatari qualificati: l'Autorita, oppure enti o persone che esercitano un pubblico servizio. La norma richiede dunque che l'annuncio raggiunga effettivamente lo scopo di allarmare chi e preposto alla sicurezza o al servizio pubblico, inducendo una reazione o quantomeno uno stato di allerta. Sono destinatari tipici le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i servizi di emergenza sanitaria, ma anche i gestori di pubblici servizi che, ricevuta la segnalazione, sono indotti ad attivarsi. E questa dimensione istituzionale del destinatario a caratterizzare l'art. 658 e a distinguerlo da altre figure di allarme.

L'elemento soggettivo

Trattandosi di contravvenzione, il reato e punibile, secondo le regole generali, tanto a titolo di dolo quanto di colpa, salvo che la legge richieda espressamente il dolo. Ne deriva che puo rispondere dell'illecito non solo chi diffonde consapevolmente la falsa notizia per provocare allarme, ma anche chi, con leggerezza e senza le dovute verifiche, lancia un annuncio infondato che mette in moto l'apparato pubblico. Resta comunque necessario il riferimento all'inesistenza del pericolo: chi segnala in buona fede un pericolo che ragionevolmente riteneva reale, e che poi si rivela insussistente, si colloca su un piano diverso da quello del falso allarme penalmente rilevante.

Differenze con figure affini

E utile distinguere il procurato allarme da altre fattispecie. Diverso e il caso in cui si simuli un reato denunciandolo all'autorita (simulazione di reato), o si dia luogo a una falsa attestazione finalizzata a incolpare taluno (calunnia): li l'oggetto e la falsa rappresentazione di un illecito, non l'annuncio di un pericolo materiale. Diversa e anche la diffusione di notizie false e tendenziose idonee a turbare l'ordine pubblico, che colpisce la propalazione di notizie su un piano piu ampio. L'art. 658 ha un nucleo proprio: l'annuncio di un pericolo fisico inesistente che mobilita inutilmente l'Autorita o i servizi pubblici. Comprendere questi confini e essenziale per la corretta qualificazione del fatto.

La ratio e l'attualita della norma

Sebbene contenuta nel codice del 1930, la disposizione conserva piena attualita. Le false segnalazioni di ordigni, incendi, fughe di gas o incidenti continuano a rappresentare un fenomeno concreto, capace di paralizzare luoghi pubblici, distogliere mezzi di soccorso e generare panico. La pena contravvenzionale segnala che il legislatore ha inquadrato il fatto come illecito di pericolo per il regolare svolgimento dei servizi, non necessariamente accompagnato da un danno materiale. La funzione preventiva e evidente: scoraggiare chi, per scherzo, vendetta o calcolo, sia tentato di abusare del sistema di allerta pubblica, la cui affidabilita e un bene da preservare nell'interesse di tutti.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: la falsa segnalazione di un ordigno

Tizio, per ritardare un esame o per dispetto, telefona a un ente pubblico annunciando la presenza di un ordigno in un edificio affollato. La segnalazione e del tutto inventata. L'allarme si diffonde: l'edificio viene evacuato e intervengono forze dell'ordine e artificieri. Non essendovi alcun pericolo reale, la condotta di Tizio integra il procurato allarme dell'art. 658 c.p., avendo mobilitato inutilmente l'apparato pubblico.

Caso 2: il finto incidente per richiamare i soccorsi

Caio chiama il servizio di emergenza riferendo di un grave incidente con feriti in una localita dove nulla e accaduto. Ambulanze e mezzi di soccorso vengono dirottati verso il luogo indicato, sottraendoli ad altre possibili emergenze. L'annuncio di un pericolo inesistente, idoneo a suscitare allarme presso chi esercita un pubblico servizio, rientra nella fattispecie dell'art. 658 c.p.

Domande frequenti

Che cosa punisce l'art. 658 del codice penale?

Punisce chi, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorita o presso enti e persone che esercitano un pubblico servizio. Tipico e il falso allarme bomba o incendio.

E un delitto o una contravvenzione?

E una contravvenzione, punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda. Si colloca tra i reati contro l'ordine pubblico, nelle contravvenzioni di polizia di sicurezza.

Qual e l'elemento decisivo del reato?

L'inesistenza del pericolo annunciato. La condotta e penalmente rilevante perche l'annuncio e fittizio e idoneo a generare allarme presso l'Autorita o i servizi pubblici, mobilitandoli inutilmente.

Chi sono i destinatari dell'allarme?

L'Autorita (forze dell'ordine, vigili del fuoco, soccorsi) o enti e persone che esercitano un pubblico servizio. Il carattere istituzionale del destinatario distingue questa figura da altre forme di allarme.

Risponde solo chi agisce con dolo?

Trattandosi di contravvenzione, di regola si risponde sia per dolo sia per colpa. Puo rilevare anche l'annuncio infondato lanciato con leggerezza, ferma restando l'inesistenza del pericolo segnalato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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