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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 666 c.p. Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, senza la licenza dell’autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura (1), o apre circoli o sale da ballo o di audizioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.

E’ sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (1).

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Spettacoli pubblici richiedono licenza dell'autorità competente (sindaco, questore)
  • Organizzare senza licenza: sanzione 258–1.549 euro; se negata/sospesa: 413–2.478 euro
  • Obbligatorio cessare attività; ripetizione causa chiusura locale fino a 7 giorni
  • Norma vale per circoli, sale da ballo, audizioni musicali, teatrali, cinematografiche
  • Esclusione dal pagamento ridotto (art. 16, L. 689/1981)

Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza autorità sono puniti con sanzione amministrativa da 258 a 1.549 euro; fino a 2.478 euro se licenza negata/revocata.

Ratio

L'articolo 666 disciplina il controllo amministrativo su spettacoli e trattenimenti pubblici. Lo scopo è preservare l'ordine pubblico, la sicurezza sanitaria, la viabilità e prevenire assembramenti incontrollati. La licenza è strumento preventivo che consente all'autorità di verificare idoneità dei locali, prescrizioni sanitarie, numero massimo di avventori, orari. La sanzione amministrativa (non penale) riflette la natura contravvenzionale della violazione.

Analisi

Il primo comma punisce con sanzione 258–1.549 euro chi organizza in luogo pubblico o aperto al pubblico spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura senza licenza, o apre circoli/sale da ballo/audizioni senza autorizzazione. Le condotte vietate: (a) dare rappresentazioni teatrali, musicali, cinematografiche, danzanti; (b) aprire locali dedicati (circoli, sale da ballo); (c) organizzare feste, convegni, raduni pubblici senza preventiva autorizzazione. Il secondo comma aggrava la sanzione (413–2.478 euro) se la licenza era già stata negata, revocata o sospesa (recidiva formale). Il terzo comma ordina la cessazione immediata e, in caso di reiterazione o negazione licenza, la chiusura del locale fino a 7 giorni. Il quarto comma esclude il pagamento in misura ridotta (sconto del 30%) previsto da L. 689/1981, art. 16, rendendo la sanzione non componibile agevolmente.

Quando si applica

La norma si applica quando: spettacoli pubblici (concerti live, teatri, cinema, discoteche, rassegne musicali) vengono organizzati senza preventiva comunicazione e autorizzazione all'ente locale (sindaco, questura). Non conta la grandezza della manifestazione, né che sia gratuita. Esempi: DJ privato che organizza festa in giardino senza licenza; sala da ballo che apre abusivamente; circolo ricreativo che organizza serate danzanti senza autorizzazione; cinema abusivo. Esclusioni: rappresentazioni private (familia nucleo ristretto, amici intimi in casa), salvo se costituiscono in concreto spettacolo pubblico (es. trasmissione in streaming aperto).

Connessioni

Rimandi normativi: TUEL artt. 266-268 c.p. (circostanze che rendono 'pubblico' uno spettacolo); Testo Unico Leggi Sicurezza Pubblica (d.lgs. 159/2011) per autorizzazioni; Codice dei Beni Culturali (d.lgs. 42/2004) per manifestazioni artistiche e culturali; ordinanze sindacali di limitazione orari/rumore (art. 50 TUEL). Legge 689/1981 per procedure amministrative sanzionatorie. Collegamento anche con artt. 667-670 c.p. (abusi connessi: rappresentazioni abusive, mestieri girovaghi, animali, segnali). In tema di sicurezza, rilevanti d.lgs. 81/2008 (sicurezza lavoro in evento) e d.m. 680/2020 (linee guida COVID per spettacoli, se ancora applicabile).

Domande frequenti

Posso fare un concerto privato nel mio giardino senza licenza?

Se l'evento è privato (solo amici e familia stretti) e non promosso pubblicamente, generalmente non è soggetto a licenza. Se invece inviti persone da social media o lo promuovi online, diventa spettacolo pubblico e hai bisogno di autorizzazione (multa 258–1.549 euro).

Cosa devo fare per organizzare una festa con DJ in un'area pubblica?

Devi richiedere licenza al comune (sindaco o ufficio comunale competente) e alla questura per ordine pubblico. Il termine di preavviso è solitamente 30–60 giorni. Fornisci dettagli: data, ora, tipo evento, numero stimato partecipanti, misure di sicurezza, parcheggi.

Se mi multano per evento abusivo, posso pagare meno?

No. L'art. 666 esclude il pagamento in misura ridotta (sconto del 30%) previsto normalmente da L. 689/1981. La sanzione rimane integrale: 258–1.549 euro. Puoi solo ricorrere davanti al giudice di pace entro 30 giorni.

Quanto tempo deve chiudere il locale se ripeto la violazione?

La chiusura è fino a 7 giorni. Non è permanente, ma è obbligatoria. Passati i 7 giorni, puoi riaprire se regolarizzi (ottieni licenza).

Se la licenza mi è stata negata in passato, posso richiederla di nuovo?

Dipende dal motivo della negazione. Se è stata negata per assenza di requisiti di sicurezza, devi prima risolvere quei problemi. Se è stata revocata, puoi presentare una nuova istanza una volta che le cause della revoca siano venute meno.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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