← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 669 c.p. Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 258.

Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.

La pena è dell’arresto da uno a quattro mesi o dell’ammenda da lire ventimila a cinquecentomila e può essere ordinata la libertà vigilata:

1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell’autorità;

2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Mestieri girovaghi (ambulanti, venditori, artisti di strada) richiedono licenza dell'autorità competente
  • Violazione: sanzione amministrativa 10–258 euro; arresto 1–4 mesi se contro divieto
  • Genitori/tutori che impiegano minori in mestieri girovaghi senza licenza sono punibili allo stesso modo
  • Con pregressa condanna penale, pena è arresto/ammenda aggravata + libertà vigilata possibile
  • La norma protegge ordine pubblico, commercio regolato, igiene pubblica

Esercizio di mestieri girovaghi senza licenza dell'autorità è punito con sanzione amministrativa da 10 a 258 euro; aggravato se contro divieto o con pregressa condanna.

Ratio

L'articolo 669 regola l'esercizio dei mestieri girovaghi (ambulanteria, vendita ambulante, spettacoli per strada) per preservare ordine pubblico, igiene, tracciabilità fiscale e protezione dei consumatori. La licenza consente all'autorità di verificare idoneità sanitaria del venditore, qualità merci, protezione dai frodatori e dai molestatori pubblici. La norma tiene conto anche della tutela dei minori impiegati in tali attività, storicamente esposte a sfruttamento.

Analisi

Il primo comma punisce con sanzione amministrativa (10–258 euro) chi esercita mestiere girovago senza licenza dell'autorità competente o senza osservare prescrizioni normative (orari, zone vietate, igiene). La licenza è prerequisito condizionante. Il secondo comma estende la pena ai genitori/tutori che impiegano minori sotto i 18 anni in mestieri girovaghi senza che il minore abbia ottenuto licenza e rispettato prescrizioni. Il terzo comma prevede aggravamento della pena nel caso di specifici elementi: (a) fatto commesso contro il divieto della legge o dell'autorità (es. ordinanza sindacale che vieta vendita ambulante in centro storico); (b) pregressa condanna a pena detentiva per delitto non colposo. In questi casi: arresto da 1 a 4 mesi oppure ammenda da 20.000 a 500.000 lire (importo storico — adeguamento moderno circa 10–250 euro a titolo di riferimento, ma sanzione è detentiva). La libertà vigilata è possibile.

Quando si applica

La norma si applica quando: (a) un soggetto vende merci, servizi, spettacoli per strada (ambulante, fruttivendolo di piazza, cantante di strada, mimo, circensi) senza autorizzazione del comune/prefettura; (b) genitori mandano un minore a mendicare, vendere fiori, raccogliere elemosine per strada senza licenza; (c) la vendita avviene in zona vietata (centro storico, aree pedonali), contravvenendo ordinanza; (d) l'esercente ha precedentemente ricevuto divieto dall'autorità ed ignora l'ordine. Esclusioni: lavori autonomi professionali (idraulico, elettricista) che operano su incarico presso domicili client non sono mestieri 'girovaghi'; vendita online o fissa in negozio non è ambulanteria.

Connessioni

Rimandi normativi: TUEL e ordinanze comunali (Sindaco) per regolamentazione mestieri girovaghi e ambulanteria; Codice della Privacy (GDPR) se dati clienti venditori girovaghi; Codice Civile, art. 2196 ss. (commercianti). Articoli penali collegati: 666 c.p. (Spettacoli senza licenza) — sovrapposizione se artista di strada organizza spettacolo; 335 c.p. (Abuso di ufficio) per diniego arbitrario licenza; 338 c.p. (Violazione di sigilli). Tutela minori: art. 600 c.p. (Abuso dei mezzi di corriezione/disciplina), artt. 572-574 c.p. (Abbandono, maltrattamento). Diritto amministrativo: ricorso TAR contro diniego licenza.

Domande frequenti

Posso vendere merci per strada senza licenza?

No. Ogni mestiere girovago (ambulanteria, vendita per strada) richiede licenza del comune. Vendere senza autorizzazione espone a multa da 10 a 258 euro. Se divieto esplicito del sindaco, rischi arresto fino a 4 mesi.

Come ottengo la licenza per ambulanteria?

Devi rivolgerti al comune o allo SUAC (Sportello Unico Attività Commerciali). Presenterai domanda con: dati identificativi, luogo e orari vendita, tipologia merci, certificato igiene (se applicabile). La licenza è soggetta a rinnovamento periodico.

Posso impiegare mio figlio 15enne a vendere oggetti per strada?

No. Se il minore non ha licenza, sei passibile di sanzione amministrativa o penale (arresto/ammenda). Anche il minore è soggetto a violazione. Inoltre, rischi accuse di sfruttamento minorile (art. 600 c.p.).

Se il sindaco vieta ambulanteria in centro storico, cosa faccio?

Devi cercare altre zone autorizzate (periferia, fiere, mercati settimanali). Se ritieni il divieto ingiusto, puoi ricorrere al TAR entro 60 giorni. Nel frattempo, continuare a vendere in zona vietata espone a pena aggravata.

Artista di strada (mimo, musicista) richiede licenza?

Se intends raccogliere offerte dal pubblico in strada, è considerato mestiere girovago e richiede licenza. Se esibizione non è primaria attività di guadagno (es. musicista che suona per passione), il discorso è più sfumato, ma è consigliabile comunque autorizzazione per evitare controversie.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.