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Testo dell'articoloVigente
Art. 669 c.p. – Esercizio abusivo di mestieri girovaghi
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da lire cinquanta a mille.
Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.
La pena è dell’arresto da uno a quattro mesi o dell’ammenda da lire cento a duemila e può essere ordinata la libertà vigilata:
1° se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell’Autorità;
2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Esercizio di mestieri girovaghi senza licenza dell'autorità è punito con sanzione amministrativa da 10 a 258 euro; aggravato se contro divieto o con pregressa condanna.
Ratio
L'articolo 669 regola l'esercizio dei mestieri girovaghi (ambulanteria, vendita ambulante, spettacoli per strada) per preservare ordine pubblico, igiene, tracciabilità fiscale e protezione dei consumatori. La licenza consente all'autorità di verificare idoneità sanitaria del venditore, qualità merci, protezione dai frodatori e dai molestatori pubblici. La norma tiene conto anche della tutela dei minori impiegati in tali attività, storicamente esposte a sfruttamento.
Analisi
Il primo comma punisce con sanzione amministrativa (10-258 euro) chi esercita mestiere girovago senza licenza dell'autorità competente o senza osservare prescrizioni normative (orari, zone vietate, igiene). La licenza è prerequisito condizionante. Il secondo comma estende la pena ai genitori/tutori che impiegano minori sotto i 18 anni in mestieri girovaghi senza che il minore abbia ottenuto licenza e rispettato prescrizioni. Il terzo comma prevede aggravamento della pena nel caso di specifici elementi: (a) fatto commesso contro il divieto della legge o dell'autorità (es. ordinanza sindacale che vieta vendita ambulante in centro storico); (b) pregressa condanna a pena detentiva per delitto non colposo. In questi casi: arresto da 1 a 4 mesi oppure ammenda da 20.000 a 500.000 lire (importo storico, adeguamento moderno circa 10-250 euro a titolo di riferimento, ma sanzione è detentiva). La libertà vigilata è possibile.
Quando si applica
La norma si applica quando: (a) un soggetto vende merci, servizi, spettacoli per strada (ambulante, fruttivendolo di piazza, cantante di strada, mimo, circensi) senza autorizzazione del comune/prefettura; (b) genitori mandano un minore a mendicare, vendere fiori, raccogliere elemosine per strada senza licenza; (c) la vendita avviene in zona vietata (centro storico, aree pedonali), contravvenendo ordinanza; (d) l'esercente ha precedentemente ricevuto divieto dall'autorità ed ignora l'ordine. Esclusioni: lavori autonomi professionali (idraulico, elettricista) che operano su incarico presso domicili client non sono mestieri 'girovaghi'; vendita online o fissa in negozio non è ambulanteria.
Connessioni
Rimandi normativi: TUEL e ordinanze comunali (Sindaco) per regolamentazione mestieri girovaghi e ambulanteria; Codice della Privacy (GDPR) se dati clienti venditori girovaghi; Codice Civile, art. 2196 ss. (commercianti). Articoli penali collegati: 666 c.p. (Spettacoli senza licenza), sovrapposizione se artista di strada organizza spettacolo; 335 c.p. (Abuso di ufficio) per diniego arbitrario licenza; 338 c.p. (Violazione di sigilli). Tutela minori: art. 600 c.p. (Abuso dei mezzi di corriezione/disciplina), artt. 572-574 c.p. (Abbandono, maltrattamento). Diritto amministrativo: ricorso TAR contro diniego licenza.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio vende panini e bibite su carrello in una piazza del centro storico senza avere mai richiesto licenza al comune. Dopo 5 mesi, è sorpreso dalla polizia municipale. Tizio è sanzionato con multa amministrativa da 10 a 258 euro (primo comma). Se Tizio è un recidivo (es. già sanzionato nel 2023 e ancora sorpreso nel 2025) o se il sindaco aveva vietato specificamente la vendita ambulante in quella piazza, allora la pena è aggravata: arresto da 1 a 4 mesi.
Caso 2: Caso 2
Caio è genitore e manda suo figlio Sempronio (16 anni) a vendere rose agli angoli delle strade del centro città. Sempronio non ha licenza, neppure il genitore ha autorizzazione. La polizia accerta il fatto. Sia Caio (per violazione secondo comma: impiego di minore senza licenza) sia il minore (se età superiore a 14 anni e imputabile) sono sanzionati. Caio rischia arresto e ammenda; Sempronio è soggetto a procedura minorile con possibile messa in prova.
Domande frequenti
Posso vendere merci per strada senza licenza?
No. Ogni mestiere girovago (ambulanteria, vendita per strada) richiede licenza del comune. Vendere senza autorizzazione espone a multa da 10 a 258 euro. Se divieto esplicito del sindaco, rischi arresto fino a 4 mesi.
Come ottengo la licenza per ambulanteria?
Devi rivolgerti al comune o allo SUAC (Sportello Unico Attività Commerciali). Presenterai domanda con: dati identificativi, luogo e orari vendita, tipologia merci, certificato igiene (se applicabile). La licenza è soggetta a rinnovamento periodico.
Posso impiegare mio figlio 15enne a vendere oggetti per strada?
No. Se il minore non ha licenza, sei passibile di sanzione amministrativa o penale (arresto/ammenda). Anche il minore è soggetto a violazione. Inoltre, rischi accuse di sfruttamento minorile (art. 600 c.p.).
Se il sindaco vieta ambulanteria in centro storico, cosa faccio?
Devi cercare altre zone autorizzate (periferia, fiere, mercati settimanali). Se ritieni il divieto ingiusto, puoi ricorrere al TAR entro 60 giorni. Nel frattempo, continuare a vendere in zona vietata espone a pena aggravata.
Artista di strada (mimo, musicista) richiede licenza?
Se intends raccogliere offerte dal pubblico in strada, è considerato mestiere girovago e richiede licenza. Se esibizione non è primaria attività di guadagno (es. musicista che suona per passione), il discorso è più sfumato, ma è consigliabile comunque autorizzazione per evitare controversie.
Fonti consultate: 2 fontei verificate