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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 266 c.p. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l’apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;

3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata (1).

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In sintesi

  • Soggetto attivo: chiunque, anche un civile, non solo un militare
  • Condotta vietata: istigazione a disobbedire alle leggi, violare il giuramento o i doveri disciplinari e di stato militare
  • Apologia: è punita anche la pubblica esaltazione di fatti contrari alle leggi penali militari rivolta a militari
  • Pena base: reclusione da uno a tre anni in tempo di pace
  • Aggravante di guerra: in tempo di guerra la pena sale a reclusione da tre a sette anni
  • Bene protetto: disciplina militare, obbedienza alle leggi e integrità dell'ordinamento delle Forze Armate

Punisce chiunque istiga militari a disobbedire alle leggi, violare il giuramento o la disciplina militare, anche con l'apologia di reati militari.

Ratio

L'articolo 266 c.p. incrimina l'istigazione di militari a disobbedire alle leggi, violare il giuramento prestato, o i doveri della disciplina militare. La norma protegge l'integrità della struttura militare dello Stato, presupposto indispensabile della sicurezza nazionale. L'istigazione, anche se non seguita dall'effettiva disobbedienza, costituisce già il reato: è sufficiente l'atto di incitamento. La disposizione punisce altresì l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento o alla disciplina militare. Le pene variano a seconda che il fatto sia commesso pubblicamente o meno: da uno a tre anni nella forma ordinaria, da due a cinque anni se pubblico. L'aggravamento ulteriore interviene in tempo di guerra. La norma mira a prevenire la disintegrazione della disciplina militare.

Analisi

La fattispecie richiede: (a) l'istigazione (incitamento) di militari; (b) a disobbedire alle leggi, violare il giuramento, i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti lo stato militare; (c) l'assenza di dolo specifico (è sufficiente il dolo generico di incitare). Alternativamente, ricorre l'apologia di fatti contrari a leggi, giuramento e doveri militari. L'aggravante della «pubblicità» fa salire la pena: la norma specifica tre forme di pubblicità: (1) mediante stampa o propaganda; (2) in luogo pubblico o aperto al pubblico davanti a più persone; (3) in riunione non privata. La pena ordinaria è da uno a tre anni; da due a cinque anni se pubblico. In tempo di guerra, le pene sono aumentate.

Quando si applica

Ricorre quando un soggetto, pubblicamente o privatamente, incita i militari a rifiutare obbedienza agli ordini legittimi, a violare il giuramento prestato al momento dell'arruolamento, a contravvenire ai doveri di disciplina. Esempio: Tizio, pacifista, durante una guerra, pubblica un manifesto incitando i soldati a disertare. Oppure: Caio, in una riunione di universitari, elogia la disobbedienza militare all'ordine di attacco. O ancora: Sempronio scrive un articolo celebrando un militare che ha rifiutato di eseguire ordini legittimi. L'istigazione non deve necessariamente avere effetto; la semplice comunicazione della volontà di indurre alla disobbedienza integra il reato.

Connessioni

L'articolo 266 si situa nel contesto della tutela della sicurezza dello Stato, proteggendo l'ordine interno dell'istituzione militare. L'art. 265 punisce il disfattismo politico in tempo di guerra. L'art. 267 punisce il disfattismo economico. L'art. 264 disciplina l'infedeltà in affari di Stato. L'art. 269 punisce l'attività antinazionale del cittadino all'estero. L'art. 268 estende le sanzioni ai delitti commessi a danno di Stati alleati.

Domande frequenti

Un civile può essere punito per istigazione di militari a disobbedire alle leggi?

Sì. L'art. 266 c.p. punisce 'chiunque', quindi anche un civile che, senza alcun rapporto con le Forze Armate, istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare la disciplina militare.

È necessario che il militare istigato obbedisca all'istigazione perché il reato si perfezioni?

No. Il reato si consuma nel momento stesso in cui la condotta istigatoria viene posta in essere, indipendentemente da qualsiasi risposta o adesione da parte del militare destinatario. Si tratta di un reato di pericolo astratto.

Che differenza c'è tra istigazione e apologia nel contesto dell'art. 266 c.p.?

L'istigazione consiste nel sollecitare direttamente i militari a compiere atti di disobbedienza o a violare il giuramento o la disciplina. L'apologia consiste invece nell'esaltare o presentare come lodevoli fatti già compiuti che costituiscono reati militari, rivolgendo tale esaltazione ai militari.

La pena prevista dall'art. 266 c.p. cambia in tempo di guerra?

Sì. In tempo di pace la pena è la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, la cornice edittale sale a reclusione da tre a sette anni, riflettendo il maggior pericolo per la disciplina militare in quel contesto.

La pubblicazione di contenuti online che esaltano atti di insubordinazione militare può integrare il reato?

Potenzialmente sì, se i contenuti sono specificamente rivolti a destinatari militari e idonei a indurli a comportamenti contrari alla disciplina o alle leggi penali militari. La giurisprudenza valuta caso per caso la direzione del messaggio e la qualifica dei destinatari effettivi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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