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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 268 c.p. Parificazione degli Stati alleati

In vigore dal 1° luglio 1931

Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

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In sintesi

  • Parificazione degli alleati: gli Stati esteri alleati o associati con l'Italia in tempo di guerra ricevono la stessa tutela penale dello Stato italiano.
  • Norme richiamate: si applicano le disposizioni degli artt. 247 e seguenti del codice penale, che disciplinano i delitti contro la personalità dello Stato.
  • Presupposto temporale: il collegamento di alleanza o associazione deve sussistere a fine di guerra, ossia nel periodo bellico.
  • Elemento oggettivo: il delitto deve essere commesso a danno dello Stato estero alleato, non semplicemente in relazione ad esso.
  • Vigenza: la norma è in vigore dal 1° luglio 1931, con il Codice Rocco; riflette una logica di solidarietà bellica tipica dell'epoca.

Le pene per delitti contro lo Stato italiano si applicano anche ai reati commessi contro uno Stato estero alleato o associato in guerra.

Ratio

L'articolo 268 c.p. introduce una parificazione normativa estendendo le sanzioni previste dagli articoli 247 e seguenti anche ai delitti commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato con l'Italia a fini di guerra. La disposizione riflette la logica della solidarietà militare e dell'alleanza: lo Stato italiano, impegnato in una guerra in cui uno Stato estero combatte al suo fianco, ha interesse nella protezione dei segreti e della sicurezza del suo alleato quanto nella propria. L'estensione della tutela penale ai danni causati agli alleati mira a rafforzare la coesione strategica e a prevenire l'infiltrazione nemica nelle alleanze. La parificazione è completa: le stesse pene, incluso l'ergastolo nei casi gravi, si applicano indipendentemente dalla nazionalità della vittima dello spionaggio.

Analisi

La norma non introduce nuove fattispecie di reato, ma allarga l'ambito soggettivo di applicazione. Gli articoli 247-268 (a cui il 268 rinvia) includono tutti i reati contro la personalità dello Stato: procacciamento, rivelazione, spionaggio, disfattismo. Applicare queste sanzioni anche quando il danno è causato a uno Stato alleato significa che il cittadino italiano (o chiunque sul territorio italiano) che commette spionaggio ai danni degli alleati incorre nelle medesime pene. L'aggettivo «associato» suggerisce anche alleanze più formali (ad esempio, trattati di coalizione). La clausola temporale «a fine di guerra» ristringe l'applicazione al contesto bellico, escludendo i periodi di pace.

Quando si applica

Si applica quando un soggetto commette un reato di spionaggio, procacciamento di segreti, rivelazione o disfattismo ai danni di uno Stato che combatte al fianco dell'Italia in una guerra. Esempio: Tizio, cittadino italiano, durante una guerra mondiale in cui l'Italia combatte a fianco della Francia, procura segreti militari francesi per trasmetterli a uno Stato nemico. Oppure: Caio rivela informazioni strategiche comuni difese dall'Italia e dai suoi alleati a una potenza nemica. O ancora: Sempronio compie atti di disfattismo economico contro lo Stato alleato al fine di minare la resistenza della coalizione. In tutti questi casi, le pene sono identiche a quelle che si applicherebbero se il danno fosse causato direttamente all'Italia.

Connessioni

L'articolo 268 è una norma di estensione, non una fattispecie indipendente. Rinvia agli articoli 247-267, i quali descrivono tutti i reati contro la personalità dello Stato. Non contiene elementi specifici del suo reato, ma applica la disciplina generale anche al caso di danni causati ad alleati. L'art. 269 punisce l'attività antinazionale del cittadino all'estero. L'art. 264 disciplina l'infedeltà in affari di Stato. L'art. 266 incrimina l'istigazione di militari a disobbedire.

Domande frequenti

Quando si applica concretamente l'art. 268 c.p.?

Si applica quando l'Italia è in guerra e ha un alleato o Stato associato: in quel contesto, i delitti contro tale Stato (spionaggio, sabotaggio, ecc.) vengono puniti con le stesse pene previste per i delitti contro lo Stato italiano.

Cosa significa «Stato associato a fine di guerra»?

Indica uno Stato che, pur non essendo formalmente alleato tramite trattato, collabora con l'Italia in un conflitto armato condividendo obiettivi bellici comuni. La locuzione «a fine di guerra» delimita il periodo di applicazione al tempo del conflitto.

Quali articoli del codice penale vengono richiamati dall'art. 268 c.p.?

La norma richiama gli artt. 247 e seguenti del codice penale, che disciplinano delitti come lo spionaggio politico-militare, la rivelazione di segreti di Stato, le attività disfattiste e altri reati contro la personalità internazionale dello Stato.

L'art. 268 c.p. crea nuovi reati o estende quelli esistenti?

Non crea reati autonomi: è una norma di estensione che amplia il campo applicativo delle fattispecie già previste dagli artt. 247 ss. c.p., parificando lo Stato estero alleato allo Stato italiano come soggetto passivo dei medesimi delitti.

La norma è applicabile anche in tempo di pace, ad esempio nell'ambito della NATO?

No, in senso tecnico. La disposizione presuppone un rapporto di alleanza o associazione «a fine di guerra», ossia nel contesto di un conflitto armato attivo. In tempo di pace, la tutela dei partner NATO è affidata a specifici accordi internazionali e alle norme ordinarie in materia di segreto di Stato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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