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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 269 c.p. Attività antinazionale del cittadino all’estero
Articolo abrogato dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. pen. art. 268 - Articolo 268 Codice Penale: Parificazione degli Stati alleati→Cod. pen. art. 270 - Articolo 270 Codice Penale: Associazioni sovversive→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 270-bis c.p.: Associazioni con finalità di terrorismo anche→Articolo 270-ter Codice Penale: Assistenza agli associati→Art. 270-quater c.p.: Arruolamento con finalità di terrorismo an→Art. 270-quinquies c.p.: Addestramento ad attività con finalità→Articolo 270-sexies Codice Penale: Condotte con finalità di terrorismo→Articolo 267 Codice Penale: Disfattismo economico→Articolo 271 Codice Penale: Associazioni antinazionali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Punisce il cittadino che all'estero diffonde notizie false o tendenziose sullo Stato, menomandone credito o prestigio.
Ratio
L'articolo 269 c.p. incrimina l'attività antinazionale del cittadino italiano fuori del territorio dello Stato, punendo la diffusione di voci o notizie false e la condotta tale da recare nocumento agli interessi nazionali. La norma si fonda sulla considerazione che l'Italia ha interesse nella protezione del suo credito e prestigio internazionale, anche al di fuori dei confini territoriali. Un cittadino che, dall'estero, diffonde notizie false sulle condizioni interne dello Stato al fine di minarne la reputazione internazionale commette reato contro la personalità dello Stato. La disposizione si concentra sull'offesa all'immagine esterna dello Stato piuttosto che sulla sicurezza militare. La pena è reclusione non inferiore a cinque anni, applicabile anche al semplice cittadino, senza necessità di una qualifica particolare.
Analisi
La fattispecie richiede: (a) la qualità soggettiva (cittadino italiano o straniero domiciliato in Italia); (b) il luogo (fuori del territorio dello Stato); (c) la condotta, che assume due forme: diffusione di voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, oppure qualsiasi attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali; (d) il risultato potenziale (menomazione del credito o prestigio dello Stato all'estero). L'elemento soggettivo richiede il dolo, cioè l'intenzione di diffondere falsità o di recare danno. Non è richiesta la conseguenza effettiva, ma solo il suo pericolo. La pena è reclusione non inferiore a cinque anni.
Quando si applica
Ricorre quando un cittadino italiano, residente all'estero, diffonde pubblicamente notizie false sullo stato dell'economia, della stabilità politica o della situazione sociale dell'Italia, al fine di minarne la reputazione internazionale. Esempio: Tizio, italiano emigrato all'estero, per ragioni politiche, diffonde in convegni internazionali notizie esagerate sulla corruzione di istituzioni italiane, danneggiando la reputazione dello Stato. Oppure: Caio, da una piattaforma online internazionale, pubblica false informazioni sulla stabilità della valuta italiana durante una crisi economica. O ancora: Sempronio, in qualità di corrispondente estero, diffonde notizie tendenziose che minano il credito internazionale dell'Italia in materia di diritti umani.
Connessioni
L'articolo 269 affronta una forma particolare di reato contro la personalità dello Stato, focalizzandosi sull'offesa al credito e prestigio dello Stato all'estero. Si distingue dal 265 (disfattismo politico), che riguarda notizie false sul piano interno in tempo di guerra. L'art. 266 incrimina l'istigazione di militari a disobbedire. L'art. 264 disciplina l'infedeltà in affari di Stato. L'art. 267 punisce il disfattismo economico in tempo di guerra. L'art. 268 estende le sanzioni ai delitti commessi a danno di Stati alleati.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Domande frequenti
Chi può commettere il reato previsto dall'art. 269 c.p.?
Solo il cittadino italiano. Si tratta di un reato proprio: lo straniero o l'apolide non può essere soggetto attivo di questa fattispecie, anche se pone in essere la medesima condotta.
È sufficiente diffondere notizie vere per essere puniti ai sensi dell'art. 269 c.p.?
Sì, se le notizie, pur vere, vengono diffuse in modo esagerato o tendenzioso, in modo da alterare la percezione delle condizioni interne dello Stato e lederne il credito o il prestigio, la condotta può integrare il reato.
Cosa si intende per 'condizioni interne dello Stato' nella norma?
L'espressione si riferisce alla situazione politica, economica, sociale e istituzionale del Paese. Rientrano nella nozione le notizie relative all'ordinamento, alla stabilità delle istituzioni, all'andamento dell'economia e all'ordine pubblico interno.
La norma è compatibile con la libertà di manifestazione del pensiero?
Il rapporto tra l'art. 269 c.p. e l'art. 21 della Costituzione è problematico. La dottrina e la giurisprudenza tendono a interpretare restrittivamente la fattispecie, richiedendo che la condotta abbia concreta idoneità lesiva del prestigio statale, per evitare indebite compressioni del diritto di critica.
Qual è la pena prevista se il fatto è commesso durante un conflitto armato?
In tempo di guerra la pena è della reclusione da tre a quindici anni, in luogo della pena base che va da uno a cinque anni. Si tratta di una circostanza aggravante a effetto speciale che modifica i limiti edittali.
Fonti consultate: 3 fontei verificate