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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 269 c.p. Attività antinazionale del cittadino all’estero

In vigore dal 1° luglio 1931

Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all’estero, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (1).

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In sintesi

  • Soggetto attivo: solo il cittadino italiano (reato proprio)
  • Condotta: diffondere o comunicare all'estero voci, notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato
  • Evento: lesione del credito o del prestigio dello Stato italiano
  • Pena base: reclusione da 1 a 5 anni
  • Aggravante: se commesso in tempo di guerra, reclusione da 3 a 15 anni
  • Elemento territoriale: il fatto deve avvenire fuori dal territorio dello Stato

Punisce il cittadino che all'estero diffonde notizie false o tendenziose sullo Stato, menomandone credito o prestigio.

Ratio

L'articolo 269 c.p. incrimina l'attività antinazionale del cittadino italiano fuori del territorio dello Stato, punendo la diffusione di voci o notizie false e la condotta tale da recare nocumento agli interessi nazionali. La norma si fonda sulla considerazione che l'Italia ha interesse nella protezione del suo credito e prestigio internazionale, anche al di fuori dei confini territoriali. Un cittadino che, dall'estero, diffonde notizie false sulle condizioni interne dello Stato al fine di minarne la reputazione internazionale commette reato contro la personalità dello Stato. La disposizione si concentra sull'offesa all'immagine esterna dello Stato piuttosto che sulla sicurezza militare. La pena è reclusione non inferiore a cinque anni, applicabile anche al semplice cittadino, senza necessità di una qualifica particolare.

Analisi

La fattispecie richiede: (a) la qualità soggettiva (cittadino italiano o straniero domiciliato in Italia); (b) il luogo (fuori del territorio dello Stato); (c) la condotta, che assume due forme: diffusione di voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, oppure qualsiasi attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali; (d) il risultato potenziale (menomazione del credito o prestigio dello Stato all'estero). L'elemento soggettivo richiede il dolo, cioè l'intenzione di diffondere falsità o di recare danno. Non è richiesta la conseguenza effettiva, ma solo il suo pericolo. La pena è reclusione non inferiore a cinque anni.

Quando si applica

Ricorre quando un cittadino italiano, residente all'estero, diffonde pubblicamente notizie false sullo stato dell'economia, della stabilità politica o della situazione sociale dell'Italia, al fine di minarne la reputazione internazionale. Esempio: Tizio, italiano emigrato all'estero, per ragioni politiche, diffonde in convegni internazionali notizie esagerate sulla corruzione di istituzioni italiane, danneggiando la reputazione dello Stato. Oppure: Caio, da una piattaforma online internazionale, pubblica false informazioni sulla stabilità della valuta italiana durante una crisi economica. O ancora: Sempronio, in qualità di corrispondente estero, diffonde notizie tendenziose che minano il credito internazionale dell'Italia in materia di diritti umani.

Connessioni

L'articolo 269 affronta una forma particolare di reato contro la personalità dello Stato, focalizzandosi sull'offesa al credito e prestigio dello Stato all'estero. Si distingue dal 265 (disfattismo politico), che riguarda notizie false sul piano interno in tempo di guerra. L'art. 266 incrimina l'istigazione di militari a disobbedire. L'art. 264 disciplina l'infedeltà in affari di Stato. L'art. 267 punisce il disfattismo economico in tempo di guerra. L'art. 268 estende le sanzioni ai delitti commessi a danno di Stati alleati.

Domande frequenti

Chi può commettere il reato previsto dall'art. 269 c.p.?

Solo il cittadino italiano. Si tratta di un reato proprio: lo straniero o l'apolide non può essere soggetto attivo di questa fattispecie, anche se pone in essere la medesima condotta.

È sufficiente diffondere notizie vere per essere puniti ai sensi dell'art. 269 c.p.?

Sì, se le notizie — pur vere — vengono diffuse in modo esagerato o tendenzioso, in modo da alterare la percezione delle condizioni interne dello Stato e lederne il credito o il prestigio, la condotta può integrare il reato.

Cosa si intende per 'condizioni interne dello Stato' nella norma?

L'espressione si riferisce alla situazione politica, economica, sociale e istituzionale del Paese. Rientrano nella nozione le notizie relative all'ordinamento, alla stabilità delle istituzioni, all'andamento dell'economia e all'ordine pubblico interno.

La norma è compatibile con la libertà di manifestazione del pensiero?

Il rapporto tra l'art. 269 c.p. e l'art. 21 della Costituzione è problematico. La dottrina e la giurisprudenza tendono a interpretare restrittivamente la fattispecie, richiedendo che la condotta abbia concreta idoneità lesiva del prestigio statale, per evitare indebite compressioni del diritto di critica.

Qual è la pena prevista se il fatto è commesso durante un conflitto armato?

In tempo di guerra la pena è della reclusione da tre a quindici anni, in luogo della pena base che va da uno a cinque anni. Si tratta di una circostanza aggravante a effetto speciale che modifica i limiti edittali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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