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Art. 267 c.p. Disfattismo economico
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni.
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
La reclusione non è inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
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In sintesi
Reato di disfattismo economico in tempo di guerra: punisce chi deprime i cambi o influenza mercati finanziari mettendo a rischio la resistenza nazionale.
Ratio
L'articolo 267 c.p. incrimina il disfattismo economico in tempo di guerra, punendo chi adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, il mercato dei titoli o dei valori, al fine di esporre a pericolo la resistenza della nazione. La norma presuppone che in tempo di guerra la stabilità economica è vitale per la capacità di resistere militarmente. Qualsiasi azione che mina il mercato dei cambi o dei titoli può essere strumentale a indebolire la resistenza collettiva. Il legislatore apprezza questa offesa con pene gravi: reclusione non inferiore a cinque anni e multa significativa. L'aggravamento a dieci anni interviene se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con potenza straniera; a quindici anni se le intelligenze erano con il nemico.
Analisi
La disposizione incrimina tre aspetti: (a) il requisito temporale (tempo di guerra); (b) la condotta (impiego di mezzi diretti a deprimere cambi, mercati o valori); (c) il risultato potenziale (esposizione a pericolo della resistenza della nazione). L'elemento soggettivo non è esplicitato, ma si ritiene sia richiesto almeno il dolo generico o la consapevolezza della situazione di guerra. I «mezzi» includono azioni speculative, diffusione di false informazioni economiche, operazioni di cambio manipolate, vendite coordinate di titoli. Il «nocumento agli interessi nazionali» non richiede l'effettivo cagionamento, ma solo il pericolo. L'aggravamento a dieci anni interviene se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con uno Stato estero; a quindici anni se le intelligenze erano con il nemico.
Quando si applica
Ricorre in tempo di guerra quando un soggetto impiega mezzi speculativi o manipolativi per deprimere i cambi o il mercato. Esempio: Tizio, speculatore finanziario, durante un conflitto armato compie massicce vendite coordinate di titoli di stato italiano, con l'intento di far precipitare il valore e così minare la fiducia internazionale nella capacità dell'Italia di sostenersi economicamente. Oppure: Caio, intermediario bancario, per intelligenze con uno Stato nemico, manipola il mercato dei cambi fornendo informazioni false sulla situazione economica italiana. O ancora: Sempronio, agente di una potenza nemica, organizza una campagna di panico finanziario diffondendo notizie di falsa insolvenza dello Stato italiano.
Connessioni
L'articolo 267 si colloca nel contesto dei reati contro la personalità dello Stato in tempo di guerra. Si distingue dal 265 (disfattismo politico), che riguarda diffusione di notizie false sul piano informativo. L'art. 266 incrimina l'istigazione di militari a disobbedire. L'art. 268 estende le sanzioni ai delitti commessi a danno di Stati alleati. L'art. 269 punisce l'attività antinazionale del cittadino all'estero. L'art. 264 disciplina l'infedeltà in affari di Stato. Il 267 è specifico della dimensione economica della guerra.
Domande frequenti
Che cos'è il disfattismo economico e in cosa si distingue dalla normale speculazione finanziaria?
Il disfattismo economico (art. 267 c.p.) è un reato che si configura solo in tempo di guerra e richiede che la condotta sia diretta a deprimere i cambi o influenzare i mercati con lo scopo di mettere in pericolo la resistenza della nazione. La normale speculazione finanziaria, anche se aggressiva, non integra il reato perché manca l'elemento del pericolo per la capacità bellica dello Stato e la finalità destabilizzante in contesto di guerra.
Il reato si applica anche in assenza di una dichiarazione formale di guerra?
La norma fa riferimento al 'tempo di guerra', espressione che il codice penale militare di guerra (art. 3) collega alla dichiarazione formale di guerra o all'emanazione di un decreto reale (oggi presidenziale) che ne dichiari lo stato. Un conflitto armato di fatto, senza formale dichiarazione, potrebbe non essere sufficiente a integrare il presupposto temporale richiesto dalla disposizione, sebbene la questione sia dibattuta in dottrina.
Quale pena è prevista per il disfattismo economico?
L'art. 267 c.p. prevede la reclusione da cinque a quindici anni. Non sono previste circostanze aggravanti speciali nella norma stessa, ma potrebbero applicarsi le aggravanti comuni del codice penale, ad esempio in caso di concorso di persone o se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
È necessario che si produca un danno economico effettivo per la configurabilità del reato?
No. L'art. 267 c.p. è un reato di pericolo concreto: è sufficiente che la condotta esponga a pericolo la resistenza della nazione, senza che sia necessario un danno economico già verificatosi. Tuttavia il pericolo deve essere concreto e non meramente astratto: il giudice deve accertare che la condotta fosse realmente idonea a compromettere la capacità bellica dello Stato.
Questo articolo è ancora applicabile oggi o è di fatto caduto in desuetudine?
L'art. 267 c.p. è formalmente vigente, ma nella pratica è quasi mai applicato nell'Italia repubblicana, dato che non vi è stata una dichiarazione formale di guerra dal 1940. La norma rimane nel codice come presidio estremo per scenari bellici futuri. In tempo di pace, le condotte manipolative dei mercati finanziari sono disciplinate dalla normativa eurounitaria (Regolamento MAR, Regolamento UE n. 596/2014) e dalle relative norme penali italiane di attuazione.
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