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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 265 c.p. Disfattismo politico
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
La pena è non inferiore a quindici anni:
:1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
:2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena è dell’ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
Domande rapide
Cosa punisce l'art. 265 c.p. (disfattismo politico)?
La diffusione in tempo di guerra di voci o notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero qualsiasi attivita idonea a deprimere lo spirito pubblico o a diminuire la resistenza nazionale di fronte al nemico. Reato di pericolo a tutela del morale collettivo.
L'art. 265 si applica in tempo di pace?
No. La fattispecie e espressamente limitata al tempo di guerra, dichiarato secondo le forme costituzionali (art. 78 Cost.: deliberazione delle Camere, conferimento poteri al Governo). In tempo di pace condotte analoghe possono ricadere in altre fattispecie (es. procurato allarme).
Qual e la pena per disfattismo politico?
Reclusione non inferiore a cinque anni. La pena puo essere aumentata in presenza di aggravanti specifiche (es. attivita commessa con mezzi atti a raggiungere ampia diffusione, come stampa, radio, internet). Procedibilita d'ufficio.
Cosa significa notizie tendenziose?
Informazioni presentate in modo distorto o orientato a produrre un determinato effetto psicologico sull'opinione pubblica. Non occorre falsita oggettiva: anche una notizia parzialmente vera puo essere tendenziosa se selettiva o decontestualizzata in modo idoneo a influenzare il morale.
La fattispecie e compatibile con la liberta di stampa?
L'art. 265 deve essere interpretato in conformita all'art. 21 Cost. (liberta di manifestazione del pensiero) e all'art. 10 CEDU. Le restrizioni in tempo di guerra possono essere giustificate da esigenze di sicurezza nazionale, nei limiti di proporzionalita e necessita.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 264 - Articolo 264 Codice Penale: Infedeltà in affari di Stato→Cod. pen. art. 266 - Art. 266 c.p.: Istigazione di militari a disobbedire alle leggi→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 263 Codice Penale: Utilizzazione dei segreti di Stato→Articolo 267 Codice Penale: Disfattismo economico→Art. 262 c.p.: Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata l→Articolo 268 Codice Penale: Parificazione degli Stati alleati→Articolo 261 Codice Penale: Rivelazione di segreti di Stato→Art. 269 c.p.: Attività antinazionale del cittadino all’estero→Art. 260 c.p.: Introduzione clandestina in luoghi militari e pos
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Reato di guerra: diffusione di notizie false o tendenzioze idonee a deprimere lo spirito pubblico o menomare la resistenza nazionale al nemico.
Ratio
L'articolo 265 c.p. tutela la resilienza morale e il consenso pubblico durante il conflitto armato. La propaganda demoralizzante compromette la coesione sociale e la volontà di resistenza.
Analisi
Non richiede l'intenzione di danneggiare materialmente lo Stato, ma la sola diffusione di comunicazioni idonee a «destare pubblico allarme» o «deprimere lo spirito pubblico». Il dolo è generico: basta consapevolezza della falsità.
Quando si applica
Opera esclusivamente «in tempo di guerra». La «diffusione» deve oltrepassare l'ambito meramente personale. Rientra la comunicazione mediante pubblicazioni, riunioni, trasmissioni, social media.
Connessioni
Si correla all'articolo 247 c.p. per la tutela della guerra come contesto specialistico, e agli artt. 272-273 c.p. per il controllo pubblico. Differisce dalla diffamazione perché non richiede offesa a persona specifica.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Domande frequenti
Il reato di disfattismo politico si applica anche in tempo di pace?
No. L'art. 265 c.p. richiede espressamente la condizione «in tempo di guerra» come elemento costitutivo. In tempo di pace la norma è inapplicabile, indipendentemente dalla gravità delle notizie diffuse.
È sufficiente diffondere una notizia falsa per commettere il reato?
No, occorre anche il dolo specifico: l'agente deve agire con la finalità di deprimere lo spirito pubblico o menomare la resistenza nazionale. La mera diffusione colposa o per altri scopi non integra il reato.
Una notizia vera ma presentata in modo esagerato può configurare disfattismo politico?
Sì. La norma punisce non solo le notizie false ma anche quelle «esagerate o tendenziose». Una notizia parzialmente vera, se presentata in modo distorto e idonea a produrre l'effetto demoralizante, può integrare la fattispecie.
Qual è la pena prevista per il disfattismo politico?
La reclusione da cinque a quindici anni, pena particolarmente elevata che rispecchia la gravità attribuita dal legislatore al reato in contesto bellico.
Anche chi comunica con persone all'estero può essere punito per disfattismo?
Sì. L'art. 265 c.p. prevede come condotta alternativa la corrispondenza o comunicazione con persone in territori occupati dal nemico o in territori stranieri, purché finalizzata allo stesso scopo disfattista.
Fonti consultate: 3 fontei verificate