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Art. 265 c.p. Disfattismo politico
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
La pena è non inferiore a quindici anni:
:1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
:2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena è dell’ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Reato di guerra: diffusione di notizie false o tendenzioze idonee a deprimere lo spirito pubblico o menomare la resistenza nazionale al nemico.
Ratio
L'articolo 265 c.p. tutela la resilienza morale e il consenso pubblico durante il conflitto armato. La propaganda demoralizzante compromette la coesione sociale e la volontà di resistenza.
Analisi
Non richiede l'intenzione di danneggiare materialmente lo Stato, ma la sola diffusione di comunicazioni idonee a «destare pubblico allarme» o «deprimere lo spirito pubblico». Il dolo è generico: basta consapevolezza della falsità.
Quando si applica
Opera esclusivamente «in tempo di guerra». La «diffusione» deve oltrepassare l'ambito meramente personale. Rientra la comunicazione mediante pubblicazioni, riunioni, trasmissioni, social media.
Connessioni
Si correla all'articolo 247 c.p. per la tutela della guerra come contesto specialistico, e agli artt. 272-273 c.p. per il controllo pubblico. Differisce dalla diffamazione perché non richiede offesa a persona specifica.
Domande frequenti
Il reato di disfattismo politico si applica anche in tempo di pace?
No. L'art. 265 c.p. richiede espressamente la condizione «in tempo di guerra» come elemento costitutivo. In tempo di pace la norma è inapplicabile, indipendentemente dalla gravità delle notizie diffuse.
È sufficiente diffondere una notizia falsa per commettere il reato?
No, occorre anche il dolo specifico: l'agente deve agire con la finalità di deprimere lo spirito pubblico o menomare la resistenza nazionale. La mera diffusione colposa o per altri scopi non integra il reato.
Una notizia vera ma presentata in modo esagerato può configurare disfattismo politico?
Sì. La norma punisce non solo le notizie false ma anche quelle «esagerate o tendenziose». Una notizia parzialmente vera, se presentata in modo distorto e idonea a produrre l'effetto demoralizante, può integrare la fattispecie.
Qual è la pena prevista per il disfattismo politico?
La reclusione da cinque a quindici anni, pena particolarmente elevata che rispecchia la gravità attribuita dal legislatore al reato in contesto bellico.
Anche chi comunica con persone all'estero può essere punito per disfattismo?
Sì. L'art. 265 c.p. prevede come condotta alternativa la corrispondenza o comunicazione con persone in territori occupati dal nemico o in territori stranieri, purché finalizzata allo stesso scopo disfattista.