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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 262 c.p. Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso l’ergastolo (1).

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti ai applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

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In sintesi

  • Soggetto attivo: chiunque, reato comune non riservato a categorie specifiche
  • Condotta vietata: rivelare notizie la cui divulgazione è stata vietata dall'Autorità competente
  • Pena base: reclusione non inferiore a tre anni
  • Aggravante bellica: ergastolo se il fatto è commesso in tempo di guerra o ha compromesso la preparazione, l'efficienza bellica o le operazioni militari
  • Bene giuridico tutelato: sicurezza dello Stato e segreto militare-difensivo
  • Collocazione: Capo I del Titolo I (Libro II c.p.), delitti contro la personalità internazionale dello Stato

Punisce chi rivela notizie la cui divulgazione è stata vietata dall'autorità competente, con pena più grave in tempo di guerra.

Ratio

L'articolo 262 c.p. punisce la rivelazione (comunicazione a terzi) di notizie coperte da divieto formale dell'autorità competente. Diversamente dagli articoli precedenti, che incriminano il procacciamento, questa disposizione si concentra sulla condotta di divulgazione. La tutela si estende a qualsiasi notizia coperta da divieto esplicito, indipendentemente dalla natura della stessa. La gravità della fattispecie aumenta significativamente se la rivelazione avviene in tempo di guerra o ha compromesso l'efficienza militare, oppure se il rivelatore agiva con scopo di spionaggio. Le pene variano da tre anni a quindici anni, sino all'ergastolo nei casi massimi.

Analisi

La fattispecie richiede tre elementi: (a) la rivelazione (comunicazione a uno o più terzi) di notizie; (b) la qualità delle notizie, coperte da divieto dell'autorità competente; (c) la consapevolezza (almeno colposa) della violazione. Legge distingue tre ipotesi: nella base (primo capoverso), reclusione non inferiore a tre anni; se il fatto è commesso in tempo di guerra o ha compromesso l'efficienza bellica, la pena non è inferiore a dieci anni; se il colpevole ha agito con scopo di spionaggio, la reclusione non è inferiore a quindici anni (nel primo caso) o ergastolo (nel secondo). La norma punisce anche chi ottiene la notizia (ultimo capoverso). Infine, è prevista una versione colposa della fattispecie, con pene minori.

Quando si applica

Ricorre quando una persona rivela a terzi notizie sulle quali l'autorità ha emanato divieto formale di divulgazione. Esempio: Tizio, incaricato presso il ministero della difesa, comunica a un giornalista dettagli su operazioni segrete. Oppure: Caio, dipendente di un ente di sicurezza, riferisce dati classifcati a un amico. Le pene si aggravano se la comunicazione avviene in tempo di guerra, se ha dannosamente impattato sull'efficienza militare o se il rivelatore agiva con intento di spionaggio (volendo favorire uno Stato estero). Non è necessario che la notizia sia segreta di fatto: basta il divieto dell'autorità.

Connessioni

L'articolo 262 si distingue dal 261 (rivelazione di segreti di Stato): il 261 riguarda notizie di carattere segretamente, mentre il 262 si concentra sul divieto formale dell'autorità. L'art. 256 disciplina il procacciamento, non la rivelazione. L'art. 257-258 puniscono il procacciamento con scopo di spionaggio. L'art. 259 incrimina l'agevolazione colposa. L'art. 263 punisce l'utilizzazione a proprio profitto di segreti di Stato. L'art. 270-bis incrimina le associazioni con finalità di terrorismo.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 262 c.p. e lo spionaggio?

Lo spionaggio (artt. 257-261 c.p.) richiede la finalità di favorire uno Stato straniero o un'organizzazione nemica. L'art. 262 c.p. punisce invece la semplice rivelazione di notizie soggette a divieto, indipendentemente dallo scopo: anche rivelare la notizia a un amico, senza intento di nuocere allo Stato, integra il reato.

Chi è l'«Autorità competente» che può vietare la divulgazione?

Si tratta di organi pubblici dotati di potere in materia di sicurezza e segreto: il Presidente del Consiglio, il Ministero della Difesa, i vertici dell'intelligence (AISE, AISI) e, in certi casi, i comandanti militari. Il divieto deve risultare da un atto formale (legge, decreto, provvedimento amministrativo).

Un giornalista che pubblica notizie segrete commette questo reato?

Sì, se era a conoscenza del divieto di divulgazione può rispondere in concorso con la fonte (art. 110 c.p.) o per fattispecie autonome (artt. 263-264 c.p.). La libertà di stampa non è di per sé esimente: il bilanciamento con la sicurezza nazionale spetta al giudice caso per caso.

Cosa si intende per «tempo di guerra» ai fini dell'aggravante?

In senso giuridico-formale, il tempo di guerra inizia con la dichiarazione di guerra o con il decreto di mobilitazione generale (art. 309 c.p.). La giurisprudenza ha tuttavia discusso se situazioni di conflitto di fatto, anche senza dichiarazione formale, possano rientrare nell'aggravante.

Il reato si prescrive? In quanto tempo?

La fattispecie base (reclusione non inferiore a tre anni) ha un termine di prescrizione calcolato sul massimo edittale applicabile. In pratica la prescrizione ordinaria è di sei anni, elevabile a sette anni e mezzo in caso di interruzione. Per la forma aggravata con ergastolo la prescrizione non decorre (art. 157, co. 1, c.p.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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