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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 256 c.p. Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque si procura notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell’interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d’ordine politico, interno o internazionale.

Se si tratta di notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

Si applica l’ergastolo (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

In sintesi

  • Chiunque si procura notizie segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato o nell'interesse politico interno o internazionale è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.
  • Sono considerate segrete anche le notizie contenute in atti governativi non pubblicati per ragioni d'ordine politico.
  • Se l'Autorità competente ha vietato espressamente la divulgazione, la pena scende a reclusione da 2 a 8 anni.
  • È previsto l'ergastolo quando il fatto compromette la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato oppure le operazioni militari.
  • Il reato è integrato dalla sola condotta di procacciamento, indipendentemente dall'uso o dalla divulgazione delle notizie.
  • La norma tutela sia la sicurezza nazionale sia gli interessi politici dello Stato in ambito interno e internazionale.

Punisce chi si procura notizie segrete nell'interesse della sicurezza o della politica dello Stato, con pene fino all'ergastolo.

Ratio

L'articolo 256 c.p. persegue il fine di tutelare la sicurezza dello Stato contro il pericolo derivante dalla diffusione non autorizzata di notizie coperte da segreto. La disposizione mira a preservare l'integrità della politica estera e interna, nonché la preparazione militare dello Stato. Il legislatore riconosce che talune informazioni, se divulgate, potrebbero compromettere interessi strategici vitali. La tutela penale si estende tanto alle notizie già coperte da segretezza materiale quanto a quelle genericamente riferibili a materie di interesse politico statale. La gravità della fattispecie è proporzionata al danno potenziale, con pene che variano da tre a dieci anni, sino all'ergastolo nei casi di maggiore offesa.

Analisi

La fattispecie richiede tre elementi: (a) il procacciamento di notizie, ossia l'acquisizione mediante qualunque mezzo; (b) la qualità delle informazioni, che devono concernere la sicurezza dello Stato o l'interesse politico interno/internazionale; (c) l'obbligo di segretezza, cioè il dovere che tali notizie rimangano riservate. Il testo distingue fra due soglie: notizie coperte da divieto esplicito dell'autorità competente (reclusione 2-8 anni) e notizie di carattere più vago, ricadenti nell'interesse politico dello Stato (3-10 anni). Una terza aggravante interviene allorché il fatto abbia compromesso la preparazione o l'efficienza bellica, con l'applicazione dell'ergastolo. La norma non richiede dolo specifico: è sufficiente la coscienza di procurarsi informazioni relative alla sicurezza dello Stato.

Quando si applica

Si applica quando una persona, senza autorizzazione, si procura notizie che devono rimanere segrete per esigenze di sicurezza nazionale. Esempi includono l'acquisizione di documenti diplomatici riservati, piani di operazioni militari, comunicazioni cifrate di enti di intelligence. Il delitto sussiste anche se la notizia non viene diffusa: il mero procacciamento illecito integra la condotta. Se l'autorità competente (governo, ministeri interessati) ha formalmente vietato la divulgazione, la pena si riduce. L'ergastolo si applica solo se la condotta ha effettivamente compromesso la capacità militare o bellica dello Stato.

Connessioni

L'articolo 256 si colloca nel titolo sui reati contro la personalità dello Stato. Si raccorda con l'art. 257 (spionaggio), l'art. 261 (rivelazione di segreti di Stato) e l'art. 258 (spionaggio con divieto di divulgazione). Differisce dal 257 perché non richiede lo «scopo di spionaggio»: il procacciamento disinteressato è comunque punibile. La rivelazione (art. 261) presuppone invece che chi detiene già il segreto lo comunichi a terzi. L'art. 259 disciplina l'agevolazione colposa di questi delitti. L'art. 260 punisce l'introduzione clandestina in zone militari e il possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra procacciamento e spionaggio di notizie segrete?

Il procacciamento (art. 256 c.p.) punisce chi acquisisce notizie segrete, indipendentemente da qualsiasi trasmissione. Lo spionaggio (art. 257 c.p.) richiede invece che le notizie vengano rivelate o procurate a vantaggio di uno Stato straniero o di un'organizzazione nemica: è una fattispecie più grave, che presuppone un legame con un soggetto terzo straniero.

Un giornalista può essere condannato per aver ricevuto documenti riservati?

Sì. La qualità di giornalista non costituisce di per sé una causa di giustificazione. Se il giornalista si procura notizie che devono restare segrete nell'interesse dello Stato, integra la fattispecie dell'art. 256 c.p. Il diritto di cronaca può rilevare come esimente solo in presenza dei requisiti rigorosi previsti dalla giurisprudenza (verità, interesse pubblico, continenza), ma non esclude automaticamente la responsabilità penale.

Quando scatta l'ergastolo per questo reato?

L'ergastolo si applica solo se il fatto ha concretamente compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato oppure le operazioni militari in corso. Non è sufficiente un pericolo astratto: occorre che il procacciamento abbia prodotto un effettivo pregiudizio alla capacità difensiva o alle missioni militari.

Chi decide se una notizia è segreta ai sensi dell'art. 256 c.p.?

La segretezza può derivare dalla natura intrinseca dell'informazione (primo e secondo comma) oppure da un formale provvedimento dell'Autorità competente (terzo comma). In Italia, la classificazione di segretezza è disciplinata dalla legge n. 124/2007 sui servizi di informazione e sicurezza, che individua le autorità titolate ad apporre e a rimuovere i vincoli di riservatezza.

Il reato si commette anche se le notizie vengono poi distrutte senza essere usate?

Sì. Il reato di procacciamento si consuma nel momento in cui le notizie vengono acquisite. La successiva distruzione del materiale, la mancata divulgazione o il pentimento dell'agente non escludono la consumazione del reato, anche se possono essere valutati dal giudice ai fini della commisurazione della pena.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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