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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 255 c.p. Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica l’ergastolo (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

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In sintesi

  • Condotta punita: distruzione, falsificazione, captazione, sottrazione o distrazione — anche solo temporanea — di atti o documenti
  • Oggetto materiale: atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato o altro interesse politico interno o internazionale
  • Pena base: reclusione non inferiore a otto anni (delitto grave, nessun limite massimo esplicito: si applica il massimo ordinario di 24 anni ex art. 23 c.p.)
  • Circostanza aggravante a effetto speciale: ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato oppure le operazioni militari
  • Elemento soggettivo: dolo generico; è sufficiente la consapevolezza di agire su documenti attinenti alla sicurezza statale
  • Collocazione sistematica: Capo I del Titolo I del Libro II c.p. — delitti contro la personalità dello Stato, sezione dei delitti contro la personalità internazionale

Punisce chi distrugge, falsifica o sottrae atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, con pena fino all'ergastolo.

Ratio

L'articolo 255 codice penale incrimina la soppressione, la falsificazione o la sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato. La norma persegue l'obiettivo di garantire l'integrità dei documenti statali ritenuti sensibili per la sicurezza nazionale, impedendo che soggetti malintenzionati alterino, distruggano o sottragganele prove di atti amministrativi o diplomatici essenziali. La ratio è quella della tutela della continuità amministrativa dello Stato e della preservazione della documentazione cruciale per la difesa della sovranità nazionale.

Analisi

La disposizione incrimina chiunque, in tutto o in parte, distrugga o falsifichi, ovvero carpisca, sottrae o distragga, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato o un altro interesse politico interno o internazionale dello Stato. L'articolo utilizza termini ampi: «atti o documenti» comprende qualsiasi forma di registrazione scritta o digitale; «sicurezza dello Stato» include aspetti militari, diplomatici, economici e di intelligence. La pena base è la reclusione non inferiore a otto anni. L'articolo prevede l'applicazione dell'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, similmente all'art. 253 c.p.

Quando si applica

La norma si applica quando un soggetto compia atti di distruzione, falsificazione, sottrazione o distrazione di documenti statali concernenti la sicurezza nazionale o interessi politici significativi. Non è richiesto che la documentazione sia classificata ufficialmente come segreta; è sufficiente che riguardi aspetti rilevanti per la sicurezza. Esempio: Tizio, impiegato statale, sottrae verbali riservati di riunioni di sicurezza nazionale; Caio falsifica documenti diplomatici per indurre l'Italia a stipulare accordi contrari ai suoi interessi.

Connessioni

L'art. 255 c.p. si collega agli artt. 241-254 c.p., che disciplinano altri delitti contro la sicurezza dello Stato. Si coordina inoltre con l'art. 326 c.p. (sottrazione di documenti pubblici) e con la disciplina della falsità documentale (artt. 476-489 c.p.). La norma presuppone l'esistenza di una documentazione ufficiale dello Stato riconoscibile come tale. Rappresenta un elemento fondamentale della tutela della memoria amministrativa dello Stato e della continuità delle sue funzioni di sicurezza durante il conflitto armato e in tempo di pace.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato'?

La formula comprende qualsiasi atto — formalmente classificato come segreto di Stato o meno — la cui compromissione possa pregiudicare la sicurezza nazionale o gli interessi politici interni o internazionali della Repubblica. Non è necessario che il documento rechi un timbro di classificazione: ciò che rileva è la sua attitudine a incidere su tali interessi.

È sufficiente sottrarre un documento solo temporaneamente per commettere il reato?

Sì. L'art. 255 c.p. punisce espressamente anche la distrazione 'anche temporaneamente'. Chi trattiene momentaneamente un documento classificato per fotografarlo o copiarne il contenuto commette già il reato, anche se poi lo restituisce intatto.

Quando si applica l'ergastolo previsto dal secondo comma?

L'ergastolo si applica quando il fatto ha concretamente compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato oppure le operazioni militari in corso. È necessario un nesso causale accertato tra la condotta dell'agente e il pregiudizio all'apparato difensivo o militare statale.

Il reato si applica anche ai privati cittadini o solo ai pubblici ufficiali?

Il reato si applica a 'chiunque', quindi anche ai privati cittadini. Non è richiesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Tuttavia, se l'autore riveste tale qualifica, potranno concorrere ulteriori reati (es. rivelazione di segreto d'ufficio ex art. 326 c.p.).

Questo reato si prescrive? In quanto tempo?

Data la pena edittale minima di otto anni di reclusione, il termine ordinario di prescrizione è di dodici anni ex art. 157 c.p. (pari al massimo della pena, con il tetto di dodici anni per i reati puniti con pena non superiore). Tuttavia, trattandosi di delitto contro la personalità dello Stato, occorre verificare eventuali proroghe o sospensioni dei termini applicabili al caso concreto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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