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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 252 c.p. – Frode in forniture in tempo di guerra
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nello articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell’opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire ventimila.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 251 - Art. 251 c.p.: Inadempimento di contratti di forniture in tempo→Cod. pen. art. 253 - Articolo 253 Codice Penale: Distruzione o sabotaggio di opere mil…→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 250 Codice Penale: Commercio col nemico→Articolo 254 Codice Penale: Agevolazione colposa→Art. 249 c.p.: Partecipazione a prestiti a favore del nemico→Art. 255 c.p.: Soppressione, falsificazione o sottrazione di att→Articolo 248 Codice Penale: Somministrazione al nemico di provvigioni→Art. 256 c.p.: Procacciamento di notizie concernenti la sicurezz→Articolo 247 Codice Penale: Favoreggiamento bellico
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Punisce con almeno dieci anni di reclusione chiunque commetta frode nell'esecuzione di contratti di fornitura alle forze armate in tempo di guerra.
Ratio
L'articolo 252 codice penale criminalizza la frode nella esecuzione dei contratti di fornitura durante il tempo di guerra. La norma persegue l'obiettivo di sanzionare il comportamento di chi deliberatamente comprometta la qualità o la quantità dei beni forniti allo Stato italiano, arrecando danno alla capacità bellica della nazione. La ratio è quella della repressione dell'arricchimento illecito mediante l'inganno in danno dello Stato in circostanze critiche per la sua stessa sopravvivenza.
Analisi
La disposizione incrimina chiunque, in tempo di guerra, commetta frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali. La «frode» richiede la consapevole alterazione della qualità, della quantità, della composizione o di altre caratteristiche dei beni forniti, con intento di ingannare il ricevente. La pena è particolarmente severa: reclusione non inferiore a dieci anni e multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornirsi, non inferiore a quattro milioni di lire. L'importanza del reato nella scala della repressione bellica è evidente dalle pene imposte, superiori anche a quelle dell'inadempimento colposo. La norma presuppone l'elemento del dolo specifico (intento fraudolento), distinguendosi dall'inadempimento causale.
Quando si applica
La norma si applica durante il tempo di guerra effettivo, quando il fornitore compia deliberatamente atti frodi per indurre lo Stato italiano a ricevere beni di qualità inferiore, quantità minore, o caratteristiche diverse da quelle contrattuali. L'elemento temporale (guerra effettiva) è essenziale. È richiesto il dolo specifico fraudolento. Esempio: Tizio, fabbricante di armi, consegna munizioni difettose sapendo che causeranno malfunzionamenti durante il combattimento; Caio, fornitore alimentare, diluisce i viveri con sostanze inerti per ridurne il costo a suo vantaggio.
Connessioni
L'art. 252 c.p. si collega agli artt. 251, 250-248 c.p., che disciplinano altri reati economici in tempo di guerra. Si differenzia dall'art. 251 per l'elemento della frode deliberata, anziché il semplice inadempimento. La norma incorpora i principi della tutela contro l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e della truffa (art. 640 c.p.), applicati specificamente al contesto bellico. Rappresenta un elemento importante della tutela del patrimonio pubblico durante l'esecuzione bellica.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Domande frequenti
Che differenza c'è tra l'art. 251 e l'art. 252 del codice penale?
L'art. 251 c.p. punisce l'inadempimento dei contratti di fornitura bellica (mancata o ritardata consegna), mentre l'art. 252 c.p. sanziona la frode nell'esecuzione, ossia la consegna di qualcosa di diverso, inferiore o alterato rispetto a quanto pattuito.
Il reato si applica anche se la guerra non è stata formalmente dichiarata?
Sì. Il 'tempo di guerra' è una condizione obiettiva di punibilità che prescinde dalla formale dichiarazione di guerra: è sufficiente che esista uno stato di conflitto armato effettivo.
Come si calcola la multa prevista dall'art. 252 c.p.?
La multa è pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto essere fornita secondo il contratto. Il legislatore ha fissato anche un minimo assoluto che opera come soglia invalicabile verso il basso.
È necessario il dolo specifico per rispondere di questo reato?
No. L'art. 252 c.p. richiede il solo dolo generico: è sufficiente che l'agente sia consapevole di eseguire fraudolentemente la fornitura e lo voglia, senza un fine specifico di danneggiare lo sforzo bellico.
Chi può essere soggetto attivo del reato di frode in forniture in tempo di guerra?
Il reato è comune: può essere 'chiunque' abbia assunto obblighi contrattuali di fornitura verso lo Stato o enti militari in tempo di guerra. Rientrano tipicamente imprenditori, fornitori, appaltatori e subappaltatori.
Fonti consultate: 3 fontei verificate