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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 253 c.p. – Distruzione o sabotaggio di opere militari
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena di morte:
1° se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;
2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 252 - Articolo 252 Codice Penale: Frode in forniture in tempo di guerra→Cod. pen. art. 254 - Articolo 254 Codice Penale: Agevolazione colposa→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 251 c.p.: Inadempimento di contratti di forniture in tempo→Art. 255 c.p.: Soppressione, falsificazione o sottrazione di att→Articolo 250 Codice Penale: Commercio col nemico→Art. 256 c.p.: Procacciamento di notizie concernenti la sicurezz→Art. 249 c.p.: Partecipazione a prestiti a favore del nemico→Articolo 257 Codice Penale: Spionaggio politico o militare→Articolo 248 Codice Penale: Somministrazione al nemico di provvigioni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Punisce la distruzione o il sabotaggio di opere e infrastrutture militari con la reclusione non inferiore a otto anni.
Ratio
L'articolo 253 codice penale criminalizza la distruzione o il sabotaggio di opere militari durante il tempo di guerra, impedendo che individui compromettano la capacità bellica dello Stato italiano mediante atti di distruzione. La norma persegue l'obiettivo di garantire l'integrità delle infrastrutture militari e civili essenziali, prevenendo il sabotaggio interno al territorio italiano o da parte di nemici interni. La ratio è quella della tutela della sicurezza militare dello Stato dal pericolo del sabotaggio e della distruzione, considerato uno dei tradimenti più gravi possibili durante la guerra.
Analisi
La disposizione incrimina chiunque distrugga o renda inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato. La pena base è la reclusione non inferiore a otto anni. L'articolo prevede l'applicazione dell'ergastolo in due ipotesi: primo, se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro l'Italia; secondo, se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. Queste aggravanti qualificate riflettono la massima allarme sociale rispetto al sabotaggio da parte di nemici internazionali o di conseguenze concrete sulla capacità di difesa.
Quando si applica
La norma si applica durante il tempo di guerra effettivo, quando un soggetto compia deliberatamente atti di distruzione o di sabotaggio ai danni di infrastrutture militari italiane. Non è richiesto che il danno sia totale; è sufficiente la compromissione della funzionalità, anche temporanea. Esempio: Tizio, durante una guerra, fa saltare in aria un ponte utilizzato dalle truppe italiane per il rifornimento; Caio, agente nemico, sabotaggia i sistemi di comunicazione di una base militare italiana, compromettendone l'efficienza bellica.
Connessioni
L'art. 253 c.p. si collega agli artt. 241-250 c.p., che disciplinano altri tradimenti e attentati alla sovranità dello Stato. Si coordina inoltre con l'art. 254 c.p., che prevede un'agevolazione colposa del reato. La norma presuppone l'esistenza di una configurazione materiale riconoscibile come «opera militare» o «infrastruttura bellica», elemento talora difficile da determinare nelle applicazioni contemporanee. Rappresenta un elemento fondamentale della tutela della capacità militare dello Stato durante il conflitto armato.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Domande frequenti
L'art. 253 c.p. si applica solo in tempo di guerra?
No. La norma si applica anche in tempo di pace: chiunque distrugga o danneggi opere militari risponde del reato nella forma base (reclusione non inferiore a otto anni). Solo le aggravanti che portano all'ergastolo presuppongono o fanno riferimento a uno stato di guerra o alle operazioni militari.
Un civile può essere condannato per questo reato?
Sì. Il legislatore usa la formula «chiunque», quindi il reato può essere commesso da qualsiasi persona, militare o civile, purché agisca consapevolmente su beni di destinazione militare.
È sufficiente un danno parziale o temporaneo per integrare il reato?
Sì. La norma prevede espressamente che il reato si compia anche quando la distruzione o l'inservibilità è solo parziale o temporanea. Non occorre che il bene sia definitivamente distrutto.
Qual è la differenza tra questo reato e il semplice danneggiamento?
Il reato di danneggiamento comune (art. 635 c.p.) tutela il patrimonio privato o pubblico in generale ed è punito con pene molto più lievi. L'art. 253 c.p. protegge specificamente la capacità militare e difensiva dello Stato, con una pena minima di otto anni e la possibilità dell'ergastolo nelle ipotesi più gravi.
Cosa si intende per 'opere adibite al servizio delle forze armate'?
Sono tutte le strutture e infrastrutture che, pur non essendo esclusivamente militari, sono destinate o effettivamente utilizzate a supporto delle forze armate: strade, depositi, impianti di comunicazione, stabilimenti produttivi di materiale bellico e strutture logistiche analoghe.
Fonti consultate: 3 fontei verificate