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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 250 c.p. Commercio col nemico

In vigore dal 1° luglio 1931

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell’articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire due milioni.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Soggetti attivi: cittadino italiano o residente nello Stato
  • Condotta vietata: commercio con il nemico in tempo di guerra senza licenza del governo
  • Pena base: reclusione da 2 a 10 anni e multa da euro 1.032 a euro 20.658
  • Aggravante per i cittadini: se l'autore è cittadino italiano, reclusione non inferiore a 10 anni e multa non inferiore a euro 20.658
  • Elemento soggettivo: dolo generico — consapevolezza di commerciare col nemico in stato di guerra
  • Licenza governativa: causa di giustificazione speciale che esclude la punibilità

Punisce il cittadino o residente che in tempo di guerra commercia col nemico senza licenza governativa, con reclusione fino a 10 anni e multa.

Ratio

L'articolo 250 codice penale criminalizza il commercio col nemico durante il tempo di guerra, impedendo che cittadini italiani o stranieri residenti nel territorio italiano intrattengano scambi commerciali con lo Stato nemico o con i suoi sudditi. La norma persegue l'obiettivo di garantire il blocco economico totale del nemico, prevenendo che risorse economiche e merci fluiscano verso di esso. La ratio è quella della tutela della sicurezza economica dello Stato in tempo di guerra mediante l'embargo generalizzato nei confronti del nemico.

Analisi

La disposizione incrimina il cittadino italiano o lo straniero dimorante nel territorio italiano che, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commerci direttamente o indirettamente con sudditi dello Stato nemico ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico. L'elemento caratteristico è l'attività commerciale vera e propria, distinta dalla somministrazione di provvigioni (art. 248) e dalla partecipazione a finanziamenti (art. 249). La pena è la reclusione da due a dieci anni e la multa pari al quintuplo del valore della merce scambiata, non inferiore a due milioni di lire. La norma presuppone uno scambio volontario e reciproco tra le parti, anche se indiretto.

Quando si applica

La norma si applica durante il tempo di guerra effettivo, quando il soggetto (cittadino italiano o straniero residente in Italia) intrattenga relazioni commerciali con soggetti nemici, siano essi lo Stato nemico stesso, suoi sudditi, o persone dimoranti nel territorio nemico. Non è richiesto che il commercio abbia un'entità particolare; anche un singolo atto di scambio integra il reato. Esempio: Tizio, commerciante italiano, acquista merci da un fornitore ubicato nel territorio dello Stato nemico durante la guerra; Caio, esportatore italiano, vende beni a un'impresa controllata dal Governo nemico durante il conflitto.

Connessioni

L'art. 250 c.p. si collega agli artt. 248-249 c.p., che disciplinano altre forme di sostegno economico al nemico durante la guerra. Si differenzia per il meccanismo (scambio commerciale anziché somministrazione unilaterale o prestito). La norma presuppone l'esistenza di confini doganali e di controlli commerciali, elementi tradizionali della sovranità economica dello Stato. Rappresenta un elemento fondamentale del diritto internazionale bellico, codificato anche nelle convenzioni di Ginevra.

Domande frequenti

Chi può essere punito per il reato di commercio col nemico?

Chiunque abbia la qualità di cittadino italiano o di residente nel territorio dello Stato. I cittadini sono soggetti a una pena più grave rispetto ai semplici residenti stranieri, in ragione del vincolo di fedeltà alla Repubblica.

Cosa si intende esattamente per «commercio» col nemico?

Il termine è interpretato in senso ampio: comprende qualsiasi scambio economico a titolo oneroso con lo Stato nemico o soggetti ad esso ricollegabili — vendita di merci, prestazioni di servizi, finanziamenti, forniture — purché compiuto durante lo stato di guerra.

La licenza governativa esclude il reato?

Sì. L'ottenimento della licenza del governo costituisce una causa di giustificazione che rende lecita la condotta commerciale, escludendo la punibilità. Chi opera con tale autorizzazione non commette reato ai sensi dell'art. 250 c.p.

Il reato può essere commesso anche in assenza di una guerra formalmente dichiarata?

La norma richiede lo stato di guerra. Secondo l'interpretazione prevalente, è necessaria almeno una situazione di conflitto armato riconosciuta sul piano giuridico-internazionale. In assenza di tale presupposto, la condotta non integra il delitto di cui all'art. 250 c.p.

Qual è la differenza di pena tra un cittadino e un residente straniero?

Per il residente straniero la reclusione va da 2 a 10 anni e la multa da euro 1.032 a euro 20.658. Per il cittadino italiano scatta un'aggravante obbligatoria: la reclusione non può essere inferiore a 10 anni e la multa non inferiore a euro 20.658.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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