Indice
- Si applica esclusivamente in tempo di guerra per forniture destinate alle forze armate o alla popolazione civile.
- L'inadempimento doloso totale o parziale comporta la reclusione da 3 a 10 anni e multa pari al triplo del valore della fornitura.
- L'inadempimento colposo è punito con pene ridotte della metà.
- La norma si estende a subfornitori, mediatori e rappresentanti del fornitore che con la loro violazione abbiano causato l'inadempimento.
- La controparte contrattuale deve essere lo Stato, un ente pubblico o un'impresa di servizi pubblici o di pubblica necessità.
- La multa non può essere inferiore a lire due milioni (soglia minima oggi nominalmente residua).
Testo dell'articoloVigente
Art. 251 c.p. Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell’opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a lire due milioni.
Se l’inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l’inadempimento del contratto di fornitura.
Stesso numero, altri codici
- Art. 251 Cod. Amb. — censimento ed anagrafe dei siti da bonificare
- Art. 251 D.Lgs. 209/2005 — Adempimenti iniziali
- Art. 251 Codice Civile: Autorizzazione al riconoscimento
- Articolo 251 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 251 Codice di Procedura Civile: Giuramento dei testimoni
- Art. 251 c.p.p.: Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali
In sintesi
Punisce chi non adempie contratti di fornitura con lo Stato o enti pubblici in tempo di guerra per le forze armate o la popolazione.
Ratio
L'articolo 251 codice penale incrimina l'inadempimento di contratti di fornitura stipulati dallo Stato italiano durante il tempo di guerra. La norma persegue l'obiettivo di garantire l'esecuzione puntuale dei rifornimenti essenziali per lo sforzo bellico italiano, prevenendo che fornitori o subfornitori sottraggano risorse contrattuali essenziali. La ratio è quella della tutela della sicurezza militare dello Stato mediante l'obbligo di adempimento effettivo dei contratti bellici, con responsabilità anche dei subfornitori e dei mediatori.
Analisi
La disposizione incrimina chiunque, in tempo di guerra, non adempía in tutto o in parte gli obblighi derivanti da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici, per i bisogni delle forze armate o della popolazione. La pena base è la reclusione da tre a dieci anni e la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornirsi, non inferiore a due milioni di lire. Un elemento importante è la previsione di attenuazione quando l'inadempimento sia dovuto a colpa anziché a dolo: in tal caso, le pene sono ridotte alla metà. La norma estende la responsabilità anche ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, creando una catena di responsabilità economica.
Quando si applica
La norma si applica durante il tempo di guerra effettivo, quando il fornitore, il subfornitore, il mediatore o il rappresentante non adempía gli obblighi contrattuali assunti con enti pubblici o con imprese pubbliche per i bisogni delle forze armate o della popolazione. Non è richiesto che il danno alla nazione si realizzi effettivamente; è sufficiente il mancato adempimento quale violazione contrattuale. Esempio: Tizio, fornace proprietaria, si obbliga a fornire viveri all'esercito durante la guerra ma fornisce quantità inferiori; Caio, subfornitore, non consegna uniformi alle truppe nel tempo pattuito.
Connessioni
L'art. 251 c.p. si collega agli artt. 248-250 c.p., che disciplinano altri reati economici in tempo di guerra. Si differenzia poiché riguarda la lesione del rapporto contrattuale con lo Stato italiano, anziché il sostegno al nemico. La norma presuppone l'esistenza di una struttura di appalti bellici, elemento caratteristico della mobilizzazione economica in tempo di guerra. Rappresenta un elemento cruciale della tutela della continuità di finanziamento e di rifornimento dello sforzo bellico italiano.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Domande frequenti
L'art. 251 c.p. si applica anche in tempo di pace?
No. La norma presuppone espressamente lo stato di guerra, che deve essere dichiarato formalmente ai sensi dell'art. 78 della Costituzione. In tempo di pace la disposizione è vigente ma non applicabile in concreto.
Cosa si intende per ente pubblico ai fini dell'art. 251 c.p.?
Rientrano nella nozione tutti gli enti dotati di personalità giuridica pubblica (Regioni, Comuni, aziende sanitarie, ecc.) nonché le imprese che gestiscono servizi pubblici essenziali o di pubblica necessità, come energia, acqua, trasporti.
Qual è la differenza tra inadempimento doloso e colposo in questo articolo?
Il dolo implica la consapevole volontà di non eseguire la prestazione; la colpa deriva da negligenza o imperizia. Il primo è punito con reclusione da 3 a 10 anni, il secondo con pene ridotte della metà.
Un subfornitore può essere condannato anche se non ha firmato il contratto con lo Stato?
Sì. Il terzo comma dell'art. 251 c.p. estende esplicitamente la responsabilità penale ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti del fornitore che, violando i propri obblighi contrattuali, abbiano causato l'inadempimento del contratto principale.
La multa prevista dall'art. 251 c.p. è aggiornata all'euro?
Il testo originario indica il minimo in lire. In forza della conversione e degli aggiornamenti legislativi sulle sanzioni pecuniarie, i valori in lire si intendono convertiti in euro, ma la misura principale rimane il triplo del valore della fornitura non eseguita.
Fonti consultate: 3 fontei verificate