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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 246 c.p. – Corruzione del cittadino da parte dello straniero
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.
Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l’utilità.
La pena è aumentata:
1° se il fatto è commesso in tempo di guerra;
2° se il denaro o l’utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 245 - Art. 245 c.p.: Intelligenze con lo straniero per impegnare lo St→Cod. pen. art. 247 - Articolo 247 Codice Penale: Favoreggiamento bellico→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 244 c.p.: Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono→Articolo 248 Codice Penale: Somministrazione al nemico di provvigioni→Art. 243 c.p.: Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra c→Art. 249 c.p.: Partecipazione a prestiti a favore del nemico→Art. 242 c.p.: Cittadino che porta le armi contro lo Stato itali→Articolo 250 Codice Penale: Commercio col nemico→Art. 241 c.p.: Attentati contro la integrità, l’indipendenza o l
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Punisce il cittadino che riceve denaro o utilità da uno Stato o partito estero per compiere atti contro gli interessi nazionali.
Ratio
L'articolo 246 codice penale criminalizza la corruzione del cittadino italiano da parte di potenze estere, al fine di indurlo a compiere atti contrari agli interessi nazionali. La norma tutela l'integrità della lealtà nazionale, impedendo che cittadini italiani siano «comprati» da Stati stranieri mediante denaro o altre utilità. La ratio è quella di preservare la coesione nazionale e di sanzionare il tradimento della patria attraverso il meccanismo della corruzione. La disposizione rappresenta inoltre un disincentivo contro il finanziamento illegittimo di agenti italiani da parte di potenze estere.
Analisi
La disposizione incrimina il cittadino che riceva o si faccia promettere denaro o qualsiasi utilità da uno straniero, anche indirettamente, per sé o per altri, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali. Ugualmente incriminato è lo straniero che fornisca il denaro o l'utilità. La locuzione «qualsiasi utilità» comprende benefici non solo monetari, bensì anche vantaggi di natura diversa. La pena base è la reclusione da tre a dieci anni e la multa da un milione a quattro milioni di lire (importi risalenti al testo del 1931, non aggiornati). La norma prevede due aggravanti specifiche: l'ipotesi in cui il fatto sia commesso in tempo di guerra, e l'ipotesi in cui il denaro sia dato al fine di propaganda mediante stampa. In questi ultimi casi, la pena è aumentata.
Quando si applica
La norma si applica quando un cittadino italiano riceva o si faccia promettere da uno Stato estero o da un suo rappresentante denaro o altre utilità, con l'intento esplicito di commettere atti contrari agli interessi dell'Italia. Non è richiesto che l'atto lesivo sia effettivamente compiuto; il reato si consuma già nel momento della ricezione o della promessa. Esempio: Tizio, cittadino italiano, riceve una cospicua somma di denaro da agenti stranieri con la promessa implicita di influenzare decisioni governative a favore dello Stato corruttore; Caio riceve promesse di vantaggi economici personali in cambio dell'impegno a diffondere propaganda favorevole a una potenza estera.
Connessioni
L'art. 246 c.p. si collega agli artt. 243-245 c.p., che disciplinano altre forme di tradimento e intelligenze con lo straniero. Si differenzia da questi in quanto il meccanismo lesivo è la corruzione economica, anziché l'intesa ideologica o politica. La norma presuppone la consapevolezza della cittadinanza italiana, elemento rilevante anche per la responsabilità penale di chi non cittadino non è comminata la medesima severità. Rappresenta un elemento importante della tutela della sicurezza interna dello Stato contro l'infiltrazione di interessi stranieri.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Caso 1. Tizio, funzionario di un ente pubblico economico, viene contattato tramite un intermediario da un'ambasciata straniera che gli offre 50.000 euro in cambio di informazioni riservate su contratti strategici di interesse nazionale. Tizio accetta il denaro con la consapevolezza di dover fornire dati utili a danneggiare la posizione negoziale dell'Italia. Anche prima di trasferire qualsiasi documento, Tizio risponde del delitto di cui all'art. 246 c.p., poiché ha ricevuto l'utilità al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali; se contestualmente emergesse un'ipotesi di spionaggio economico ex art. 257 c.p., quest'ultima norma, più grave, assorbirebbe la fattispecie in esame.
Caso 2. Caio, giornalista e blogger politico, riceve periodicamente accrediti su un conto estero da un partito straniero che mira a destabilizzare il governo italiano. In cambio, Caio pubblica articoli di disinformazione volti a screditare le istituzioni repubblicane e a orientare l'opinione pubblica in senso favorevole agli interessi dello Stato committente. L'accordo, anche se Caio si limita a pubblicare contenuti senza compiere atti materiali di sabotaggio, integra la ricezione di utilità da un partito politico estero per compiere atti contrari agli interessi nazionali, configurando il reato ex art. 246 c.p.; la clausola di sussidiarietà lascerebbe spazio all'applicazione di norme più gravi solo qualora emergessero ulteriori condotte di carattere eversivo.
Domande frequenti
Cosa si intende per «atti contrari agli interessi nazionali» nell'art. 246 c.p.?
La formula è volutamente ampia e comprende qualsiasi condotta, politica, economica, informativa o istituzionale, che arrechi un pregiudizio agli interessi fondamentali dello Stato italiano. La valutazione è rimessa al giudice caso per caso, tenendo conto del contesto geopolitico e del danno potenziale.
Il reato si configura anche se il cittadino non compie materialmente gli atti concordati?
Sì. La norma incrimina la ricezione del denaro o dell'utilità finalizzata al compimento degli atti vietati. Il reato si consuma nel momento in cui il cittadino accetta il vantaggio con quella specifica finalità, indipendentemente dall'effettiva esecuzione degli atti.
Uno straniero residente in Italia può essere soggetto attivo del reato?
No. L'art. 246 c.p. richiede espressamente la qualità di «cittadino»: il soggetto attivo deve essere cittadino italiano. Lo straniero che ricevesse analoghi vantaggi potrebbe rispondere di altri reati contro la personalità dello Stato, ma non di questa specifica fattispecie.
Qual è la differenza tra l'art. 246 c.p. e i reati di spionaggio?
Lo spionaggio (artt. 257-261 c.p.) riguarda specificamente la raccolta e la rivelazione di segreti di Stato o notizie militari. L'art. 246 c.p. ha un oggetto più ampio, qualsiasi atto contrario agli interessi nazionali, ma è norma sussidiaria: se il fatto integra spionaggio o altro reato più grave, si applica quest'ultimo.
Cosa succede se il denaro viene ricevuto tramite un intermediario e non direttamente dallo Stato estero?
La norma tutela espressamente entrambe le ipotesi: la ricezione può avvenire «direttamente o indirettamente». L'utilizzo di prestanome, società schermo o intermediari finanziari non esclude quindi la responsabilità penale del cittadino che riceve il vantaggio.
Fonti consultate: 3 fontei verificate