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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 245 c.p. Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 244 - Art. 244 c.p.: Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono→Cod. pen. art. 246 - Art. 246 c.p.: Corruzione del cittadino da parte dello straniero→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 243 c.p.: Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra c→Articolo 247 Codice Penale: Favoreggiamento bellico→Art. 242 c.p.: Cittadino che porta le armi contro lo Stato itali→Articolo 248 Codice Penale: Somministrazione al nemico di provvigioni→Art. 241 c.p.: Attentati contro la integrità, l’indipendenza o l→Art. 249 c.p.: Partecipazione a prestiti a favore del nemico→Art. 240 Codice Penale: Confisca
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Punisce chi tratta con uno straniero per mantenere neutrale o ostile agli interessi italiani uno Stato estero non in guerra con l'Italia.
Ratio
L'articolo 245 codice penale incrimina le intelligenze segrete con potenze estere dirette a impegnare l'Italia alla dichiarazione di guerra, al mantenimento della neutralità, ovvero a altre manifestazioni di volontà internazionale. La norma tutela la sovranità dello Stato nella determinazione della propria posizione rispetto ai conflitti internazionali, impedendo che soggetti privati o non autorizzati orientino le scelte politiche fondamentali dell'Italia. La ratio è quella di preservare l'integrità della decisione politica in materia di guerra e di relazioni internazionali, prerogativa esclusiva del Governo e del Parlamento.
Analisi
La disposizione incrimina chi tenga intelligenze con lo straniero per impegnare l'Italia alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero per compiere atti diretti a impegnare lo Stato alla dichiarazione di guerra. L'elemento centrale è l'intesa segreta stipulata con una potenza estera, volta a orientare la volontà politica italiana in materia di conflitti. La pena base è la reclusione da cinque a quindici anni. Un'aggravante specifica riguarda il caso in cui le intelligenze abbiano per oggetto una propaganda mediante stampa, circostanza che amplifica il disvalore della condotta per il suo potenziale di influenza sull'opinione pubblica. In tal caso, la pena è aumentata secondo le modalità previste dal codice per le aggravanti.
Quando si applica
La norma si applica quando un soggetto intrattenga contatti segreti con uno Stato estero allo scopo specifico di orientare le decisioni italiane in materia di neutralità o guerra. Non è richiesto che il risultato sia effettivamente conseguito; l'incriminazione opera già nel momento della stipulazione dell'intesa. Esempio: Tizio contatta diplomatici stranieri per indurre l'Italia a dichiarare guerra a una nazione specifica; Caio stipula un'intesa con uno Stato estero per mantenere l'Italia in posizione di neutralità rispetto a un conflitto internazionale.
Connessioni
L'art. 245 c.p. si collega agli artt. 243-244 c.p., che disciplinano altri tradimenti e atti ostili verso Stati esteri. Si differenzia da quest'ultimo in quanto mira specificamente all'orientamento della volontà statale, anziché a atti violenti. La norma presuppone la consapevolezza della natura illecita dell'accordo segreto, elemento essenziale del dolo. Rappresenta un elemento cruciale della tutela della sovranità decisionale dello Stato italiano in materia di sicurezza internazionale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Caso 1. Tizio, funzionario di un'impresa con interessi economici in un Paese terzo, temendo che un conflitto tra quello Stato e l'Italia possa danneggiare i propri affari, prende contatti con un diplomatico straniero e lo persuade, attraverso una serie di incontri riservati, a comunicare al proprio governo che sarebbe opportuno mantenersi neutrale nel confronto con l'Italia. Anche se lo Stato estero non modifica effettivamente la propria posizione, Tizio risponde del delitto di cui all'art. 245, comma 1, c.p. per aver intrattenuto «intelligenze» con lo straniero al fine di ottenerne la neutralità, con pena della reclusione da sei a diciotto anni.
Caso 2. Caio, agente di un servizio di intelligence straniero, recluta Sempronio, cittadino italiano con accesso a circoli governativi, affinché convinca esponenti di un governo terzo a tenere una condotta ostile agli interessi diplomatici italiani in sede di negoziati internazionali. Sempronio porta a termine l'incarico e il governo terzo adotta concretamente le posizioni suggerite, danneggiando la posizione negoziale dell'Italia. In questo caso Sempronio risponde dell'ipotesi aggravata di cui al comma 2 dell'art. 245 c.p., poiché dal fatto deriva effettivamente la condotta contraria agli interessi dello Stato italiano, con conseguente applicazione dell'ergastolo.
Domande frequenti
Cosa si intende per «intelligenze con lo straniero» nell'art. 245 c.p.?
Il termine «intelligenze» indica qualsiasi forma di contatto, comunicazione o accordo, verbale, scritto o per interposta persona, finalizzato a ottenere che uno Stato estero adotti una posizione favorevole all'agente ma contraria agli interessi dell'Italia. Non è richiesta una forma particolare né la conclusione di un accordo formale.
Il reato si consuma anche se lo Stato estero non cambia effettivamente la sua posizione?
Sì. La fattispecie base (comma 1) si consuma con il solo compimento delle «intelligenze», indipendentemente dall'esito. Se invece lo Stato estero rimane effettivamente neutrale o tiene la condotta contraria agli interessi italiani, si applica l'aggravante del comma 2 con pena dell'ergastolo.
Qual è la differenza tra l'art. 245 c.p. e l'art. 244 c.p. sugli atti ostili verso uno Stato estero?
L'art. 244 c.p. punisce chi compie atti idonei a esporre l'Italia a rappresaglie o a turbare i suoi rapporti con uno Stato estero, tutelando la pace con gli altri Stati. L'art. 245, al contrario, punisce chi cerca di alterare a danno dell'Italia la posizione di uno Stato estero, tutelando la libertà d'azione diplomatica e militare italiana.
Un cittadino italiano che commette questo reato all'estero può essere perseguito in Italia?
Sì. L'art. 7 c.p. prevede l'applicazione della legge penale italiana ai delitti contro la personalità dello Stato commessi anche all'estero, sia da cittadini italiani sia da stranieri. La procedibilità è d'ufficio e non richiede la presenza dell'indagato sul territorio nazionale per l'iscrizione del procedimento.
L'ergastolo previsto dal comma 2 è soggetto alle stesse regole dell'ergastolo ostativo?
L'ergastolo di cui all'art. 245, comma 2, c.p. è una pena detentiva perpetua applicata come aggravante speciale. La sua disciplina in materia di benefici penitenziari segue le regole ordinarie dell'ergastolo, salvo che il condannato non ricada in specifiche ipotesi ostative previste dall'art. 4-bis ord. penit., che richiedono una verifica caso per caso da parte della magistratura di sorveglianza.
Fonti consultate: 3 fontei verificate