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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 243 c.p. Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se la guerra segue, si applica l’ergastolo (1); se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Soggetto attivo: chiunque, senza limitazioni di cittadinanza o qualifica
  • Condotta: avere intelligenze (contatti, accordi segreti) con stranieri finalizzate alla guerra o ad atti ostili contro lo Stato italiano
  • Evento condizionante: la pena massima scatta solo se la guerra o gli atti ostili effettivamente seguono
  • Pena base: ergastolo in caso di guerra o atti ostili realizzati
  • Pena attenuata: reclusione non inferiore a quindici anni se guerra o atti ostili non seguono
  • Struttura condizionale: la norma configura due fattispecie distinte legate al verificarsi dell'evento bellico

Punisce chi trama con stranieri per provocare guerra o atti ostili contro l'Italia, con pena fino all'ergastolo.

Ratio

L'articolo 243 codice penale disciplina il tradimento vero e proprio, criminalizzando i contatti e gli accordi con Stati esteri al fine di provocare guerra o atti ostili contro l'Italia. La norma è collocata nel titolo I, dedicato alla sicurezza dello Stato, e rappresenta il massimo delitto contro la sovranità nazionale. La ratio è quella di prevenire e sanzionare con massima severità il tradimento della patria, quale tradizionalmente inteso nel diritto penale internazionale.

Analisi

La disposizione incrimina specificamente chi «tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo». L'elemento distintivo è l'intesa (intelligenza) stabilita con una potenza estera, volta a conseguire il danno dell'Italia. Non è richiesto che il risultato sia effettivamente conseguito; basta l'intesa diretta a tale fine. La pena base è la reclusione non inferiore a dieci anni. L'articolo prevede una pena aggravata: se la guerra segue effettivamente, oppure se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo. Questa gradazione riflette la necessaria correlazione tra fatto e risultato concreto.

Quando si applica

La norma si applica quando una persona fisica, di qualsiasi nazionalità, intrattenga contatti con uno Stato estero al fine di provocare guerra o atti ostili contro l'Italia. Non è richiesto che la guerra o le ostilità si verifichino effettivamente; l'incriminazione opera già nel momento della stipulazione dell'intesa. Esempio: Tizio, cittadino italiano, contatta i servizi segreti di una potenza estera per concordare un attacco armato all'Italia; Caio, anch'egli italiano, fornisce informazioni strategiche a uno Stato nemico per consentirne l'aggressione militare.

Connessioni

L'art. 243 c.p. si collega agli artt. 241-242 c.p., che disciplinano altri delitti contro la sovranità dello Stato. Si coordina inoltre con l'art. 245 c.p. (intelligenze con lo straniero per la neutralità o guerra), dal quale si differenzia per la specificità dell'obiettivo (guerra effettiva). Rappresenta il delitto di tradizione nel significato più tradizionale e grave, con pene commisurate alla gravità eccezionale della condotta.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'intelligenze' con lo straniero nell'art. 243 c.p.?

Il termine indica qualsiasi forma di contatto, accordo o intesa segreta con soggetti o governi stranieri, anche informale, finalizzata a provocare una guerra o atti ostili contro l'Italia. Non è necessario un patto scritto o formale.

Il reato si applica anche ai cittadini stranieri residenti in Italia?

Sì. La norma usa il termine 'chiunque', quindi si applica a qualsiasi persona fisica indipendentemente dalla cittadinanza, purché la condotta riguardi la sicurezza dello Stato italiano.

Qual è la differenza di pena tra il primo e il secondo comma?

Se la guerra o gli atti ostili seguono effettivamente alla condotta, si applica l'ergastolo (primo comma). Se invece tali eventi non si verificano, la pena è la reclusione non inferiore a quindici anni (secondo comma).

Questo reato è prescrittibile?

Nella forma punita con l'ergastolo (primo comma), il reato è imprescrittibile ai sensi dell'art. 157 c.p. Nella forma attenuata del secondo comma, si applicano i termini ordinari di prescrizione.

È necessario che il soggetto abbia agito da solo o può rispondere anche chi ha partecipato marginalmente?

Il concorso di persone nel reato è pienamente applicabile: risponde del delitto chiunque abbia contribuito causalmente alla condotta, anche in modo non principale, purché consapevole del fine di provocare guerra o atti ostili contro l'Italia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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