Indice
- Soggetto attivo: solo il cittadino italiano; gli stranieri rispondono di altre fattispecie (es. art. 243 c.p.).
- Condotta: portare le armi contro lo Stato italiano, intesa come partecipazione armata a ostilità contro le forze armate nazionali.
- Pena base: ergastolo per il fatto commesso in qualsiasi circostanza.
- Pena di morte (comma 2): prevista in caso di guerra, ma dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 54/1979 per contrasto con l'art. 27 Cost.
- Attenuante speciale: reclusione da cinque a quindici anni se il fatto avviene in stato di guerra ma il cittadino viene catturato prima di aver partecipato ad azioni di guerra contro lo Stato o i suoi alleati.
- Il reato è annoverabile tra i delitti contro la personalità dello Stato (Libro II, Titolo I c.p.) e tutela l'integrità militare e politica della Repubblica.
Testo dell'articoloVigente
Art. 242 c.p. Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano
In vigore dal 1° luglio 1931
Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l’ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con l’ergastolo (1).
Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo è considerato “cittadino” anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.
Agli effetti della legge penale, sono considerati “Stati in guerra” contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 242 Cod. Amb. — procedure operative ed amministrative
- Art. 242 D.Lgs. 209/2005 — Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
- Art. 242 Codice Civile: Principio di prova per iscritto
- Articolo 242 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 242 c.p.c.: Divieto di riferire il giuramento suppletorio
- Art. 242 c.p.p.: Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri
In sintesi
Punisce il cittadino italiano che prende le armi contro lo Stato, con pene fino all'ergastolo.
Ratio
L'articolo 242 codice penale criminalizza il comportamento del cittadino italiano che presta il proprio servizio militare alle forze armate di uno Stato in guerra contro l'Italia. La norma rappresenta un presidio della sovranità nazionale, impedendo che cittadini italiani si mettano attivamente al servizio del nemico della patria. La ratio è quella di prevenire la disgregazione della fedeltà nazionale e di sanzionare il tradimento mediante l'arruolamento nei ranghi nemici.
Analisi
La disposizione incrimina il cittadino che porti le armi contro lo Stato italiano, oppure che presti servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro l'Italia. La pena è l'ergastolo sia per il primo che per il secondo caso. Un'aggravante specifica riguarda chi eserciti un comando superiore o una funzione direttiva: anche in questo caso, la pena rimane l'ergastolo, senza ulteriore incremento nominale. L'articolo contiene inoltre una scriminante importante: non è punibile il cittadino che, trovandosi nel territorio dello Stato nemico durante le ostilità, abbia commesso il fatto per essere stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo. Questa eccezione riconosce la forza maggiore derivante dalla legge straniera.
Quando si applica
La norma si applica quando un cittadino italiano sia accertato nel porto di armi contro lo Stato italiano ovvero nel servizio attivo nelle forze armate di uno Stato belligerante contro l'Italia. Non è richiesto che il cittadino abbia combattuto effettivamente, ma soltanto che si sia arruolato o comunque servito militarmente. Esempio: Tizio, cittadino italiano, si arruola volontariamente in un esercito in guerra contro l'Italia; Caio, anche lui italiano, riveste il grado di ufficiale nell'esercito nemico durante il conflitto.
Connessioni
L'art. 242 c.p. si collega agli artt. 241, 243-250 c.p., che disciplinano altri tradimenti e attentati alla sovranità dello Stato. Si coordina inoltre con l'art. 213 c.p. (abuso di autorità) nel caso di pubblici ufficiali che compiano queste condotte. La norma riposa sulla concezione del cittadino quale soggetto legato da vincoli indissolubili di fedeltà al proprio Stato, principio ancor oggi rilevante nel diritto penale internazionale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Domande frequenti
Qual è la pena prevista per il cittadino italiano che combatte contro l'Italia?
La pena base è l'ergastolo. Se il fatto avviene in stato di guerra ma il cittadino viene catturato prima di partecipare ad azioni di guerra, la pena scende alla reclusione da 5 a 15 anni.
La pena di morte è ancora applicabile ai sensi dell'art. 242 c.p.?
No. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 54 del 1979, ha dichiarato incostituzionale la pena di morte prevista dal secondo comma, in contrasto con l'art. 27 della Costituzione. Non è più applicabile.
Un cittadino italiano che si arruola in una milizia straniera in guerra contro l'Italia commette questo reato?
Sì, se porta effettivamente le armi contro lo Stato italiano. Il reato può concorrere anche con le fattispecie di terrorismo internazionale previste dagli artt. 270-bis e 270-quater c.p.
Uno straniero che combatte contro l'Italia può essere punito ai sensi dell'art. 242 c.p.?
No. L'art. 242 c.p. si applica esclusivamente ai cittadini italiani. Gli stranieri possono rispondere di altre norme, come l'art. 243 c.p. o disposizioni speciali di diritto internazionale penale.
Quando si applica la pena ridotta da 5 a 15 anni invece dell'ergastolo?
L'attenuante speciale si applica se il fatto avviene in stato di guerra e il cittadino viene catturato prima di aver partecipato ad azioni di guerra contro lo Stato italiano o i suoi alleati, dimostrando l'assenza di un danno concreto.
Fonti consultate: 3 fontei verificate