← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 213 c.p. Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro

In vigore dal 1° luglio 1931

Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.

Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.

In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.

Il lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento.

Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità.

In sintesi

  • Le misure di sicurezza detentive si eseguono in appositi stabilimenti designati dalla legge.
  • Le donne sono collocate in strutture separate rispetto agli uomini.
  • Ogni stabilimento adotta un regime educativo, curativo e lavorativo calibrato sulle tendenze criminose del soggetto e sul suo grado di pericolosità sociale.
  • Il lavoro svolto dai ricoverati è remunerato; una quota della retribuzione è trattenuta per coprire le spese di mantenimento.
  • Per i ricoverati nei manicomi giudiziari (oggi OPG/REMS) si applicano le norme sul rimborso delle spese di spedalità.

L'art. 213 c.p. disciplina gli stabilimenti per le misure di sicurezza detentive, il regime educativo, curativo e di lavoro.

Ratio

La norma disciplina l'aspetto amministrativo-esecutivo delle misure di sicurezza detentive, stabilendo che siano scontate in stabilimenti dedicati e con regimi personalizzati. La separazione fra uomini e donne riflette i principi di dignità e sicurezza. L'adozione di regimi educativi, curativi e di lavoro personalizzati mira a una prospettiva rieducativa, non meramente punitiva. La remunerazione del lavoro garantisce dignità e autonomia economica durante la misura, mentre il prelevamento di quota per mantenimento assicura partecipazione ai costi.

Analisi

L'articolo 213 c.p. prescrive che le misure detentive siano eseguite in stabilimenti appositi, con separazione fra uomini e donne. Ogni stabilimento adotta un regime educativo, curativo e lavorativo differenziato sulla base delle tendenze criminose della persona e della pericolosità da essa derivante. Il lavoro è obbligatorio ed è remunerato; dalla remunerazione è prelevata quota per rimborso mantenimento. Per i ricoverati in manicomi giudiziari, si seguono le disposizioni sulla spedalità. La norma riconosce che non tutte le pericolosità richiedono il medesimo regime: un delinquente abituale in colonia agricola segue percorso diverso da un malato di mente in manicomio giudiziario.

Quando si applica

La norma si applica durante tutta l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, dal momento del ricovero fino alla revoca o scadenza. Situazioni tipiche: persona assegnata a colonia agricola dopo sentenza: viene collocata in uno stabilimento agricolo con regime educativo e lavorativo; persona ricoverata in manicomio giudiziario per infermità psichica: riceve trattamento curativo specializzato.

Connessioni

Articoli correlati: art. 205 c.p. (ordinamento misure), art. 209 c.p. (cumulo), art. 211-212 c.p. (esecuzione sospensione), art. 215-217 c.p. (specie durata), art. 208 c.p. (riesame). Per le condizioni di detenzione, rimanda alla disciplina penitenziaria e alla Costituzione art. 27.

Domande frequenti

Dove vengono eseguite le misure di sicurezza detentive?

In stabilimenti appositamente destinati a tale scopo, distinti dal comune carcere e organizzati con regimi specifici in base alla tipologia e alla pericolosità del soggetto.

Le donne sono detenute insieme agli uomini nelle strutture per misure di sicurezza?

No. L'art. 213 c.p. impone la separazione: le donne sono assegnate a stabilimenti distinti da quelli riservati agli uomini.

Chi è sottoposto a misura di sicurezza detentiva deve lavorare?

Il lavoro è previsto come parte del regime trattamentale. È remunerato, ma una quota della retribuzione viene trattenuta per rimborsare le spese di mantenimento sostenute dallo Stato.

I manicomi giudiziari esistono ancora?

No. Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) sono stati chiusi definitivamente nel 2015 e sostituiti dalle REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza), strutture sanitarie di dimensioni ridotte gestite dalle Regioni.

Il regime interno degli stabilimenti è uguale per tutti i soggetti?

No. L'art. 213 c.p. prevede un regime individualizzato, educativo o curativo e di lavoro, calibrato sulle tendenze criminose e sul grado di pericolosità sociale di ciascun internato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.