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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 c.p. (Pene pecuniarie fisse e proporzionali)
In vigore dal 1° luglio 1931
La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 26 - Art. 26 Codice Penale: (Ammenda)→Cod. pen. art. 28 - Articolo 28 Codice Penale: (Interdizione dai pubblici uffici)→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 25 Codice Penale: (Arresto)→Art. 29 c.p.: (Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizi→Art. 24 Codice Penale: (Multa)→Art. 30 c.p.: (Interdizione da una professione o da un’arte)→Art. 23 Codice Penale: (Reclusione)→Art. 31 c.p.: (Condanna per delitti commessi con abuso di un pub→Art. 22 Codice Penale: (Ergastolo)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La disposizione in esame, nella formulazione qui riportata, riguarda le pene pecuniarie fisse e proporzionali. Essa stabilisce che la legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali, e che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo. Si tratta di una norma che incide sulla struttura della pena pecuniaria, distinguendo due modelli di determinazione del suo ammontare e rimettendo alla legge la scelta tra l'uno e l'altro.
Le due tecniche di determinazione della pena pecuniaria
La norma contrappone le pene pecuniarie fisse a quelle proporzionali. Nelle prime, l'ammontare e' predeterminato o ancorato a una cornice edittale rigida, sicche' il legislatore stesso fissa l'entita' della sanzione. Nelle seconde, l'importo non e' stabilito in misura predeterminata, ma si commisura a un parametro variabile, tipicamente correlato all'entita' dell'illecito o al valore coinvolto. La distinzione e' fondamentale perché incide sul modo in cui la pena viene concretamente quantificata e sul margine di operativita' del giudice.
La riserva di legge e il principio di legalita'
Affidando alla legge la determinazione dei casi in cui la pena e' fissa o proporzionale, la disposizione e' espressione del principio di legalita' in materia penale, sancito a livello costituzionale e nelle norme di apertura del codice. La pena, nelle sue componenti essenziali, deve trovare fondamento nella legge: spetta dunque al legislatore, e non all'interprete, scegliere il modello di determinazione della pena pecuniaria per ciascuna fattispecie. Questa riserva garantisce certezza e prevedibilita' della sanzione.
L'assenza di limite massimo per le pene proporzionali
Il tratto più peculiare e' la previsione secondo cui le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo. La regola si spiega in ragione della natura stessa di questo modello: poiché l'importo si commisura a un parametro variabile, fissare un tetto rigido contraddirebbe la logica della proporzionalita'. L'ammontare segue l'entita' del parametro di riferimento, potendo raggiungere cifre elevate quando il valore coinvolto sia rilevante. ciò rende la pena proporzionale uno strumento particolarmente efficace nelle materie in cui l'illecito si collega a grandezze economiche significative.
Rapporti con la commisurazione della pena
La disposizione va coordinata con le norme che disciplinano la commisurazione delle pene pecuniarie e i criteri cui il giudice deve attenersi. Mentre questa norma individua i modelli astratti di determinazione, altre disposizioni regolano il modo in cui il giudice, nel caso concreto, quantifica la sanzione tenendo conto della gravita' del fatto e delle condizioni del reo. La pena pecuniaria, nel suo concreto atteggiarsi, risulta dunque dall'intreccio tra la scelta legislativa del modello e l'esercizio del potere commisurativo del giudice nei limiti di legge.
Profili pratici e interpretativi
Sul piano pratico, la distinzione tra pene fisse e proporzionali e' rilevante per comprendere l'esposizione sanzionatoria connessa a una determinata fattispecie. Laddove la legge preveda una pena proporzionale, l'importo potenziale non e' predeterminabile in astratto, ma dipende dal parametro di riferimento, con conseguenze significative sulla valutazione del rischio sanzionatorio. L'interprete deve quindi verificare di volta in volta quale modello la legge adotti, poiché da ciò discende la diversa modalita' di quantificazione della pena. La lettura della norma richiede attenzione al testo della singola fattispecie, che individua il parametro su cui si fonda la proporzionalita'.
Domande frequenti
Qual e' la differenza tra pena pecuniaria fissa e proporzionale?
La pena fissa ha un importo predeterminato o entro una cornice rigida stabilita dalla legge; la pena proporzionale si commisura a un parametro variabile collegato all'entita' dell'illecito o al valore coinvolto.
Le pene pecuniarie proporzionali hanno un tetto massimo?
No. La norma stabilisce espressamente che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo, perche' il loro importo segue il parametro di riferimento.
Chi decide se una pena e' fissa o proporzionale?
La legge. La disposizione riserva al legislatore la scelta del modello, in attuazione del principio di legalita' e della riserva di legge in materia penale.
Perche' le pene proporzionali non hanno limite massimo?
Perche' il loro importo si commisura a un parametro variabile: fissare un tetto rigido contraddirebbe la logica della proporzionalita', che lega la sanzione all'entita' del valore coinvolto.
Come si quantifica in concreto la pena pecuniaria?
La norma individua i modelli astratti; la quantificazione concreta avviene secondo le regole sulla commisurazione, che impongono al giudice di tener conto della gravita' del fatto e delle condizioni del reo nei limiti di legge.
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