Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 27 c.p. (Pene pecuniarie fisse e proporzionali)

In vigore dal 1° luglio 1931

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

In sintesi

  • Riserva alla legge la determinazione dei casi in cui le pene pecuniarie sono fisse o proporzionali.
  • Le pene pecuniarie proporzionali non hanno un limite massimo.
  • Distingue tra pene pecuniarie a importo predeterminato e pene commisurate a parametri variabili.
  • Espressione del principio di legalita' e di riserva di legge in materia penale.
  • Va coordinata con le norme sulla commisurazione delle pene pecuniarie e sui criteri del giudice.
Indice dei contenuti

La disposizione in esame, nella formulazione qui riportata, riguarda le pene pecuniarie fisse e proporzionali. Essa stabilisce che la legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali, e che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo. Si tratta di una norma che incide sulla struttura della pena pecuniaria, distinguendo due modelli di determinazione del suo ammontare e rimettendo alla legge la scelta tra l'uno e l'altro.

Le due tecniche di determinazione della pena pecuniaria

La norma contrappone le pene pecuniarie fisse a quelle proporzionali. Nelle prime, l'ammontare e' predeterminato o ancorato a una cornice edittale rigida, sicche' il legislatore stesso fissa l'entita' della sanzione. Nelle seconde, l'importo non e' stabilito in misura predeterminata, ma si commisura a un parametro variabile, tipicamente correlato all'entita' dell'illecito o al valore coinvolto. La distinzione e' fondamentale perché incide sul modo in cui la pena viene concretamente quantificata e sul margine di operativita' del giudice.

La riserva di legge e il principio di legalita'

Affidando alla legge la determinazione dei casi in cui la pena e' fissa o proporzionale, la disposizione e' espressione del principio di legalita' in materia penale, sancito a livello costituzionale e nelle norme di apertura del codice. La pena, nelle sue componenti essenziali, deve trovare fondamento nella legge: spetta dunque al legislatore, e non all'interprete, scegliere il modello di determinazione della pena pecuniaria per ciascuna fattispecie. Questa riserva garantisce certezza e prevedibilita' della sanzione.

L'assenza di limite massimo per le pene proporzionali

Il tratto più peculiare e' la previsione secondo cui le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo. La regola si spiega in ragione della natura stessa di questo modello: poiché l'importo si commisura a un parametro variabile, fissare un tetto rigido contraddirebbe la logica della proporzionalita'. L'ammontare segue l'entita' del parametro di riferimento, potendo raggiungere cifre elevate quando il valore coinvolto sia rilevante. ciò rende la pena proporzionale uno strumento particolarmente efficace nelle materie in cui l'illecito si collega a grandezze economiche significative.

Rapporti con la commisurazione della pena

La disposizione va coordinata con le norme che disciplinano la commisurazione delle pene pecuniarie e i criteri cui il giudice deve attenersi. Mentre questa norma individua i modelli astratti di determinazione, altre disposizioni regolano il modo in cui il giudice, nel caso concreto, quantifica la sanzione tenendo conto della gravita' del fatto e delle condizioni del reo. La pena pecuniaria, nel suo concreto atteggiarsi, risulta dunque dall'intreccio tra la scelta legislativa del modello e l'esercizio del potere commisurativo del giudice nei limiti di legge.

Profili pratici e interpretativi

Sul piano pratico, la distinzione tra pene fisse e proporzionali e' rilevante per comprendere l'esposizione sanzionatoria connessa a una determinata fattispecie. Laddove la legge preveda una pena proporzionale, l'importo potenziale non e' predeterminabile in astratto, ma dipende dal parametro di riferimento, con conseguenze significative sulla valutazione del rischio sanzionatorio. L'interprete deve quindi verificare di volta in volta quale modello la legge adotti, poiché da ciò discende la diversa modalita' di quantificazione della pena. La lettura della norma richiede attenzione al testo della singola fattispecie, che individua il parametro su cui si fonda la proporzionalita'.

Domande frequenti

Qual e' la differenza tra pena pecuniaria fissa e proporzionale?

La pena fissa ha un importo predeterminato o entro una cornice rigida stabilita dalla legge; la pena proporzionale si commisura a un parametro variabile collegato all'entita' dell'illecito o al valore coinvolto.

Le pene pecuniarie proporzionali hanno un tetto massimo?

No. La norma stabilisce espressamente che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo, perche' il loro importo segue il parametro di riferimento.

Chi decide se una pena e' fissa o proporzionale?

La legge. La disposizione riserva al legislatore la scelta del modello, in attuazione del principio di legalita' e della riserva di legge in materia penale.

Perche' le pene proporzionali non hanno limite massimo?

Perche' il loro importo si commisura a un parametro variabile: fissare un tetto rigido contraddirebbe la logica della proporzionalita', che lega la sanzione all'entita' del valore coinvolto.

Come si quantifica in concreto la pena pecuniaria?

La norma individua i modelli astratti; la quantificazione concreta avviene secondo le regole sulla commisurazione, che impongono al giudice di tener conto della gravita' del fatto e delle condizioni del reo nei limiti di legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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