Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 24 c.p. (Multa)

In vigore dal 1° luglio 1931

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000..

In sintesi

  • L'art. 24 c.p. definisce la multa, pena pecuniaria principale prevista per i delitti.
  • Consiste nel pagamento allo Stato di una somma compresa, in via generale, tra un minimo e un massimo edittale aggiornati nel tempo.
  • Per i delitti determinati da motivi di lucro, il giudice può aggiungere la multa anche quando la legge prevede la sola reclusione.
  • Si distingue dall'ammenda (art. 26 c.p.), pena pecuniaria propria delle contravvenzioni.
  • La commisurazione segue i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. ed è convertibile in caso di insolvibilità.
Indice dei contenuti

L'art. 24 del codice penale individua e disciplina la multa, ossia la pena pecuniaria principale stabilita per i delitti. La norma stabilisce che la multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma di denaro compresa tra un limite minimo e un limite massimo, importi che il legislatore ha aggiornato nel tempo per adeguarli al valore della moneta. La disposizione completa l'architettura del sistema sanzionatorio penale, affiancando alla pena detentiva una pena patrimoniale capace di colpire il reo nel suo patrimonio.

La collocazione sistematica: multa e ammenda

Il codice penale distingue le pene pecuniarie in funzione della categoria di reato. La multa, regolata dall'art. 24, è la pena pecuniaria propria dei delitti; l'ammenda, regolata dall'art. 26, è quella propria delle contravvenzioni. La distinzione non è meramente nominalistica: riflette la diversa gravità delle due categorie di illeciti e si riverbera su istituti collegati, come la sospensione condizionale, la prescrizione e i meccanismi di conversione. Comprendere questa partizione è il presupposto per orientarsi nel sistema delle sanzioni patrimoniali.

La funzione della pena pecuniaria

La multa assolve una funzione sia retributiva sia di prevenzione. Da un lato esprime la riprovazione dell'ordinamento per il fatto commesso, dall'altro mira a distogliere il reo e la collettività dalla commissione di illeciti, incidendo su un bene - il patrimonio - particolarmente sensibile soprattutto nei reati a sfondo economico. Proprio per questa attitudine, la multa è frequente nei delitti che offendono interessi patrimoniali o l'ordine economico.

La multa aggiuntiva per i delitti di lucro

Un profilo qualificante dell'art. 24 è la previsione secondo cui, per i delitti determinati da motivi di lucro, il giudice può aggiungere la pena della multa anche quando la legge stabilisca soltanto la reclusione. Si tratta di una multa cosiddetta facoltativa o aggiuntiva, che consente di calibrare la risposta sanzionatoria sul movente economico del reato: chi delinque per conseguire un guadagno illecito può essere colpito non solo nella libertà personale, ma anche nel patrimonio, in coerenza con la natura del fine perseguito. L'aggiunta è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.

I criteri di commisurazione

La determinazione concreta della multa non è arbitraria. Essa segue, in via generale, i criteri stabiliti dagli artt. 132 e 133 c.p., che impongono di considerare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole. A questi si affianca, ai sensi dell'art. 133-bis c.p., la valutazione delle condizioni economiche del reo, affinché la sanzione patrimoniale risulti effettiva e proporzionata: una somma identica può infatti incidere in misura assai diversa a seconda della capacità economica del condannato.

L'esecuzione e la conversione

Sul piano esecutivo, la multa deve essere pagata allo Stato. In caso di insolvibilità del condannato, l'ordinamento prevede meccanismi di conversione della pena pecuniaria non eseguita, secondo la disciplina contenuta nella legge penale e nelle disposizioni sull'esecuzione. La conversione tende oggi a privilegiare modalità diverse dalla detenzione, in coerenza con i principi che governano l'esecuzione delle pene pecuniarie e con l'esigenza di non trasformare automaticamente l'incapienza patrimoniale in privazione della libertà.

Profili pratici e rapporti con altri istituti

Nella prassi, la multa si combina spesso con la reclusione nelle cornici edittali dei singoli delitti. Rileva inoltre nel calcolo della prescrizione, nell'applicazione di benefici e cause estintive, nonché nei procedimenti speciali, dove può essere oggetto di patteggiamento. L'interprete deve sempre verificare la cornice edittale del reato concreto e gli eventuali aggiornamenti degli importi minimi e massimi, che il legislatore ha più volte rivisto rispetto alla formulazione originaria.

La multa e la sospensione condizionale della pena

La natura pecuniaria della multa rileva anche in rapporto ad altri istituti del sistema penale. In via generale, la pena pecuniaria può essere oggetto degli ordinari meccanismi premiali e di clemenza previsti dall'ordinamento, e si combina con gli istituti che incidono sull'esecuzione della pena. La sua applicazione, congiunta o alternativa rispetto alla pena detentiva, consente al giudice una modulazione flessibile della risposta sanzionatoria, calibrata sulle caratteristiche del fatto e dell'autore. Tale flessibilità è coerente con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, che permea l'intero sistema penale.

L'aggiornamento degli importi e il valore della moneta

Un profilo di particolare attenzione riguarda gli importi minimi e massimi della multa, che il legislatore ha rivisto più volte rispetto alla formulazione originaria del codice, per adeguarli al mutato valore della moneta e all'evoluzione delle politiche sanzionatorie. L'interprete deve perciò sempre verificare i limiti edittali vigenti, sia con riferimento alla previsione generale dell'art. 24, sia con riguardo alle cornici stabilite per i singoli delitti. La corretta individuazione di tali soglie è presupposto indispensabile per una commisurazione legittima della pena pecuniaria.

Domande frequenti

Che cos'è la multa nel diritto penale?

È la pena pecuniaria principale prevista per i delitti, consistente nel pagamento allo Stato di una somma di denaro compresa tra un minimo e un massimo edittale stabiliti dalla legge.

Qual è la differenza tra multa e ammenda?

La multa è la pena pecuniaria dei delitti (art. 24 c.p.), l'ammenda è quella delle contravvenzioni (art. 26 c.p.). La distinzione riflette la diversa gravità delle due categorie di reato.

Quando il giudice può aggiungere la multa alla reclusione?

Per i delitti determinati da motivi di lucro, il giudice può aggiungere la multa anche se la legge prevede soltanto la reclusione. È una scelta discrezionale legata al movente economico del reato.

Come si determina l'importo della multa?

Si applicano i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. (gravità del reato e capacità a delinquere) e, ai sensi dell'art. 133-bis, le condizioni economiche del reo, perché la sanzione sia effettiva e proporzionata.

Cosa accade se il condannato non paga la multa?

In caso di insolvibilità l'ordinamento prevede la conversione della pena pecuniaria non eseguita, secondo modalità che tendono a privilegiare soluzioni diverse dalla detenzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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