← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 24 c.p. (Multa)

In vigore dal 1° luglio 1931

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000..

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La multa è una pena pecuniaria prevista per i delitti (non per le contravvenzioni, per le quali si applica l'ammenda).
  • L'importo va da un minimo di 50 euro a un massimo di 50.000 euro, salvo limiti speciali.
  • Il pagamento è dovuto allo Stato, non alla parte offesa.
  • Per i delitti commessi per motivi di lucro, se la legge prevede solo la reclusione, il giudice può aggiungere una multa fino a 25.000 euro.
  • L'applicazione della multa aggiuntiva per motivi di lucro è facoltativa: il giudice la valuta caso per caso.

La multa è la pena pecuniaria per i delitti: da 50 a 50.000 euro, pagabile allo Stato.

Ratio

La multa risponde alla logica di colpire il patrimonio del condannato come alternativa o complemento alla pena detentiva, particolarmente efficace quando il reato è mosso da finalità di guadagno.

Analisi

L'art. 24 c.p. definisce la multa come pena principale per i delitti, distinguendola dall'ammenda (art. 26 c.p.) per le contravvenzioni. I limiti edittali (50-50.000 euro) rappresentano la cornice entro cui si muove il giudice. Il secondo comma introduce una multa aggiuntiva facoltativa: quando il delitto è sorretto da motivi di lucro e la norma prevede la sola reclusione, il giudice può applicare anche la sanzione pecuniaria sino a 25.000 euro, per privare il reo del vantaggio economico perseguito.

Quando si applica

Ogni volta che una norma prevede la multa per un delitto (es. furto aggravato, truffa, ricettazione). Il secondo comma trova applicazione quando: il reato è un delitto, la norma speciale prevede solo la reclusione, e il giudice accerta motivi di lucro.

Connessioni

Art. 26 c.p. (ammenda per contravvenzioni) — Art. 133-bis c.p. (determinazione pena pecuniaria in relazione alle condizioni economiche del reo) — Art. 135 c.p. (ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive) — Art. 136 c.p. (conversione in caso di insolvibilità).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra multa e ammenda?

La multa è la pena pecuniaria per i delitti; l'ammenda (art. 26 c.p.) per le contravvenzioni. Stessa natura, diverso campo di applicazione.

Cosa succede se il condannato non paga la multa?

L'art. 136 c.p. prevede la conversione in libertà controllata o, in caso di opposizione o ulteriore inadempimento, in reclusione, secondo i criteri di ragguaglio dell'art. 135 c.p.

Il giudice può fissare la multa al di sotto di 50 euro?

No. Il limite minimo di 50 euro è inderogabile. Anche in presenza di attenuanti, non è possibile scendere sotto tale soglia, salvo che una norma speciale disponga diversamente.

La multa va pagata alla vittima del reato?

No. La multa è pagata allo Stato. La vittima che voglia essere risarcita deve agire in sede civile o costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento, distinto dalla pena pecuniaria.

Quando il giudice può aggiungere la multa a un reato che prevede solo la reclusione?

Solo se il fatto è un delitto, la norma speciale prevede esclusivamente la reclusione, e il giudice accerta motivi di lucro. La multa aggiuntiva può arrivare fino a 25.000 euro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.