Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 21 c.p. [Abrogato]
Articolo abrogato.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Art. 21 c.p. abrogato: prevedeva la pubblicazione della sentenza penale come pena accessoria, eliminata per contrasto con il GDPR.
Ratio
L'art. 21 c.p. del codice Rocco del 1930 prevedeva la pubblicazione della sentenza penale come pena accessoria. La ratio originaria era preventivo-generale: rendere nota la condanna rafforzava l'effetto dissuasivo e soddisfaceva una funzione di stigmatizzazione sociale, coerente con la concezione retributiva del codice del 1930.
Analisi
La pubblicazione avveniva mediante affissione o inserzione su quotidiani. Con l'evoluzione del diritto alla riservatezza e l'affermarsi della normativa europea sulla protezione dei dati, la pena è entrata in progressiva tensione con i principi di proporzionalità e minimizzazione del trattamento. Il D.Lgs. 101/2018, adottato per adeguare l'ordinamento al GDPR, ha abrogato l'art. 21 c.p. ritenendolo incompatibile con la tutela della privacy del condannato.
Quando si applica
L'articolo è abrogato e non trova applicazione in alcun procedimento penale successivo al 19 settembre 2018. Per sentenze emesse prima di tale data occorre verificare se la pena fosse già stata eseguita; in ogni caso, l'abrogazione esclude qualsiasi nuova esecuzione.
Connessioni
Si intrecciava con l'art. 36 c.p., che disciplina ancora la pubblicazione della sentenza per reati specifici (rimasto in vigore). Sul versante della protezione dei dati, il riferimento attuale è il D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e il Reg. UE 2016/679 (GDPR).
Domande frequenti
Che cosa prevedeva l'art. 21 c.p. prima dell'abrogazione?
Prevedeva la pubblicazione della sentenza penale di condanna come pena accessoria, mediante affissione o inserzione su giornali nei casi stabiliti dalla legge o disposti dal giudice.
Quando è stato abrogato l'art. 21 c.p.?
È stato abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore il 19 settembre 2018, nell'ambito del recepimento del GDPR.
Perché l'art. 21 c.p. è stato abrogato?
Perché la pubblicazione coattiva della sentenza era ritenuta sproporzionata rispetto al diritto alla protezione dei dati personali del condannato, in contrasto con i principi del Reg. UE 2016/679 (GDPR).
L'art. 36 c.p. sulla pubblicazione della sentenza è ancora in vigore?
Sì. L'art. 36 c.p., che prevede la pubblicazione per determinati reati, è rimasto in vigore e non è stato toccato dall'abrogazione dell'art. 21 c.p.
Le sentenze già pubblicate prima del 2018 sono state invalidate?
No. L'abrogazione ha effetto pro futuro: le sentenze già pubblicate non sono state invalidate. L'abrogazione impedisce solo nuove esecuzioni della pena.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.