Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 21 c.p.

Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell’Abolizione della Pena di Morte disposta dal D.Lgs. Luogotenziale 10 agosto 1944, n. 224. Fonte: Normattiva.

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Penale.
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In sintesi

  • L'art. 21 c.p. era una pena accessoria che imponeva la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
  • Era applicabile nei casi previsti dalla legge o disposta dal giudice in sentenza.
  • È stato abrogato dall'art. 9 D.Lgs. 101/2018, decreto di adeguamento al GDPR (Reg. UE 2016/679).
  • L'abrogazione ha rimosso uno strumento ritenuto sproporzionato rispetto al diritto alla protezione dei dati personali.
  • Non trova più applicazione in alcun procedimento successivo al 19 settembre 2018.
Indice dei contenuti

Art. 21 c.p. abrogato: prevedeva la pubblicazione della sentenza penale come pena accessoria, eliminata per contrasto con il GDPR.

Ratio

L'art. 21 c.p. del codice Rocco del 1930 prevedeva la pubblicazione della sentenza penale come pena accessoria. La ratio originaria era preventivo-generale: rendere nota la condanna rafforzava l'effetto dissuasivo e soddisfaceva una funzione di stigmatizzazione sociale, coerente con la concezione retributiva del codice del 1930.

Analisi

La pubblicazione avveniva mediante affissione o inserzione su quotidiani. Con l'evoluzione del diritto alla riservatezza e l'affermarsi della normativa europea sulla protezione dei dati, la pena è entrata in progressiva tensione con i principi di proporzionalità e minimizzazione del trattamento. Il D.Lgs. 101/2018, adottato per adeguare l'ordinamento al GDPR, ha abrogato l'art. 21 c.p. ritenendolo incompatibile con la tutela della privacy del condannato.

Quando si applica

L'articolo è abrogato e non trova applicazione in alcun procedimento penale successivo al 19 settembre 2018. Per sentenze emesse prima di tale data occorre verificare se la pena fosse già stata eseguita; in ogni caso, l'abrogazione esclude qualsiasi nuova esecuzione.

Connessioni

Si intrecciava con l'art. 36 c.p., che disciplina ancora la pubblicazione della sentenza per reati specifici (rimasto in vigore). Sul versante della protezione dei dati, il riferimento attuale è il D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e il Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Domande frequenti

Che cosa prevedeva l'art. 21 c.p. prima dell'abrogazione?

Prevedeva la pubblicazione della sentenza penale di condanna come pena accessoria, mediante affissione o inserzione su giornali nei casi stabiliti dalla legge o disposti dal giudice.

Quando è stato abrogato l'art. 21 c.p.?

È stato abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore il 19 settembre 2018, nell'ambito del recepimento del GDPR.

Perché l'art. 21 c.p. è stato abrogato?

Perché la pubblicazione coattiva della sentenza era ritenuta sproporzionata rispetto al diritto alla protezione dei dati personali del condannato, in contrasto con i principi del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

L'art. 36 c.p. sulla pubblicazione della sentenza è ancora in vigore?

Sì. L'art. 36 c.p., che prevede la pubblicazione per determinati reati, è rimasto in vigore e non è stato toccato dall'abrogazione dell'art. 21 c.p.

Le sentenze già pubblicate prima del 2018 sono state invalidate?

No. L'abrogazione ha effetto pro futuro: le sentenze già pubblicate non sono state invalidate. L'abrogazione impedisce solo nuove esecuzioni della pena.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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