Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 20 c.p. (Pene principali e accessorie)
In vigore dal 1° luglio 1931
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 19 - Articolo 19 Codice Penale: (Pene accessorie: specie)→Cod. pen. art. 21 - Art. 21 Codice Penale: Abrogato→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 18 c.p.: (Denominazione e classificazione delle pene princi→Art. 22 Codice Penale: (Ergastolo)→Articolo 17 Codice Penale: (Pene principali: specie)→Art. 23 Codice Penale: (Reclusione)→Articolo 16 Codice Penale: (Leggi penali speciali)→Art. 24 Codice Penale: (Multa)→Art. 15 c.p.: (Materia regolata da più leggi penali o da più dis
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 20 del codice penale enuncia un principio cardine del sistema sanzionatorio: la distinzione tra pene principali e pene accessorie, fondata sul diverso modo in cui le une e le altre si collegano alla sentenza di condanna. La norma, in vigore dal 1931, condensa in poche parole una classificazione che orienta l'intero trattamento sanzionatorio e che produce conseguenze rilevanti sul piano applicativo. Comprenderla significa cogliere la struttura essenziale del meccanismo punitivo penale.
Le pene principali: inflitte con la sentenza
Le pene principali sono quelle che il giudice infligge direttamente con la sentenza di condanna. Esse costituiscono il nucleo della risposta sanzionatoria e comprendono, nel sistema delineato dal codice, le pene previste in via primaria per ciascun reato. Il tratto distintivo è che la loro applicazione richiede una statuizione espressa del giudice: senza la pronuncia del giudice che le commina nel caso concreto, le pene principali non operano. Esse rappresentano la diretta misura della responsabilità penale accertata e dosata dal giudice secondo i criteri della commisurazione.
Le pene accessorie: effetti di diritto della condanna
Le pene accessorie, al contrario, conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa. Ciò significa che esse si collegano automaticamente alla condanna per il reato cui la legge le ricollega, senza necessità di una specifica inflizione. Tipicamente, le pene accessorie incidono su determinate capacità o facoltà del condannato, come l'esercizio di funzioni o professioni, e affiancano la pena principale rafforzandone la portata. Il loro fondamento sta nella valutazione legislativa che a certe condanne debba accompagnarsi un'ulteriore limitazione, ritenuta coerente con la natura del reato commesso.
L'automaticità e i suoi temperamenti
La formula secondo cui le pene accessorie conseguono di diritto ha tradizionalmente fondato la tesi della loro applicazione automatica. Tale automatismo è stato tuttavia oggetto di un'evoluzione interpretativa volta a contemperarlo con i principi costituzionali, in particolare con la funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27 della Costituzione e con il principio di proporzionalità. L'orientamento maturato nel tempo tende a valorizzare la necessità che anche le pene accessorie risultino proporzionate, in linea generale, alla gravità concreta del fatto, attenuando gli effetti piu` rigidi della loro operatività automatica. La materia resta delicata e va sempre verificata alla luce della disciplina specifica di ciascuna pena accessoria.
Il rapporto con la commisurazione della pena
La distinzione tracciata dall'art. 20 si riflette sul momento della commisurazione. Mentre le pene principali sono oggetto di un autonomo dosaggio da parte del giudice, secondo i criteri del codice e in funzione della gravità del reato e della personalità del reo, le pene accessorie seguono in linea di principio la condanna come suo effetto. Ciò non esclude che, per molte di esse, la legge ne determini la durata o ne colleghi l'entità alla pena principale inflitta. Il giudice deve quindi avere consapevolezza che la condanna che pronuncia trascina con sé conseguenze ulteriori, non sempre espressamente menzionate in sentenza ma comunque operanti.
La funzione delle pene accessorie nel sistema
Le pene accessorie svolgono una funzione di completamento della risposta punitiva, mirando spesso a prevenire la reiterazione del reato mediante l'incidenza su quelle posizioni o capacità che il reato ha rivelato pericolose. La loro previsione esprime una scelta di politica criminale: a determinate condanne deve accompagnarsi una limitazione ulteriore, ritenuta funzionale alla tutela dei beni giuridici protetti. Questa funzione preventiva e, in parte, special-preventiva, le distingue dalle pene principali, piu` direttamente espressive della retribuzione e della rieducazione.
Il valore sistematico della norma
L'art. 20 si colloca all'inizio della disciplina delle pene e detta la chiave di lettura dell'intero sistema sanzionatorio. La bipartizione tra pene principali e accessorie consente di ordinare le numerose sanzioni previste dall'ordinamento secondo un criterio chiaro, fondato sul modo in cui ciascuna si collega alla condanna. La norma costituisce dunque un riferimento concettuale imprescindibile per l'interprete, che ad essa deve ricorrere ogni volta che occorre stabilire la natura e il regime applicativo di una determinata pena.
La distinzione dalle misure di sicurezza
La bipartizione tra pene principali e accessorie va tenuta distinta dalla diversa categoria delle misure di sicurezza, che il codice prevede con finalità e presupposti propri. Mentre le pene, principali o accessorie, costituiscono la risposta sanzionatoria al reato commesso e si fondano sulla colpevolezza, le misure di sicurezza guardano alla pericolosità del soggetto e mirano alla prevenzione. La corretta collocazione di una conseguenza giuridica nell'una o nell'altra categoria è essenziale, perché da essa discende il regime applicabile. L'art. 20, occupandosi delle pene, contribuisce a definire i confini del sistema sanzionatorio in senso stretto.
Il principio di legalità della pena
La distinzione tracciata dall'art. 20 si inserisce nel quadro del principio di legalità della pena, sancito dall'art. 25 della Costituzione e dall'art. 1 del codice penale. Tanto le pene principali quanto le accessorie devono trovare fondamento nella legge: non è ammessa l'applicazione di pene non previste, né al di fuori dei casi e dei modi stabiliti dalla norma. Le pene accessorie, in particolare, conseguono di diritto solo a quelle condanne cui la legge espressamente le ricollega. Il principio di legalità presidia così l'intera materia, garantendo certezza e prevedibilità della risposta sanzionatoria.
Profili pratici per il condannato
Sul piano concreto, la consapevolezza che alla condanna possano accompagnarsi pene accessorie operanti di diritto è di grande rilievo per il condannato e per chi lo assiste. Le conseguenze accessorie, incidendo su capacità e facoltà, possono produrre effetti significativi sulla vita personale e professionale, talora piu` avvertiti della stessa pena principale. La corretta individuazione delle pene accessorie ricollegate a una determinata condanna, e la verifica della loro durata e dei loro presupposti, costituiscono quindi un passaggio essenziale nella valutazione complessiva delle conseguenze di una condanna penale.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra pene principali e pene accessorie?
Le pene principali sono inflitte direttamente dal giudice con la sentenza di condanna. Le pene accessorie, invece, conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa, senza bisogno di una specifica inflizione.
Le pene accessorie devono essere indicate dal giudice in sentenza?
In linea generale conseguono di diritto alla condanna, quindi operano come effetto automatico. Ciò non toglie che la loro applicazione vada verificata alla luce della disciplina specifica di ciascuna pena accessoria.
Le pene accessorie si applicano sempre in modo automatico?
L'automatismo, tradizionalmente legato alla formula della norma, è stato temperato dall'evoluzione interpretativa, che valorizza la proporzionalità e la funzione rieducativa della pena. La materia va verificata caso per caso.
A cosa servono le pene accessorie?
Svolgono una funzione di completamento della risposta punitiva, spesso incidendo su capacità o facoltà del condannato per prevenire la reiterazione del reato e rafforzare la tutela dei beni giuridici protetti.
Perché l'art. 20 c.p. è importante nel sistema penale?
Perché detta il criterio fondamentale di classificazione delle pene, distinguendole in base al modo in cui si collegano alla condanna. È la chiave di lettura del trattamento sanzionatorio dell'intero codice.
Fonti consultate: 1 fonte verificate