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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 133-bis c.p. Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria

In vigore dal 1° luglio 1931

Nella determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall’articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l’ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

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In sintesi

  • L'art. 133-bis c.p. integra i criteri generali di commisurazione della pena pecuniaria con la valutazione della capacità economica del condannato.
  • Il giudice considera le condizioni economiche del reo oltre ai criteri dell'art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere).
  • È prevista una flessibilità verso l'alto: la multa o l'ammenda può essere aumentata fino al triplo del massimo legale.
  • È prevista una flessibilità verso il basso: la pena pecuniaria può essere ridotta fino a un terzo del minimo legale.
  • L'adeguamento è rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve motivare la scelta in base all'efficacia o all'eccessiva gravosità della misura.

Il giudice adegua multa e ammenda alle condizioni economiche del reo, potendo triplicarle o ridurle di un terzo.

Ratio

La norma risponde all'esigenza di rendere la pena pecuniaria effettivamente afflittiva e proporzionata: una multa fissa colpirebbe in modo diseguale un soggetto facoltoso rispetto a uno in difficoltà economica. L'art. 133-bis c.p. persegue così il principio costituzionale di individualizzazione della pena (art. 27 Cost.), garantendo che la sanzione pecuniaria sia percepita come tale da chiunque, indipendentemente dal patrimonio.

Analisi

Il giudice opera in due fasi: nella prima determina la pena base secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; nella seconda verifica se tale importo sia adeguato alle condizioni economiche concrete del reo. L'aumento fino al triplo scatta quando la misura massima legale risulterebbe inefficace per un soggetto abbiente; la riduzione fino a un terzo si applica quando il minimo legale sarebbe eccessivamente gravoso per chi versa in ristrettezze. Entrambi i presupposti devono essere motivati nella sentenza.

Quando si applica

La disposizione si applica ogni volta che il giudice deve determinare l'ammontare di una multa (pena principale per delitti) o di un'ammenda (pena principale per contravvenzioni). Trova spazio sia in sede di cognizione ordinaria sia, ove compatibile, in sede di patteggiamento. Non si applica alle sanzioni sostitutive o alle pene accessorie di natura diversa da quella pecuniaria.

Connessioni

L'art. 133-bis c.p. si coordina con l'art. 133 c.p. (criteri generali di commisurazione della pena), con l'art. 133-ter c.p. (pagamento rateale della multa o dell'ammenda) e con l'art. 136 c.p. (conversione della pena pecuniaria in caso di insolvibilità). Sul piano costituzionale si collega agli artt. 3 e 27 Cost., che impongono uguaglianza sostanziale e finalità rieducativa della pena.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'condizioni economiche del reo' ai sensi dell'art. 133-bis c.p.?

Con questa espressione si fa riferimento alla situazione patrimoniale e reddituale complessiva del condannato al momento della sentenza: redditi, patrimonio, oneri familiari e qualsiasi altro elemento che incida sulla sua capacità economica effettiva.

Il giudice è obbligato ad adeguare la pena pecuniaria alle condizioni economiche del reo?

No. La valutazione delle condizioni economiche è obbligatoria, ma l'adeguamento (aumento o riduzione) è facoltativo: il giudice lo dispone solo se ritiene la misura legale inefficace ovvero eccessivamente gravosa. In assenza di tali presupposti, applica la pena nei limiti ordinari.

Fino a quanto può essere aumentata la multa o l'ammenda in base all'art. 133-bis c.p.?

Il giudice può aumentare la pena pecuniaria fino al triplo della misura massima prevista dalla norma incriminatrice. Ad esempio, se la multa massima è 5.000 euro, il giudice può irrogare fino a 15.000 euro qualora la misura ordinaria risulti inefficace per le condizioni economiche del reo.

Qual è la differenza tra multa e ammenda nel codice penale?

La multa è la pena pecuniaria prevista per i delitti; l'ammenda è invece la pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni. L'art. 133-bis c.p. si applica a entrambe, con le stesse regole di adeguamento alle condizioni economiche del condannato.

Se il condannato non paga la multa adeguata al rialzo, cosa accade?

In caso di insolvibilità, la pena pecuniaria non eseguita per volontaria inadempienza si converte secondo le regole dell'art. 136 c.p. (libertà controllata o lavoro sostitutivo). L'adeguamento al rialzo ex art. 133-bis non modifica i meccanismi di conversione, ma il giudice ne tiene conto nella valutazione complessiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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