Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 134 c.p. Computo delle pene
In vigore dal 1° luglio 1931
Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.
Nelle condanne a pene temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno, e in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di euro.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Le pene temporanee si misurano in giorni, mesi e anni; si trascurano le frazioni di giorno e di euro.
Ratio
L'articolo 134 c.p. persegue un obiettivo di certezza del diritto: stabilendo unità di misura fisse per le pene temporanee, evita che frazioni residue di giorno o di euro generino incertezze applicative o disparità di trattamento tra condannati.
Analisi
La norma distingue due categorie di pene. Per le pene temporanee detentive o restrittive della libertà personale (reclusione, arresto), l'unità minima è il giorno: qualsiasi frazione inferiore viene semplicemente ignorata. Per le pene pecuniarie (multa e ammenda), l'unità minima è l'euro: le frazioni di euro non si computano. Il legislatore ha così adottato un criterio di arrotondamento per difetto, neutro rispetto all'imputato.
Quando si applica
La regola opera ogni volta che il giudice deve determinare in concreto la durata di una pena temporanea o l'ammontare di una pena pecuniaria, nonché nei casi di ragguaglio tra pene eterogenee (ad esempio conversione di pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi degli artt. 135-136 c.p.) e nel calcolo della prescrizione o dei termini di custodia cautelare.
Connessioni
L'articolo si coordina con l'art. 135 c.p. (ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive), l'art. 136 c.p. (insolvibilità del condannato) e con le disposizioni del codice di procedura penale in materia di scarcerazione per decorrenza dei termini. Rileva inoltre nel calcolo del cumulo materiale di pene ex art. 73 c.p. e nella determinazione dei limiti edittali per la concessione di misure alternative alla detenzione.
Domande frequenti
Cosa si intende per «pene temporanee» nell'art. 134 c.p.?
Sono le pene detentive o restrittive della libertà personale di durata determinata, come la reclusione e l'arresto, contrapposte alla pena perpetua dell'ergastolo, alla quale la norma sul computo non si applica.
Perché le frazioni di giorno non vengono conteggiate?
Per ragioni di certezza e semplicità applicativa: il giorno è l'unità minima di misura della detenzione. Includere frazioni orarie o di minuti renderebbe il calcolo impreciso e fonte di contestazioni, senza apprezzabile beneficio per nessuna delle parti.
La regola vale anche per la custodia cautelare?
Il computo della custodia cautelare è disciplinato principalmente dal codice di procedura penale, ma i criteri di calcolo a giorni interi si raccordano con il principio generale fissato dall'art. 134 c.p., che esprime una regola di sistema valida nell'intero ordinamento penale.
Come si calcola la pena in caso di cumulo con frazioni residue?
In caso di cumulo materiale di più pene, le singole pene si sommano e il risultato complessivo viene espresso in anni, mesi e giorni interi; le frazioni di giorno eventualmente emergenti dall'addizione vengono eliminate in applicazione dell'art. 134 c.p.
Qual è la differenza tra multa e ammenda ai fini dell'art. 134 c.p.?
Entrambe sono pene pecuniarie e a entrambe si applica la regola per cui le frazioni di euro non si computano. La distinzione tra multa (pena per i delitti) e ammenda (pena per le contravvenzioni) riguarda la natura del reato, non le modalità di calcolo stabilite dall'art. 134 c.p.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.