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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 133 c.p. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

In vigore dal 1° luglio 1931

Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

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In sintesi

  • Il giudice usa il potere discrezionale nella determinazione della pena entro i limiti edittali.
  • La gravità del reato si valuta su natura, mezzi, danno o pericolo, intensità del dolo o grado della colpa.
  • La capacità a delinquere si desume da motivi, precedenti, condotta pre/post reato e condizioni di vita.
  • I due parametri (gravità del fatto e personalità del reo) operano congiuntamente e non in alternativa.
  • L'art. 133 c.p. è il fondamento di ogni motivazione sulla dosimetria della pena.

Il giudice commisura la pena valutando gravità del fatto e capacità a delinquere dell'imputato secondo criteri tassativi.

Ratio

L'articolo 133 c.p. persegue un duplice scopo: garantire che la pena sia proporzionata alla gravità del fatto commesso e, al contempo, personalizzata rispetto alla figura del reo. Il legislatore del 1930 ha voluto evitare sia l'automatismo sanzionatorio sia l'arbitrio giudiziale, vincolando la discrezionalità del giudice a parametri predeterminati e verificabili.

Analisi

Il primo comma individua i criteri oggettivi legati al fatto: le modalità dell'azione (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo) fotografano il disvalore esterno della condotta; la gravità del danno o del pericolo misura l'offesa concreta alla persona offesa; l'intensità del dolo o il grado della colpa attiene all'elemento soggettivo. Il secondo comma sposta l'attenzione sul soggetto agente: i motivi a delinquere e il carattere, i precedenti penali e giudiziari, la condotta ante e post factum, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale compongono un ritratto criminologico che orienta la prognosi di pericolosità. I due blocchi di criteri non sono gerarchici: il giudice deve considerarli tutti, bilanciandoli nella motivazione della sentenza.

Quando si applica

L'art. 133 c.p. si applica ogni volta che il giudice deve determinare la pena in concreto, sia per i delitti sia per le contravvenzioni, purché la legge gli attribuisca un margine di discrezionalità tra il minimo e il massimo edittale. È richiamato anche per la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), per la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), per la commisurazione delle pene accessorie e per numerosi altri istituti che rinviano alla «gravità del reato» o alla «personalità del reo».

Connessioni

L'articolo si lega direttamente all'art. 132 c.p. (potere discrezionale del giudice), all'art. 133-bis c.p. (condizioni economiche del reo ai fini della multa e dell'ammenda) e all'art. 133-ter c.p. (rateizzazione delle pene pecuniarie). È presupposto implicito delle circostanze aggravanti e attenuanti (artt. 61-62 c.p.) e delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Rileva inoltre nel giudizio di bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p. e nella sospensione condizionale ex art. 163 c.p.

Domande frequenti

Quali sono i criteri dell'art. 133 c.p. per la commisurazione della pena?

L'art. 133 c.p. prevede due gruppi di criteri: quelli legati alla gravità del reato (modalità dell'azione, danno o pericolo, intensità del dolo o grado della colpa) e quelli legati alla capacità a delinquere del reo (motivi, precedenti, condotta ante/post reato, condizioni di vita). Il giudice deve valutarli congiuntamente nella motivazione della sentenza.

Cosa si intende per 'capacità a delinquere' nell'art. 133 c.p.?

La capacità a delinquere non è una diagnosi psichiatrica ma un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto torni a delinquere. Si desume da elementi come i precedenti penali e giudiziari, i motivi che hanno spinto al reato, il comportamento tenuto durante e dopo il fatto e le condizioni di vita personale, familiare e sociale.

L'art. 133 c.p. si applica anche alle contravvenzioni?

Sì. L'art. 133 c.p. si applica sia ai delitti sia alle contravvenzioni, in tutti i casi in cui la legge attribuisce al giudice un margine di discrezionalità nella determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale. È una norma di parte generale del codice penale e vale quindi per l'intero sistema sanzionatorio.

Qual è la differenza tra art. 133 e art. 133-bis c.p.?

L'art. 133 c.p. riguarda la commisurazione della pena in generale, con particolare riferimento alla privativa della libertà personale. L'art. 133-bis c.p. integra quei criteri per le pene pecuniarie (multa e ammenda), imponendo al giudice di tenere conto anche delle condizioni economiche del reo, così da calibrare la sanzione in denaro alla sua effettiva capacità patrimoniale.

Il giudice è obbligato a motivare l'applicazione dell'art. 133 c.p.?

Sì. Il giudice ha l'obbligo di motivare la scelta della pena in concreto indicando quali criteri dell'art. 133 c.p. ha valorizzato e perché. Una motivazione del tutto assente o meramente apparente integra un vizio della sentenza censurabile in sede di impugnazione, pur non richiedendosi un'analisi analitica di ogni singolo parametro quando la pena è vicina al minimo edittale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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