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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 31 c.p. (Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione)

In vigore dal 1° luglio 1931

Ogni condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell’art. 28, ovvero con l’abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio, o mestiere, o con la violazione dei doveri ad essi inerenti, importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.

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In sintesi

  • Si applica a condanne per abuso di funzioni pubbliche, servizi pubblici o uffici specifici
  • Colpisce anche l'abuso di professioni, arti, industrie, commerci e mestieri
  • La pena è l'interdizione temporanea dalle funzioni, professione o attività abusata
  • Conseguenza automatica della condanna (non discrezionale del giudice)
  • Tutela l'integrità dell'esercizio di poteri e responsabilità pubbliche e professionali

Condanna per abuso di pubblico ufficio o professione importa interdizione temporanea.

Ratio

L'articolo 31 c.p. persegue un duplice obiettivo: punire chi abusa della posizione di fiducia conferita da un incarico pubblico o da un'abilitazione professionale, e proteggere il pubblico dall'esercizio futuro di tali funzioni da parte di chi ha già dimostrato scarsa etica. La norma non crea una pena accessoria in senso tecnico, ma una conseguenza automatica della condanna per questo tipo di reato.

Analisi

La norma si divide in due aree: (1) abuso di pubblici uffici, pubblici servizi e uffici elencati nell'art. 28 n. 3 c.p.; (2) abuso di professioni, arti, industrie, commerci e mestieri. In entrambi i casi, è richiesto un elemento di «abuso» — cioè l'uso distorto dei poteri o la violazione dei doveri. L'interdizione è automatica («importa») e temporanea (non perpetua).

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente quando sussistono tre condizioni cumulative: (a) una condanna penale definitiva; (b) il reato commesso nell'esercizio o in occasione di un pubblico ufficio, servizio o professione abilitata; (c) l'elemento di abuso o violazione di doveri specifici. Non si applica a crimini comuni, nemmeno se commessi da un pubblico ufficiale agendo al di fuori delle sue funzioni.

Connessioni

L'art. 31 c.p. si collega strettamente all'art. 28 c.p. (definizione di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio). Vedi anche l'art. 61 c.p. (aggravante per abuso d'ufficio), l'art. 336 c.p. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), l'art. 277 c.p. (che definisce le interdizioni in genere). Per le professioni, il rinvio alle violazioni di doveri professionali implica l'osservanza dei codici deontologici (avvocati, medici, commercialisti).

Domande frequenti

L'interdizione è automatica o discrezionale del giudice?

L'interdizione è automatica (conseguenza necessaria della condanna). Ciò che il giudice determina sono la durata minima e massima dell'interdizione secondo le regole generali del codice penale, non se applicarla sì o no.

Quale differenza tra l'art. 31 c.p. e una semplice sospensione dal servizio?

La sospensione dal servizio è una misura amministrativa del datore di lavoro (es. durante il procedimento penale). L'interdizione dell'art. 31 è una conseguenza penale della condanna e impedisce l'esercizio della funzione per un periodo prefissato, indipendentemente dal rapporto di lavoro.

Se riabilitato, l'interdizione cessa?

Sì. La riabilitazione (art. 178 c.p. e ss.) estingue gli effetti penali della condanna, compresa l'interdizione. Il soggetto può di nuovo esercitare la funzione o professione, salvo altre cause di inidoneità.

Vale anche per i mestieri non regolamentati?

Sì, purché sussista l'elemento di abuso. Anche commercianti, artigiani o altre categorie possono subire interdizione se condannati per abuso dei doveri inerenti la loro attività (es. frode, malversazione di fondi).

Può durare più di 10 anni?

La durata dipende dal reato sottostante e dalle circostanze. Non esiste un limite massimo generale fissato dall'art. 31. Il giudice applica le regole sulla commisurazione della pena secondo la gravità del reato e il ricorso a circostanze aggravanti o attenuanti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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