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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 277 c.p. Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (1).
Vedi anche
→Cod. pen. art. 276 - Art. 276 c.p.: Attentato contro il Presidente della Repubblica→Cod. pen. art. 278 - Art. 278 c.p.: Offesa all’onore o al prestigio del Presidente de→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 275 c.p.: Accettazione di onorificenze o utilità da uno Sta→Art. 279 c.p.: Lesa prerogativa della irresponsabilità del presi→Art. 274 c.p.: Illecita partecipazione ad associazioni aventi ca→Art. 280 c.p.: Attentato per finalità terroristiche o di eversio→Art. 280-bis c.p.: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o es→Art. 273 c.p.: Illecita costituzione di associazioni aventi cara→Articolo 281 Codice Penale: Offesa alla libertà del Capo del Governo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 277 c.p.: attentato alla libertà del Presidente della Repubblica, pena da 5 a 15 anni di reclusione.
Ratio
L'articolo 277 c.p. rappresenta una norma minore rispetto all'articolo 276 c.p., colpendo specificamente l'attentato alla libertà personale del Presidente quando non configuri tentativo di omicidio o lesione grave.
Analisi
L'elemento costitutivo è l'attentato «alla libertà» del Presidente, distinto da attentato alla vita. Rientra il sequestro, il rapimento, l'imposizione di restrizioni ai movimenti. Non è richiesto il ricorso alla violenza, anche se la coercizione è elemento tipico.
Quando si applica
La norma colpisce quando l'attentato colpisce specificamente la libertà personale, senza comprendere lesioni alla vita o all'incolumità fisica. Un sequestro di 24 ore configura il reato.
Connessioni
Si correla direttamente all'articolo 276 c.p., rappresentandone una forma minore. Differisce dagli articoli 278-279 c.p., che puniscono offesa all'onore o al prestigio piuttosto che alla libertà fisica.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Sequestro simulato
Tizio, appartenente a un'organizzazione eversiva, pianifica e inizia a eseguire il sequestro del Presidente della Repubblica al fine di costringerlo a firmare un provvedimento di grazia. Viene arrestato nella fase esecutiva prima di completare l'azione. Risponde del delitto di cui all'art. 277 c.p. in quanto gli atti posti in essere erano concretamente idonei e univocamente diretti a privare il Capo dello Stato della propria libertà, indipendentemente dal mancato raggiungimento dello scopo.
Caso 2: Coercizione all'esercizio di funzioni
Caio, a capo di un gruppo armato, penetra nella residenza presidenziale e, tenendo sotto minaccia i presenti, pretende che il Presidente della Repubblica firmi un decreto in suo favore, impedendogli fisicamente di allontanarsi fino alla firma. La condotta integra l'art. 277 c.p. poiché concretizza una limitazione della libertà di autodeterminazione del Capo dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni costituzionali.
Caso 3: Blocco del corteo presidenziale
Sempronio, insieme ad altri complici, organizza un blocco stradale armato con l'intento di fermare il corteo presidenziale e trattenere il Presidente in un luogo isolato per costringerlo a rilasciare pubbliche dichiarazioni. Anche qui la condotta è riconducibile all'art. 277 c.p., trattandosi di un atto diretto e idoneo ad attentare alla libertà di locomozione e di comunicazione del Presidente della Repubblica.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra l'art. 276 e l'art. 277 c.p.?
L'art. 276 c.p. punisce l'attentato alla vita o all'incolumità fisica del Presidente della Repubblica, mentre l'art. 277 c.p. tutela la sua libertà personale e di determinazione. Quest'ultimo opera come clausola residuale, applicandosi solo quando la condotta non integri già la fattispecie più grave dell'art. 276 c.p.
Il reato si consuma anche se il tentativo fallisce?
Sì. L'art. 277 c.p. è strutturato come reato di attentato a consumazione anticipata: si perfeziona con il compimento di atti idonei e univocamente diretti a limitare la libertà presidenziale, indipendentemente dal raggiungimento del risultato. Non è quindi configurabile il tentativo in senso tecnico (art. 56 c.p.).
Chi può essere soggetto attivo di questo reato?
Chiunque: si tratta di un reato comune, che non richiede alcuna qualifica soggettiva particolare. Può essere commesso da qualsiasi persona fisica capace di intendere e di volere, sia cittadino italiano che straniero.
Qual è l'elemento soggettivo richiesto?
È sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di compiere atti diretti ad attentare alla libertà del Presidente della Repubblica. Non è richiesto alcun dolo specifico né la finalità politica, anche se quest'ultima potrebbe rilevare ai fini di eventuali aggravanti.
Questo reato può concorrere con altri delitti?
Sì. L'art. 277 c.p. può concorrere con altri reati, come il sequestro di persona (art. 605 c.p.) o la violenza privata (art. 610 c.p.), qualora la condotta integri autonomamente anche tali fattispecie. Il concorso formale o materiale di reati sarà valutato caso per caso dal giudice.
Fonti consultate: 3 fontei verificate