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Art. 277 c.p. Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (1).
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In sintesi
Art. 277 c.p.: attentato alla libertà del Presidente della Repubblica, pena da 5 a 15 anni di reclusione.
Ratio
L'articolo 277 c.p. rappresenta una norma minore rispetto all'articolo 276 c.p., colpendo specificamente l'attentato alla libertà personale del Presidente quando non configuri tentativo di omicidio o lesione grave.
Analisi
L'elemento costitutivo è l'attentato «alla libertà» del Presidente, distinto da attentato alla vita. Rientra il sequestro, il rapimento, l'imposizione di restrizioni ai movimenti. Non è richiesto il ricorso alla violenza, anche se la coercizione è elemento tipico.
Quando si applica
La norma colpisce quando l'attentato colpisce specificamente la libertà personale, senza comprendere lesioni alla vita o all'incolumità fisica. Un sequestro di 24 ore configura il reato.
Connessioni
Si correla direttamente all'articolo 276 c.p., rappresentandone una forma minore. Differisce dagli articoli 278-279 c.p., che puniscono offesa all'onore o al prestigio piuttosto che alla libertà fisica.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra l'art. 276 e l'art. 277 c.p.?
L'art. 276 c.p. punisce l'attentato alla vita o all'incolumità fisica del Presidente della Repubblica, mentre l'art. 277 c.p. tutela la sua libertà personale e di determinazione. Quest'ultimo opera come clausola residuale, applicandosi solo quando la condotta non integri già la fattispecie più grave dell'art. 276 c.p.
Il reato si consuma anche se il tentativo fallisce?
Sì. L'art. 277 c.p. è strutturato come reato di attentato a consumazione anticipata: si perfeziona con il compimento di atti idonei e univocamente diretti a limitare la libertà presidenziale, indipendentemente dal raggiungimento del risultato. Non è quindi configurabile il tentativo in senso tecnico (art. 56 c.p.).
Chi può essere soggetto attivo di questo reato?
Chiunque: si tratta di un reato comune, che non richiede alcuna qualifica soggettiva particolare. Può essere commesso da qualsiasi persona fisica capace di intendere e di volere, sia cittadino italiano che straniero.
Qual è l'elemento soggettivo richiesto?
È sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di compiere atti diretti ad attentare alla libertà del Presidente della Repubblica. Non è richiesto alcun dolo specifico né la finalità politica, anche se quest'ultima potrebbe rilevare ai fini di eventuali aggravanti.
Questo reato può concorrere con altri delitti?
Sì. L'art. 277 c.p. può concorrere con altri reati, come il sequestro di persona (art. 605 c.p.) o la violenza privata (art. 610 c.p.), qualora la condotta integri autonomamente anche tali fattispecie. Il concorso formale o materiale di reati sarà valutato caso per caso dal giudice.
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