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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 278 c.p. Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni (1).

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In sintesi

  • Soggetto attivo: chiunque (reato comune)
  • Oggetto della tutela: onore e prestigio del Presidente della Repubblica in quanto istituzione costituzionale
  • Condotta: qualsiasi atto o espressione idonea a offendere l'onore o il prestigio del Capo dello Stato
  • Pena: reclusione da uno a cinque anni
  • Procedibilità: d'ufficio
  • Aggravanti specifiche: non previste nell'articolo, ma possono applicarsi le circostanze comuni ex art. 61 c.p.
  • Natura del reato: reato di pericolo presunto; non richiede la prova del danno effettivo all'istituzione

Art. 278 c.p.: offendere l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è reato punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Ratio

L'articolo 278 c.p. protegge la dignità e l'onore della massima carica dello Stato, considerato elemento cardine dell'autorità costituzionale. La protezione riconosciuta è superiore a quella della diffamazione ordinaria per la qualità speciale della vittima.

Analisi

L'elemento caratterizzante è l'offesa «all'onore» (reputazione personale) o al «prestigio» (autorità pubblica) del Presidente. Il dolo è generico: basta la consapevolezza di offendere la dignità della carica.

Quando si applica

La norma colpisce comunicazioni e comportamenti idonei a offendere. Rientra la critica aspra, gli insulti, la denigrazione della persona o della carica, mediante scritti, discorsi pubblici, trasmissioni.

Connessioni

Si collega agli articoli 276-277 c.p. per la tutela della carica presidenziale, ma con protezione minore (no violenza fisica). Differisce dalla diffamazione (art. 595 c.p.) perché la vittima è una persona pubblica di rango speciale.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 278 c.p. e la diffamazione comune?

L'art. 278 c.p. tutela l'istituzione presidenziale e non la persona fisica, prevede una pena più severa (fino a 5 anni) ed è procedibile d'ufficio, mentre la diffamazione ex art. 595 c.p. è procedibile a querela e tutela l'onore del singolo privato.

La critica politica al Presidente della Repubblica è reato?

No. La giurisprudenza e la Corte Costituzionale hanno chiarito che la critica politica, anche dura, è tutelata dall'art. 21 Cost. Il reato scatta solo quando l'espressione trasmoda in vilipendio gratuito, privo di qualsiasi contenuto critico e finalizzato esclusivamente a offendere l'istituzione.

Il reato si applica anche dopo la fine del mandato presidenziale?

No. La norma tutela la funzione istituzionale del Presidente in carica. Le offese rivolte a un ex Presidente della Repubblica non integrano l'art. 278 c.p., potendo eventualmente configurare la diffamazione comune ex art. 595 c.p.

Un post sui social network può integrare il reato ex art. 278 c.p.?

Sì. La pubblicazione online è equiparata alla pubblicazione a mezzo stampa e può integrare il reato se il contenuto — testo, immagine o video — è oggettivamente idoneo a offendere l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, indipendentemente dalla diffusione effettiva.

È previsto il carcere obbligatorio per questo reato?

La pena edittale va da uno a cinque anni di reclusione, ma non è obbligatorio il carcere preventivo. Il giudice può applicare misure alternative o la sospensione condizionale della pena, valutando le circostanze del caso concreto e la personalità dell'imputato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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