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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 276 c.p. Attentato contro il Presidente della Repubblica

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l’ergastolo (1).

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In sintesi

  • Soggetto attivo: chiunque (reato comune)
  • Oggetto della tutela: vita, incolumità fisica e libertà personale del Presidente della Repubblica
  • Condotta: attentato, inteso come qualsiasi atto idoneo e diretto a ledere i beni protetti, anche se il risultato non si verifica
  • Elemento soggettivo: dolo specifico, con coscienza e volontà di attentare alla persona del Capo dello Stato
  • Pena: ergastolo
  • Natura del reato: reato di attentato (o a consumazione anticipata), si perfeziona con il compimento di atti idonei diretti allo scopo

Ergastolo per chi attenta alla vita, incolumità o libertà personale del Presidente della Repubblica.

Ratio

L'articolo 276 c.p. riconosce al Presidente della Repubblica una protezione qualificata, riflettendo il suo ruolo di capo dello Stato e simbolo di continuità istituzionale. L'attentato contro il Presidente è considerato attentato indiretto contro l'intera comunità nazionale.

Analisi

L'elemento oggettivo è l'«attentato», cioè un'azione diretta a ledere un bene giuridico con connotazione di violenza o aggressione. Rientra qualunque comportamento diretto contro la vita, l'incolumità fisica, la libertà personale.

Quando si applica

La norma si applica a prescindere dall'esito dell'attentato. Un tentativo di assassinio fallito configura il reato. Un sequestro del Presidente configura l'attentato contro la libertà personale.

Connessioni

Si correla agli articoli 277 (offesa alla libertà) e 278 (offesa all'onore) c.p. Differisce dai reati di omicidio (art. 575 c.p.) per la qualità speciale della vittima e la pena aumentata.

Domande frequenti

Il reato si consuma anche se l'attentato non va a buon fine?

Sì. L'art. 276 c.p. è un reato di attentato a consumazione anticipata: è sufficiente il compimento di atti idonei e diretti allo scopo lesivo, anche se l'evento (morte, lesione, privazione della libertà) non si verifica concretamente.

Quali beni giuridici tutela l'art. 276 c.p.?

La norma tutela tre beni distinti: la vita, l'incolumità fisica e la libertà personale del Presidente della Repubblica. È sufficiente che l'attentato riguardi uno solo di essi per integrare la fattispecie.

Quali sono le differenze rispetto al delitto di minaccia al Presidente della Repubblica?

La minaccia (art. 278 c.p.) colpisce condotte di intimidazione verbale o scritta dirette al Presidente, con pena notevolmente inferiore. L'art. 276 c.p. richiede invece atti materiali idonei a ledere vita, incolumità o libertà, ed è sanzionato con l'ergastolo.

È possibile il tentativo di attentato al Presidente della Repubblica?

La questione è teoricamente controversa: trattandosi già di un reato di attentato (strutturalmente anticipato), la configurabilità di un ulteriore tentativo ex art. 56 c.p. è generalmente esclusa dalla dottrina, ritenendosi che gli atti preparatori idonei siano già assorbiti nella fattispecie consumata.

La norma si applica anche durante l'esercizio delle funzioni suppletive da parte del Presidente del Senato?

L'art. 276 c.p. fa riferimento espressamente al Presidente della Repubblica come istituzione. In caso di supplenza ex art. 86 Cost., la dottrina prevalente ritiene applicabile la tutela in via estensiva al soggetto che ne esercita le funzioni, pur in assenza di espressa previsione normativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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