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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 274 c.p. Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l’autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.

La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l’autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all’estero (1).

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In sintesi

  • Soggetto attivo (comma 1): chiunque si trovi nel territorio dello Stato
  • Soggetto attivo (comma 2): cittadino residente nel territorio dello Stato
  • Condotta: partecipazione ad associazioni, enti, istituti o loro sezioni di carattere internazionale privi di autorizzazione governativa
  • Estensione territoriale: il comma 2 colpisce anche la partecipazione ad enti con sede all'estero
  • Elemento normativo: assenza di autorizzazione del Governo
  • Pena: multa da lire 200.000 a lire 2.000.000 (reato contravvenzionale)

Art. 274 c.p.: punisce la partecipazione non autorizzata ad associazioni internazionali in Italia o all'estero.

Ratio

L'articolo 274 c.p. è corollario del precedente articolo 273 c.p., colpendo il momento volitivo di adesione a organismi internazionali senza autorizzazione statale.

Analisi

La fattispecie richiede consapevolezza della mancanza di autorizzazione. La «partecipazione» è concetto ampio: iscrizione, pagamento quote, frequentazione riunioni, svolgimento incarichi.

Quando si applica

Colpisce la partecipazione contemporanea all'operatività dell'ente non autorizzato. Se l'autorizzazione è revocata, la continuazione configura il reato dal momento della revoca.

Connessioni

Collegata direttamente all'articolo 273 c.p. che punisce promotori. Art. 273 colpisce promotori, art. 274 colpisce aderenti. Ambedue integrano controllo statale sulla sovranità interna.

Domande frequenti

Che cos'è un'associazione di carattere internazionale ai fini dell'art. 274 c.p.?

Si tratta di associazioni, enti o istituti — nonché loro sezioni locali — che per struttura, composizione o finalità trascendono i confini di un singolo Stato, coinvolgendo soggetti o attività di più Paesi. La norma non fornisce una definizione esplicita, lasciando ampio margine interpretativo alla giurisprudenza.

Chi rilascia l'autorizzazione governativa e come si ottiene?

L'autorizzazione è di competenza del Governo centrale, storicamente gestita attraverso il Ministero dell'Interno. La procedura non è disciplinata in modo organico nel codice, e la prassi applicativa della norma è rimasta assai limitata nel tempo.

Il reato è doloso o colposo?

Trattandosi di contravvenzione, ai sensi dell'art. 42 comma 4 c.p. è sufficiente la colpa: basta che l'agente partecipi all'ente senza adoperare la diligenza necessaria a verificare l'esistenza dell'autorizzazione governativa, senza che sia necessario un dolo specifico.

Uno straniero non residente può essere punito ai sensi di questo articolo?

Il comma 1 si applica a chiunque partecipi nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza. Uno straniero non residente che prenda parte in Italia ad un ente internazionale non autorizzato è dunque perseguibile. Il comma 2, invece, riguarda esclusivamente i cittadini italiani residenti.

L'art. 274 c.p. è compatibile con la libertà di associazione garantita dalla Costituzione?

La norma è stata oggetto di rilievi critici in dottrina per il suo potenziale contrasto con l'art. 18 della Costituzione, che tutela la libertà di associazione. La sua legittimità è stata generalmente salvaguardata interpretando restrittivamente il requisito del carattere internazionale e valorizzando la finalità di tutela dell'ordine pubblico internazionale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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