Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 273 c.p. – Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquemila a ventimila.

Se l’autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire diecimila.

In sintesi

  • Soggetto attivo: chiunque (reato comune)
  • Condotta: promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale (o loro sezioni) senza autorizzazione governativa
  • Pena base: reclusione fino a 6 mesi o multa da lire 1.000.000 a 4.000.000
  • Aggravante: se l'autorizzazione è stata ottenuta mediante dichiarazioni false o reticenti, reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a lire 2.000.000
  • Elemento soggettivo: dolo generico (consapevolezza dell'assenza di autorizzazione)
  • Bene giuridico tutelato: ordine pubblico e controllo statale sui collegamenti associativi con l'estero
Indice dei contenuti

Art. 273 c.p.: reato di costituzione non autorizzata di associazioni internazionali in Italia, pene fino a 5 anni.

Ratio

L'articolo 273 c.p. sottopone al controllo governativo la costituzione di organismi internazionali, al fine di tutelare la sovranità nazionale da possibili infiltrazioni ostili.

Analisi

L'elemento costitutivo è l'assenza di autorizzazione governativa. Il provvedimento è discrezionale, non soggetto a obbligo di rilascio. Rilevante è il carattere «internazionale» dell'organismo.

Quando si applica

Colpisce il comportamento anteriore o contemporaneo alla costituzione dell'ente. Opera sul territorio italiano e su estero per cittadini italiani residenti in Italia.

Connessioni

Si correla all'articolo 274 c.p. (partecipazione a associazioni internazionali non autorizzate). Ambedue riflettono il controllo statale su attività transnazionali.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Sezione italiana di ONG straniera

Tizio, cittadino italiano, promuove e registra presso il Registro delle Persone Giuridiche la sezione italiana di un'organizzazione non governativa con sede a Ginevra, senza richiedere né ottenere l'autorizzazione del Ministero dell'Interno. Tizio risponde del reato base di cui al primo comma dell'art. 273 c.p., esponendosi alla reclusione fino a sei mesi o alla multa.

Caso 2: Dichiarazioni false per ottenere l'autorizzazione

Caio, per ottenere l'autorizzazione governativa alla costituzione di un istituto culturale italo-tedesco, dichiara falsamente che l'ente non intrattiene rapporti con organizzazioni politiche straniere. L'autorizzazione viene rilasciata sulla base di tale dichiarazione mendace. In questo caso Caio risponde della fattispecie aggravata di cui al secondo comma, con pena della reclusione da uno a cinque anni e multa.

Caso 3: Organizzazione di fatto

Sempronio coordina sistematicamente le attività italiane di un movimento associativo multinazionale, tenendo riunioni, raccogliendo fondi e impartendo direttive ai soci nazionali, senza che l'ente abbia mai formalizzato la richiesta di autorizzazione al Governo italiano. La condotta di «organizzare» e «dirigere» integra il reato anche in assenza di una struttura formalmente costituita in Italia, essendo sufficiente l'operatività di fatto di una sezione territoriale.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra il primo e il secondo comma dell'art. 273 c.p.?

Il primo comma punisce chi agisce completamente privo di autorizzazione (reclusione fino a 6 mesi o multa). Il secondo comma, considerato fattispecie autonoma, sanziona più severamente (reclusione 1-5 anni e multa) chi ha ottenuto l'autorizzazione inducendo in errore l'amministrazione con dichiarazioni false o reticenti, aggiungendo la lesione alla correttezza dei rapporti con la P.A.

Cosa si intende per associazione di «carattere internazionale»?

Si intende un'entità collettiva che presenta collegamenti organici con strutture, soci o direzioni ubicate all'estero, oppure che si pone come sezione nazionale di un organismo sovranazionale. Non è sufficiente la mera attività operativa all'estero: occorre un nesso strutturale con l'elemento internazionale.

Chi rilascia l'autorizzazione governativa richiesta dall'art. 273 c.p.?

Il procedimento è disciplinato dal d.P.R. 31 marzo 1973, n. 289. La competenza è del Ministero dell'Interno, che valuta la compatibilità dell'ente con l'ordine pubblico e gli interessi nazionali. L'autorizzazione può essere negata o revocata in qualsiasi momento per motivi di sicurezza.

Il reato si applica anche alle ONG e alle associazioni culturali senza scopo di lucro?

Sì. La norma non distingue la natura o lo scopo dell'ente: si applica a qualsiasi associazione, ente o istituto di carattere internazionale, incluse ONG, fondazioni, istituti culturali e associazioni di amicizia tra popoli, purché privi della prescritta autorizzazione governativa.

L'art. 273 c.p. è compatibile con la libertà di associazione garantita dalla Costituzione e dal diritto europeo?

La norma pone tensioni con l'art. 18 Cost. e con l'art. 11 CEDU. La dottrina prevalente ritiene che il requisito dell'autorizzazione sia oggi applicabile in modo restrittivo, limitandolo ai casi in cui sussistano concreti rischi per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, alla luce del principio di proporzionalità elaborato dalla Corte EDU.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 3 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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