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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo

In vigore dal 1° luglio 1931

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia (1).

In sintesi

  • Soggetto: chiunque ponga in essere condotte rilevanti ai fini terroristici
  • Condotta: atti che per natura o contesto possono arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale
  • Scopo alternativo (dolo specifico):
    • intimidire la popolazione
    • costringere poteri pubblici o organizzazioni internazionali ad agire o astenersi
    • destabilizzare o distruggere strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali
  • Clausola aperta: rientrano anche le condotte definite terroristiche da convenzioni internazionali vincolanti per l'Italia
  • Funzione: norma definitoria, non incriminatrice autonoma; fornisce la nozione di «finalità di terrorismo» richiamata da altre disposizioni del codice

Art. 270-sexies c.p.: definizione legale di finalità di terrorismo nel diritto penale italiano.

Ratio

L'articolo 270-sexies c.p. non incrimina una fattispecie autonoma, bensì fornisce la definizione operativa di «condotte con finalità di terrorismo» ai fini dell'interpretazione delle norme precedenti (270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies). La disposizione è di carattere definitorio e rappresenta un elemento cardine della legge antiterrorismo italiana. Essa specifica che le condotte sono considerate terroristiche quando, per natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o organizzazione internazionale e sono compiute per intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a compiere/astenersi da atti, o destabilizzare le strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali. Incluse anche le definizioni da convenzioni internazionali vincolanti per l'Italia.

Analisi

La norma fornisce una descrizione articolata di ciò che qualifica una condotta come «terroristica». Sono contemplate tre dimensioni: (a) gli effetti potenziali (grave danno a un Paese o organizzazione internazionale); (b) il contesto (la natura della condotta stessa, che può essere intrinsecamente terroristica); (c) gli scopi (intimidazione della popolazione, coazione dei poteri pubblici, destabilizzazione delle strutture fondamentali). La norma riconosce che l'elemento soggettivo risiede nell'intenzione di ottenere uno di questi risultati mediante violenza. Incluse altresì le condotte definite terroristiche da convenzioni e norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia, creando un collegamento con il diritto internazionale antiterrorismo.

Quando si applica

La definizione si applica in via interpretativa a tutte le fattispecie di cui agli articoli 270-bis e seguenti. Ricorre quando una condotta, per la sua natura (ad esempio, un attacco con bomba) o per il contesto (ad esempio, una campagna coordinata di violenza), è idonea a generare grave danno e è compiuta al fine di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici a mutare le loro decisioni. Esempio: Tizio compie un attacco a un aeroporto per costringere lo Stato a ritirare truppe da una guerra. Oppure: Caio commette sabotaggi coordinati di infrastrutture critiche per destabilizzare le istituzioni. O ancora: Sempronio, membro di un'organizzazione estremista internazionale, esegue attentati per propagandare un'ideologia attraverso la violenza e il terrore.

Connessioni

L'articolo 270-sexies è una norma definitoria che supporta l'interpretazione di tutte le norme antiterrorismo (270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies). Non è una fattispecie autonoma, ma uno strumento di determinazione del significato di «finalità di terrorismo». La sua assenza renderebbe indefinito il confine fra violenza politica, criminalità organizzata e terrorismo. Si raccorda con le convezioni internazionali sul terrorismo (Convenzione sulla repressione dei finanziamenti al terrorismo, ecc.) e con le direttive UE sulla lotta al terrorismo.

Domande frequenti

L'art. 270-sexies c.p. è un reato autonomo o una norma definitoria?

È esclusivamente una norma definitoria: non prevede una pena propria, ma stabilisce quando una condotta può essere considerata commessa «con finalità di terrorismo», definizione che viene richiamata da tutte le altre fattispecie terroristiche del codice e delle leggi speciali.

Quali sono le tre finalità alternative che qualificano una condotta come terroristica?

La norma individua tre scopi alternativi: (1) intimidire la popolazione; (2) costringere poteri pubblici o organizzazioni internazionali a compiere o omettere un atto; (3) destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

Cosa significa la clausola di rinvio alle convenzioni internazionali?

L'ultima parte dell'articolo estende la definizione alle condotte qualificate come terroristiche da trattati o norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia (es. Convenzione ONU per la soppressione del finanziamento del terrorismo del 1999), garantendo un adeguamento dinamico dell'ordinamento interno senza necessità di modifiche legislative ad hoc.

È necessario che il danno grave si verifichi effettivamente?

No. La norma richiede solo che la condotta possa «arrecare» grave danno, ossia che sia idonea in astratto a produrlo. Si tratta quindi di un requisito di idoneità oggettiva, non di un evento lesivo che deve concretamente realizzarsi.

Un atto di violenza politica rientra automaticamente nella definizione di terrorismo?

No. Occorre la compresenza di due elementi: l'idoneità oggettiva a causare grave danno e il dolo specifico (uno dei tre scopi alternativi). Un atto violento privo di finalità destabilizzante o intimidatoria della popolazione non integra la nozione di terrorismo ex art. 270-sexies, anche se politicamente motivato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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