Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo

In vigore dal 1° luglio 1931

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia (1).

In sintesi

  • Soggetto: chiunque ponga in essere condotte rilevanti ai fini terroristici
  • Condotta: atti che per natura o contesto possono arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale
  • Scopo alternativo (dolo specifico):
    • intimidire la popolazione
    • costringere poteri pubblici o organizzazioni internazionali ad agire o astenersi
    • destabilizzare o distruggere strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali
  • Clausola aperta: rientrano anche le condotte definite terroristiche da convenzioni internazionali vincolanti per l'Italia
  • Funzione: norma definitoria, non incriminatrice autonoma; fornisce la nozione di «finalità di terrorismo» richiamata da altre disposizioni del codice
Indice dei contenuti

Art. 270-sexies c.p.: definizione legale di finalità di terrorismo nel diritto penale italiano.

Ratio

L'articolo 270-sexies c.p. non incrimina una fattispecie autonoma, bensì fornisce la definizione operativa di «condotte con finalità di terrorismo» ai fini dell'interpretazione delle norme precedenti (270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies). La disposizione è di carattere definitorio e rappresenta un elemento cardine della legge antiterrorismo italiana. Essa specifica che le condotte sono considerate terroristiche quando, per natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o organizzazione internazionale e sono compiute per intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a compiere/astenersi da atti, o destabilizzare le strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali. Incluse anche le definizioni da convenzioni internazionali vincolanti per l'Italia.

Analisi

La norma fornisce una descrizione articolata di ciò che qualifica una condotta come «terroristica». Sono contemplate tre dimensioni: (a) gli effetti potenziali (grave danno a un Paese o organizzazione internazionale); (b) il contesto (la natura della condotta stessa, che può essere intrinsecamente terroristica); (c) gli scopi (intimidazione della popolazione, coazione dei poteri pubblici, destabilizzazione delle strutture fondamentali). La norma riconosce che l'elemento soggettivo risiede nell'intenzione di ottenere uno di questi risultati mediante violenza. Incluse altresì le condotte definite terroristiche da convenzioni e norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia, creando un collegamento con il diritto internazionale antiterrorismo.

Quando si applica

La definizione si applica in via interpretativa a tutte le fattispecie di cui agli articoli 270-bis e seguenti. Ricorre quando una condotta, per la sua natura (ad esempio, un attacco con bomba) o per il contesto (ad esempio, una campagna coordinata di violenza), è idonea a generare grave danno e è compiuta al fine di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici a mutare le loro decisioni. Esempio: Tizio compie un attacco a un aeroporto per costringere lo Stato a ritirare truppe da una guerra. Oppure: Caio commette sabotaggi coordinati di infrastrutture critiche per destabilizzare le istituzioni. O ancora: Sempronio, membro di un'organizzazione estremista internazionale, esegue attentati per propagandare un'ideologia attraverso la violenza e il terrore.

Connessioni

L'articolo 270-sexies è una norma definitoria che supporta l'interpretazione di tutte le norme antiterrorismo (270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies). Non è una fattispecie autonoma, ma uno strumento di determinazione del significato di «finalità di terrorismo». La sua assenza renderebbe indefinito il confine fra violenza politica, criminalità organizzata e terrorismo. Si raccorda con le convezioni internazionali sul terrorismo (Convenzione sulla repressione dei finanziamenti al terrorismo, ecc.) e con le direttive UE sulla lotta al terrorismo.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Finanziamento con finalità di terrorismo

Tizio trasferisce somme di denaro a un'organizzazione straniera sapendo che verranno utilizzate per attentati contro istituzioni governative europee allo scopo di destabilizzarne l'ordine costituzionale. L'art. 270-sexies rileva come norma definitoria ai fini dell'art. 270-quinquies.1 c.p. (finanziamento di condotte con finalità di terrorismo), consentendo al PM di contestare il dolo specifico richiesto dalla fattispecie.

Caso 2: Propaganda online

Caio gestisce un canale social attraverso cui diffonde materiale di addestramento e incita alla commissione di attentati contro la popolazione civile per costringere il governo italiano a modificare la propria politica estera. La finalità di intimidire la popolazione e di coercire i poteri pubblici, accertata ai sensi dell'art. 270-sexies, integra il dolo specifico del reato di istigazione ex art. 270-quinquies c.p.

Caso 3: Atto vandalico con rivendicazione politica

Sempronio danneggia un edificio pubblico rivendicando l'atto come «azione rivoluzionaria», ma senza alcuna concreta idoneità a intimidire la popolazione né a destabilizzare strutture fondamentali dello Stato. In assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 270-sexies, il fatto non potrà essere qualificato come reato con finalità di terrorismo, restando nell'alveo del mero danneggiamento aggravato.

Domande frequenti

L'art. 270-sexies c.p. è un reato autonomo o una norma definitoria?

È esclusivamente una norma definitoria: non prevede una pena propria, ma stabilisce quando una condotta può essere considerata commessa «con finalità di terrorismo», definizione che viene richiamata da tutte le altre fattispecie terroristiche del codice e delle leggi speciali.

Quali sono le tre finalità alternative che qualificano una condotta come terroristica?

La norma individua tre scopi alternativi: (1) intimidire la popolazione; (2) costringere poteri pubblici o organizzazioni internazionali a compiere o omettere un atto; (3) destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

Cosa significa la clausola di rinvio alle convenzioni internazionali?

L'ultima parte dell'articolo estende la definizione alle condotte qualificate come terroristiche da trattati o norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia (es. Convenzione ONU per la soppressione del finanziamento del terrorismo del 1999), garantendo un adeguamento dinamico dell'ordinamento interno senza necessità di modifiche legislative ad hoc.

È necessario che il danno grave si verifichi effettivamente?

No. La norma richiede solo che la condotta possa «arrecare» grave danno, ossia che sia idonea in astratto a produrlo. Si tratta quindi di un requisito di idoneità oggettiva, non di un evento lesivo che deve concretamente realizzarsi.

Un atto di violenza politica rientra automaticamente nella definizione di terrorismo?

No. Occorre la compresenza di due elementi: l'idoneità oggettiva a causare grave danno e il dolo specifico (uno dei tre scopi alternativi). Un atto violento privo di finalità destabilizzante o intimidatoria della popolazione non integra la nozione di terrorismo ex art. 270-sexies, anche se politicamente motivato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 3 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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