Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto (1).
Vedi anche
→Cod. pen. art. 270-bis - bis c.p.: Associazioni con finalità di terrorismo anche→Cod. pen. art. 270-quater - quater c.p.: Arruolamento con finalità di terrorismo an→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 270 Codice Penale: Associazioni sovversive→Art. 270-quinquies c.p.: Addestramento ad attività con finalità→Articolo 270-sexies Codice Penale: Condotte con finalità di terrorismo→Articolo 271 Codice Penale: Associazioni antinazionali→Art. 269 c.p.: Attività antinazionale del cittadino all’estero→Art. 272 c.p.: Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale→Articolo 268 Codice Penale: Parificazione degli Stati alleati
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 270-ter c.p.: punisce chi assiste associati terroristici o sovversivi con rifugio, vitto o mezzi di comunicazione.
Ratio
L'articolo 270-ter c.p. incrimina l'assistenza agli associati di organizzazioni sovversive o terroristiche, punendo chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato o favoreggiamento generico, fornisce rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione ai componenti di tali associazioni. La norma si fonda sulla considerazione che le reti logistiche di supporto sono essenziali alla sopravvivenza e all'operatività di organizzazioni clandestine. L'incriminazione dell'assistenza ai loro membri mira a isolare questi ultimi, togliendo loro i mezzi di sussistenza e di collegamento. La pena ordinaria è reclusione fino a quattro anni. L'aggravante interviene se l'assistenza è prestata continuativamente. Un'eccezione importante riguarda i prossimi congiunti, per i quali non è punibile fornire supporto.
Analisi
La fattispecie richiede: (a) l'assistenza a persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis; (b) la forma di assistenza (rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione); (c) l'assenza di concorso nel reato o favoreggiamento generico (la norma sceglie di non assimilare l'assistenza a questi istituti). L'elemento soggettivo richiede la consapevolezza che il destinatario dell'assistenza partecipa all'associazione sovversiva o terroristica. La pena ordinaria è reclusione fino a quattro anni. L'aggravamento interviene se l'assistenza è prestata continuativamente, indicando un impegno duraturo nel sostegno all'organizzazione. L'eccezione per i prossimi congiunti riflette la prevalenza della solidarietà familiare sulla tutela dello Stato.
Quando si applica
Ricorre quando un soggetto, consapevole che un'altra persona partecipa a un'associazione sovversiva o terroristica, le fornisce assistenza concreta. Esempio: Tizio, pur non essendo membro dell'organizzazione, ospita continuativamente in casa sua militanti ricercati per attività terroristiche. Oppure: Caio fornisce regolarmente mezzi di trasporto a un membro di un'associazione eversiva. O ancora: Sempronio mette a disposizione un telefono satellitare a attivisti di una cellula paramilitare. L'assistenza occasionale potrebbe non integrare il reato; l'elemento della continuatività aggrava la responsabilità, indicando una vera e propria attività di supporto logistico.
Connessioni
L'articolo 270-ter si colloca nel contesto della punizione della rete logistica di associazioni sovversive/terroristiche. Si distingue dal favoreggiamento generico (art. 378 c.p.) per il fatto che qui la norma specifica la punibilità dell'assistenza. L'art. 270 incrimina le associazioni sovversive. L'art. 270-bis incrimina le associazioni con finalità terroristica. L'art. 270-quater incrimina l'arruolamento per terrorismo. L'art. 270-quinquies incrimina l'addestramento. L'art. 270-sexies definisce le condotte con finalità di terrorismo.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Il proprietario di casa
Tizio, sapendo che Caio è un militante attivo di un'organizzazione terroristica destinataria dell'art. 270-bis c.p., gli concede per tre mesi l'uso di un appartamento di sua proprietà, fornendogli anche un'utenza telefonica intestata a un prestanome. Tizio risponde del reato aggravato dalla continuità, non potendo invocare né il concorso (non partecipa all'associazione) né il favoreggiamento (non aiuta Caio a eludere le indagini su un reato già commesso).
Caso 2: Il trasportatore occasionale
Sempronio, a conoscenza dell'appartenenza di Caio a un'associazione sovversiva ex art. 270 c.p., lo trasporta con la propria autovettura per consentirgli di raggiungere un luogo di latitanza interna. L'episodio isolato integra la fattispecie base, con pena fino a quattro anni di reclusione.
Caso 3: La madre dell'associato
Tizia nasconde il figlio Caio, aderente a un'organizzazione terroristica, nella propria abitazione per alcune settimane, fornendogli vitto e alloggio. Poiché il figlio rientra nella nozione di prossimo congiunto ex art. 307 comma 2 c.p., Tizia beneficia della causa di non punibilità prevista dall'ultimo comma dell'art. 270-ter c.p.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra l'art. 270-ter c.p. e il favoreggiamento personale?
Il favoreggiamento (art. 378 c.p.) presuppone un reato già commesso e punisce chi aiuta il reo a eludere le indagini o sottrarsi alla pena. L'art. 270-ter c.p. punisce invece il supporto logistico (rifugio, vitto, trasporto, comunicazioni) a chi è ancora attivamente partecipe dell'associazione, a prescindere dalla commissione di specifici reati. Le due norme si escludono reciprocamente per espressa previsione legislativa.
Chi sono i 'prossimi congiunti' che beneficiano della non punibilità?
La nozione di prossimo congiunto è mutuata dall'art. 307 comma 2 c.p. e comprende: ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti. La non punibilità si fonda sul principio di inesigibilità: l'ordinamento non può pretendere che un familiare denunci o abbandoni il congiunto in difficoltà.
Quando scatta l'aggravante della continuità?
L'aggravante opera quando l'assistenza non è episodica ma si protrae nel tempo con regolarità e sistematicità, rivelando un contributo stabile alla sopravvivenza operativa dell'associato. Non è necessario un formale accordo continuativo: è sufficiente che la condotta si ripeta in modo non occasionale, a giudizio del caso concreto rimesso alla valutazione del giudice di merito.
È necessario che l'assistente conosca le specifiche attività criminose dell'associazione?
No. Il dolo generico richiede la sola consapevolezza che il destinatario dell'assistenza partecipi a una delle associazioni richiamate dagli artt. 270 o 270-bis c.p. Non occorre che il soggetto attivo conosca i piani operativi o i singoli crimini programmati dall'organizzazione, essendo sufficiente la rappresentazione e volizione del fatto assistenziale nella sua essenzialità.
Fornire denaro rientra nella condotta punita dall'art. 270-ter c.p.?
Il testo normativo elenca tassativamente: rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto e strumenti di comunicazione. Il denaro non è espressamente incluso. Tuttavia, se la somma è destinata all'acquisto di uno dei beni elencati, o se il finanziamento integra un contributo all'associazione, la condotta potrebbe ricondursi al concorso nel reato associativo (artt. 270 o 270-bis c.p.), con conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'art. 270-ter per espressa clausola di riserva.
Fonti consultate: 3 fontei verificate