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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 32-ter c.p. (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)

In vigore dal 1° luglio 1931

L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni.

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In sintesi

  • Sanzione che vieta la stipulazione di contratti con enti pubblici
  • Eccezione per l'ottenimento di prestazioni di pubblico servizio
  • Durata minima un anno, massima tre anni
  • Misura complementare a pene detentive o pecuniarie
  • Si applica in caso di specifici illeciti previsti dal codice penale

Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per durata da uno a tre anni.

Ratio

L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione rappresenta una misura cautelare volta a proteggere l'integrità dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i privati. La norma impedisce ai soggetti che hanno commesso determinati reati di sfruttare relazioni contrattuali con enti pubblici per ottenere vantaggi indebiti.

Analisi

La disposizione stabilisce un divieto assoluto di contrattazione con la PA, con una sola eccezione: la stipulazione di contratti necessari per ottenere prestazioni di pubblico servizio. La durata è discrezionale del giudice, entro i limiti di uno-tre anni. Non si tratta di una sanzione principale, ma di una misura accessoria che accompagna altre pene.

Quando si applica

L'art. 32-ter si applica quando la sentenza stabilisce che il reato commesso dal soggetto richiede l'applicazione di tale misura. Esempi includono reati di corruzione, malversazione, o abuso di ufficio. Il giudice, in fase di sentenza, determina la durata specifica della misura.

Connessioni

L'incapacità si connette con l'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.), con l'interdizione dagli uffici direttivi (art. 32-bis c.p.), e con le sanzioni accessorie previste dagli artt. 19-32 c.p. Nel diritto amministrativo, la misura riflette i principi di trasparenza e legalità della PA.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 32-ter (incapacità di contrattare) e l'art. 28 (interdizione dai pubblici uffici)?

L'art. 28 interdice l'accesso a uffici, impieghi o incarichi pubblici e a cariche elettive. L'art. 32-ter vieta solo di stipulare contratti con la PA, permettendo comunque accesso ai servizi pubblici. Sono misure complementari che possono applicarsi contemporaneamente.

Se mi viene applicata l'incapacità, posso comunque accedere al servizio sanitario nazionale?

Sì. La legge prevede un'eccezione esplicita: il divieto non si applica per ottenere prestazioni di pubblico servizio. Pertanto, puoi continuare ad accedere a sanità, scuola, documenti e altri servizi pubblici essenziali.

L'incapacità è automatica o il giudice deve decidere caso per caso?

Non è automatica. Il giudice ha discrezionalità: decide se applicare la misura e, se la applica, fissa la durata entro uno-tre anni, in base alla gravità del reato e alle circostanze.

Cosa succede se ignoro il divieto e stipulo un contratto durante l'incapacità?

Il contratto è nullo. Inoltre, la violazione del divieto può costituire un nuovo reato (violazione di obbligo imposto dalla legge), con conseguenti responsabilità penali e risarcitorie verso la PA.

Scade automaticamente dopo la durata prevista?

Sì, la misura ha scadenza temporale. Allo scadere del termine indicato nella sentenza, l'incapacità cessa automaticamente, senza necessità di ulteriori provvedimenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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