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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 32-bis c.p. (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)

In vigore dal 1° luglio 1931

L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Sanzione accessoria conseguente a condanna per delitti legati all'abuso di potere in ufficio
  • Inibisce l'esercizio di ruoli quali amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto a bilanci
  • Si applica a ogni condanna a reclusione non inferiore a 6 mesi per crimini commessi con violazione dei doveri dell'incarico
  • Ha durata temporanea (non perpetua) e colpisce la capacità di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore
  • Non estingue la personalità giuridica ma impedisce la gestione operativa durante il periodo di interdizione

Pena accessoria che vieta al condannato di ricoprire incarichi direttivi in società o imprese per abuso di poteri.

Ratio

L'interdizione dagli uffici direttivi rappresenta una sanzione di natura preventiva-cautelare: il legislatore intende allontanare dai centri decisionali chi ha già dimostrato di abusare della propria posizione. La norma protegge gli interessi collettivi (soci, creditori, pubblico) riducendo il rischio di ulteriori violazioni normative da parte di soggetti già condannati.

Analisi

La norma opera automaticamente («consegue ad ogni condanna») per delitti caratterizzati da abuso di potere o violazione di doveri inerenti all'ufficio. Non è richiesta una pronuncia esplicita del giudice sulla pena accessoria: essa si applica di diritto una volta che siano cumulativamente verificate (a) una condanna definitiva, (b) alla reclusione non inferiore a 6 mesi, (c) per un delitto commesso con abuso/violazione dei doveri dell'incarico. La portata della interdizione è ampia: riguarda qualsiasi ruolo con potere di rappresentanza, non solo quelli espressamente nominati.

Quando si applica

Si applica quando concorrono: (1) condanna definitiva a reclusione di almeno 6 mesi; (2) il reato commesso deve essere caratterizzato da abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio (es. corruzione, peculato, falso in bilancio); (3) la pena accessoria decorre dalla data di esecuzione della sentenza e dura per un periodo pari a quello della pena principale.

Connessioni

L'articolo 32-bis si colloca nel sistema delle pene accessorie (artt. 19-32 c.p.). Correlato all'art. 32-quater c.p. (estensione ai delitti contro il patrimonio), all'art. 32-sexies c.p. (esecuzione della pena accessoria). Per i delitti societari, si coordina con l'art. 2188 c.c. (incapacità ad amministrare) e con il d.lgs. 270/1999 (disqualificazione dell'imprenditore fallito).

Domande frequenti

Se la sentenza non menziona esplicitamente l'interdizione dagli uffici direttivi, questa si applica comunque?

Sì. L'art. 32-bis opera di diritto non appena sono verificati i presupposti: condanna definitiva a reclusione non inferiore a 6 mesi per delitto commesso con abuso di potere. Non è necessaria una pronuncia esplicita del giudice; la pena accessoria sorge automaticamente per effetto della norma.

Qual è la durata dell'interdizione?

La durata è pari a quella della pena detentiva principale (salvo disposizioni speciali). Ad esempio, chi è condannato a 2 anni di reclusione subisce interdizione per 2 anni. Decorso questo termine, la capacità di assumere incarichi direttivi si ricostituisce automaticamente, a meno di altre condanne.

L'interdizione impedisce anche di possedere azioni o quote della società?

No. L'interdizione riguarda esclusivamente il diritto di esercitare uffici direttivi e poteri di rappresentanza. Il condannato rimane proprietario delle azioni o quote; non può però amministrarle attivamente né partecipare a organi gestionali. Può mantenere la partecipazione azionaria e percepire dividendi.

Se un soggetto interdetto assume un incarico direttivo violando il divieto, che conseguenze ha?

L'atto è nullo (nullità assoluta). Inoltre, il soggetto incorre in responsabilità penale per assunzione abusiva di incarico. Gli atti compiuti in tale qualità potrebbero essere dichiarati inefficaci; la società e i terzi contraenti possono opporre eccezioni di nullità.

L'interdizione può essere revocata prima della scadenza naturale?

La revoca anticipata è possibile solo in casi straordinari (es. grazia, indulto, amnistia) o mediante riabilitazione penale. In assenza di tali interventi, l'interdizione cessa automaticamente allo scadere del termine stabilito dalla sentenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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