← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 c.p. (Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici)

In vigore dal 1° luglio 1931

La condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto ovvero di tendenza a delinquere, importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La condanna all'ergastolo o a reclusione non inferiore a 5 anni determina l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
  • La condanna a reclusione non inferiore a 3 anni (ma inferiore a 5) comporta interdizione per 5 anni
  • La dichiarazione di abitualità, professionalità nel delitto o tendenza a delinquere causa interdizione perpetua dai pubblici uffici
  • L'interdizione è una pena accessoria che si applica automaticamente (conseguente alla condanna principale)

Ergastolo e reclusione oltre 5 anni: interdizione perpetua dai pubblici uffici. Reclusione oltre 3 anni: interdizione per 5 anni.

Ratio

L'articolo 29 c.p. disciplina l'interdizione dai pubblici uffici come pena accessoria (automaticamente applicata) derivante da condanne penali. La norma tutela l'integrità dell'amministrazione pubblica impedendo a chi ha commesso reati gravi di accedere a incarichi pubblici. La durata dell'interdizione è proporzionata alla gravità del reato (misurata dal tempo di reclusione) e al profilo criminale del soggetto.

Analisi

L'interdizione dai pubblici uffici si articola su due presupposti: quello temporale (basato sulla durata della pena detentiva) e quello qualitativo (basato sul profilo criminale). Nel primo caso, la norma distingue tre soglie: reclusione non inferiore a 5 anni (interdizione perpetua); reclusione non inferiore a 3 anni (interdizione per 5 anni); reclusione inferiore a 3 anni (non prevista automaticamente). Nel secondo caso, la dichiarazione giudiziale di abitualità o professionalità nel delitto comporta sempre interdizione perpetua, indipendentemente dalla durata della pena.

Quando si applica

L'articolo 29 c.p. si applica in tutti i procedimenti penali che si concludono con una condanna. L'interdizione decorre dal momento della sentenza di condanna (se non sospesa in appello) e prosegue per la durata stabilita dalla norma. L'interdizione può essere estinta anticipatamente solo in specifici casi previsti dalla legge (riabilitazione, amnistia, indulto).

Connessioni

L'interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria (artt. 17-20 c.p.), il cui effetto deriva automaticamente dalla pena principale. L'articolo 102 c.p. disciplina la dichiarazione di abitualità e professionalità nel delitto, che attiva l'interdizione perpetua per effetto dell'articolo 29. Gli articoli 179 ss. c.p. regolano amnistia, indulto e riabilitazione, che possono incidere sulla durata dell'interdizione.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'articolo 28 e l'articolo 29 c.p.?

L'articolo 28 c.p. prevede l'interdizione temporanea dai pubblici uffici come pena principale (autonoma) per reati meno gravi, con durata discrezionale del giudice. L'articolo 29 c.p. prevede l'interdizione come pena accessoria (automatica) conseguente a una condanna principale. In pratica, l'articolo 28 è applicabile quando il reato non comporta una pena detentiva significativa, l'articolo 29 si applica automaticamente in caso di pene detentive gravi.

L'interdizione dai pubblici uffici si applica anche ai liberi professionisti?

Sì, se il libero professionista è iscritto in albi pubblici o esercita funzioni pubbliche (es. notaio, mediatore creditizio). L'interdizione incide sulla legittimazione a mantenere tali iscrizioni. Tuttavia, per le professioni ordinarie non in funzioni pubbliche, l'effetto è indiretto e regolato dalle norme dei singoli ordini professionali.

L'interdizione dai pubblici uffici impedisce di votare o candidarsi?

L'interdizione dai pubblici uffici non nega il diritto di voto (esercizio civile). Tuttavia, impedisce di candidarsi a cariche pubbliche (sindaco, consigliere, deputato, ecc.). Il diritto politico passivo (diritto di eleggibilità) rimane sospeso per la durata dell'interdizione.

Quanto dura l'interdizione perpetua? Può essere ridotta?

L'interdizione perpetua dura per tutta la vita del condannato, a meno che non intervengano amnistia, indulto o riabilitazione. La riabilitazione (articolo 178 c.p.) consente di riacquistare pienamente i diritti civili e politici, ma richiede il decorso di un certo periodo e una documentata condotta irreprensibile.

Se la condanna è annullata in appello, l'interdizione cessa?

Sì, se la condanna è annullata o revocata in sede di impugnazione, l'interdizione cessa ex tunc (con effetto retroattivo). Tuttavia, durante il procedimento di appello, se la condanna non è stata sospesa, l'interdizione rimane operativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.