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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 214 c.p. Inosservanza delle misure di sicurezza detentive
In vigore dal 1° luglio 1931
Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.
Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 213 - Art. 213 c.p.: Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misu→Cod. pen. art. 215 - Art. 215 Codice Penale: Specie→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 212 c.p.: Casi di sospensione o di trasformazione di misure→Art. 216 c.p.: Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa→Art. 211-bis c.p.: Rinvio dell’esecuzione delle misure di sicure→Articolo 211 Codice Penale: Esecuzione delle misure di sicurezza→Articolo 217 Codice Penale: Durata minima→Art. 210 c.p.: Effetti della estinzione del reato o della pena→Art. 218 Codice Penale: Esecuzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Chi si sottrae volontariamente a una misura di sicurezza detentiva vede ricominciare da capo il periodo minimo di durata.
Ratio
L'articolo 214 c.p. affronta la questione dell'evasione da una misura di sicurezza detentiva e stabilisce una conseguenza significativa: il ripristino del periodo minimo di durata della misura. Lo scopo è duplice: da un lato, sanzionare il comportamento evasivo dimostrando un atteggiamento contrario al recupero; dall'altro, proteggere la società garantendo che il soggetto non possa sottrarsi al completamento della misura mediante fuga. L'eccezione per il ricovero in manicomio e casa di cura riflette specifiche esigenze terapeutiche.
Analisi
La norma prevede che quando un soggetto sottoposto a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente all'esecuzione, il termine minimo di durata ricomincia a decorrere dal giorno in cui la misura è ripresa. Ciò significa che un anno di ricovero non cumulato a causa dell'evasione non è conteggiato, e il minimo riparte da zero. Eccezione importante: la regola non si applica al ricovero in manicomio giudiziario o in casa di cura e custodia, per i quali presumibilmente vigono regole speciali di gestione dovute alla natura clinica della misura.
Quando si applica
Si applica quando il soggetto sotto misura di sicurezza detentiva commette evasione volontaria (non semplice latitanza o assenza ingiustificata). L'evasione deve essere accertata in sede processuale. Una volta ricatturato, il giudice dispone la ripresa dell'esecuzione e il ricalcolo della durata minima dal nuovo inizio. Non si applica per manicomio giudiziario o casa di cura, dove valgono regole differenziate.
Connessioni
L'articolo 214 integra la disciplina generale delle misure di sicurezza (articoli 199-216 c.p.) e si collega specificamente agli articoli 219-220 c.p. (casa di cura e custodia), all'articolo 222 c.p. (manicomio giudiziario), e all'articolo 228 c.p. (libertà vigilata). Rinvia inoltre alle norme sulla contravvenzione di evasione (articoli 385-392 c.p.) e alla disciplina generale dell'esecuzione penale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi e linee guida
Ministero della Giustizia
Testo coordinato e aggiornato del Codice Penale consultabile sul portale ufficiale del Ministero della Giustizia, utile riferimento per Inosservanza delle misure di sicurezza detentive.
Casi pratici
Caso 1: Evasione dalla colonia agricola
Tizio è stato assegnato a una colonia agricola per un periodo minimo di due anni a seguito di una condanna per reati commessi in stato di seminfermità mentale. Dopo otto mesi di esecuzione regolare, Tizio approfitta di un momento di distrazione degli agenti e si allontana volontariamente dalla struttura. Viene rintracciato e ricondotto dopo tre settimane. A quel punto il giudice di sorveglianza dispone che il periodo minimo di due anni ricominci a decorrere da zero: gli otto mesi già trascorsi non vengono computati, e Tizio dovrà scontare per intero la durata minima a partire dal giorno del rientro in struttura.
Caso 2: Assenza dal permesso e conseguenze sul computo
Caio è sottoposto a misura di sicurezza detentiva presso una casa di lavoro. Avendo ottenuto un permesso temporaneo di uscita, decide deliberatamente di non rientrare alla scadenza e si rende irreperibile per due mesi. Quando Sempronio, il suo difensore, riesce a convincerlo a costituirsi, il magistrato di sorveglianza accerta la volontarietà dell'allontanamento e, applicando l'art. 214 c.p., ordina che il periodo minimo riprenda a decorrere dalla data di effettivo rientro in struttura. Il tempo trascorso prima della fuga va perduto ai fini del computo.
Domande frequenti
Cosa succede se mi allontano volontariamente durante una misura di sicurezza detentiva?
Il periodo minimo di durata della misura riparte da zero dal giorno in cui torni a essere sottoposto all'esecuzione. Il tempo già trascorso non viene conteggiato.
La norma si applica anche ai ricoverati in REMS (ex ospedali psichiatrici giudiziari)?
No. L'art. 214 c.p. esclude espressamente chi è ricoverato in manicomio giudiziario o casa di cura e di custodia, categorie oggi corrispondenti alle REMS.
Cosa significa che l'allontanamento deve essere volontario?
Deve trattarsi di una scelta consapevole e libera del soggetto. Se l'allontanamento è dovuto a cause esterne indipendenti dalla sua volontà, la conseguenza del reset del periodo minimo non si applica.
L'art. 214 c.p. comporta anche una nuova condanna penale per evasione?
L'art. 214 c.p. produce solo la ripresa del computo del periodo minimo. L'eventuale responsabilità penale per evasione è disciplinata da una norma distinta (art. 385 c.p.).
Da quale giorno esatto ricomincia a decorrere il periodo minimo?
Dal giorno in cui la misura di sicurezza viene nuovamente eseguita in concreto, ovvero dal momento in cui il soggetto è effettivamente ricondotto o si presenta volontariamente nella struttura.
Fonti consultate: 3 fontei verificate