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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 228 c.p. Libertà vigilata

In vigore dal 1° luglio 1931

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all’autorità di pubblica sicurezza.

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.

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In sintesi

  • La sorveglianza della persona in libertà vigilata è affidata all'autorità di pubblica sicurezza.
  • Il giudice impone prescrizioni idonee a evitare occasioni di nuovi reati.
  • Le prescrizioni possono essere successivamente modificate o limitate dal giudice.
  • La sorveglianza deve agevolare il riadattamento sociale, anche mediante il lavoro.
  • La durata minima della libertà vigilata è di un anno.
  • Per i minori si applicano le disposizioni generali, salvo leggi speciali.

L'art. 228 c.p. disciplina la libertà vigilata: sorveglianza, prescrizioni del giudice e riadattamento sociale del condannato.

Ratio

L'articolo 228 c.p. fornisce la definizione operativa della libertà vigilata quale misura di sicurezza non detentiva. La finalità è duplice: da un lato, proteggere la società mediante sorveglianza continua da parte dell'autorità di pubblica sicurezza; dall'altro, facilitare il riadattamento sociale del soggetto mediante il lavoro e l'integrazione, evitando l'effetto stigmatizzante e desocializzante della detenzione. La norma equilibra securità e recupero.

Analisi

La libertà vigilata comporta: (1) sorveglianza affidata all'autorità di pubblica sicurezza; (2) prescrizioni idonee a evitare occasioni di ulteriori reati, ordinate dal giudice; (3) facoltà giudiziale di modificare o limitare le prescrizioni nel corso dell'esecuzione; (4) obbligo di favorire il riadattamento mediante lavoro; (5) durata minima di un anno. Le prescrizioni possono riguardare il luogo di dimora, il divieto di associazione con soggetti pericolosi, gli orari di rientro, la frequenza di programmi riabilitativi, ecc.

Quando si applica

Si applica quando il giudice ordina la libertà vigilata in sentenza o provvedimento di esecuzione. Il soggetto rimane libero nel territorio, ma è monitorato dalla polizia locale. Le prescrizioni sono comunicate per iscritto; il trasgressore incorre in conseguenze disciplinari e potenziale sostituzione con ricovero (articolo 231 c.p.). La durata è minimo un anno, con possibilità di proroga fino alla remissione della pericolosità.

Connessioni

L'articolo 228 si collega agli articoli 199-216 c.p. (misure di sicurezza), all'articolo 229-230 c.p. (casi e modalità di ordinanza), all'articolo 231 c.p. (trasgressione), all'articolo 232 c.p. (minori e infermi di mente), all'articolo 206 c.p. (revoca e modifica), e alla disciplina generale dell'esecuzione penale esterna. Rinvia inoltre alle istruzioni del ministero dell'Interno sulla sorveglianza e ai protocolli di riadattamento lavorativo.

Domande frequenti

Che cos'è la libertà vigilata e quando si applica?

È una misura di sicurezza personale non detentiva che sostituisce o segue misure detentive. Si applica quando il giudice accerta la pericolosità sociale del soggetto ma ritiene sufficiente un controllo esterno senza privazione della libertà.

Chi controlla chi è in libertà vigilata?

La sorveglianza è affidata all'autorità di pubblica sicurezza (questore, commissariato), che monitora il rispetto delle prescrizioni imposte dal giudice e riferisce al magistrato di sorveglianza eventuali violazioni.

Quali prescrizioni può imporre il giudice?

Il giudice può imporre obblighi di dimora, divieti di frequentare determinati luoghi o persone, obbligo di presentarsi periodicamente all'autorità. Le prescrizioni devono essere mirate a evitare nuove occasioni di reato.

Quanto dura la libertà vigilata?

La durata minima è di un anno. Non esiste un massimo fisso: la cessazione dipende dall'accertamento giudiziale che la pericolosità sociale sia venuta meno.

Cosa succede se si violano le prescrizioni della libertà vigilata?

La violazione delle prescrizioni è reato ai sensi dell'art. 650 c.p. o di norme specifiche e può comportare la revoca della misura da parte del magistrato di sorveglianza, con possibile sostituzione con una misura più restrittiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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