Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 231 c.p. – Trasgressione degli obblighi imposti

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell’articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta.

Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario.

In sintesi

  • L'art. 231 c.p. disciplina le conseguenze della trasgressione agli obblighi imposti in regime di libertà vigilata.
  • Il giudice può aggiungere la cauzione di buona condotta come prima risposta alla violazione.
  • In caso di gravità o recidiva nella trasgressione, oppure di mancata prestazione della cauzione, il giudice può sostituire la libertà vigilata con l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.
  • Per i minori trasgressori è previsto il ricovero in un riformatorio giudiziario in luogo delle misure previste per gli adulti.
  • La norma non si applica quando ricorre il caso già disciplinato dalla prima parte dell'art. 177 c.p. (revoca automatica della libertà vigilata).
Indice dei contenuti

Sanzioni per chi viola gli obblighi della libertà vigilata: dalla cauzione alla colonia agricola.

Ratio

L'articolo 231 c.p. affronta le conseguenze della trasgressione degli obblighi imposti durante la libertà vigilata. Riconosce che il fallimento dell'intervento non detentivo deve avere conseguenze, incentivando il soggetto a rispettare le prescrizioni e garantendo al contempo un'opportunità progressiva di intensificazione della misura (cauzione, ricovero) qualora il primo approccio dimostri insufficiente.

Analisi

Quando il soggetto in libertà vigilata trasgredisce le prescrizioni, il giudice ha tre opzioni progressive: (1) aggiungere la cauzione di buona condotta alla libertà vigilata (primo livello); (2) considerando la gravità, la recidiva transgressive, o l'inadempimento della cauzione, sostituire con colonia agricola, casa di lavoro, o (per minori) riformatorio; (3) l'osservanza è continuamente monitorata e documentata. La norma introduce una logica di escalation, permettendo tentativi progressivi di recupero.

Quando si applica

Si applica quando il soggetto in libertà vigilata commette un atto di trasgressione accertato (es. mancato rientro a orario, associazione vietata, assenza dal luogo di residenza). La trasgressione è comunicata al giudice competente, che dispone audizione della persona e valutazione della gravità. A prima trasgressione, il giudice può aggiungere cauzione. Al ripetersi o per gravità, ordina la sostituzione con misura più restrittiva.

Connessioni

L'articolo 231 si collega all'articolo 228 c.p. (disciplina della libertà vigilata), all'articolo 177 c.p. (conseguenze della contravvenzione del carcere preventivo), all'articolo 230 c.p. (libertà vigilata obbligatoria), all'articolo 217 c.p. (colonia agricola e casa di lavoro), all'articolo 223 c.p. (riformatorio), e alle disposizioni sulla cauzione di buona condotta (articoli 202-204 c.p.).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Cauzione per violazione isolata

Tizio, sottoposto a libertà vigilata per un reato contro il patrimonio, omette per due volte di presentarsi all'ufficio di polizia nel giorno prescritto, senza giustificato motivo. Il giudice, valutata la modesta gravità delle trasgressioni e l'assenza di recidiva specifica, non revoca la misura ma aggiunge la cauzione di buona condotta, fissando una somma commisurata alle condizioni economiche di Tizio.

Caso 2: Sostituzione con colonia agricola per recidiva

Caio, già destinatario di libertà vigilata, viola ripetutamente il divieto di frequentare determinati luoghi e si rende irreperibile durante i controlli periodici. Il giudice, constatata la particolare gravità del comportamento complessivo e la reiterazione delle trasgressioni, dispone la sostituzione della libertà vigilata con l'assegnazione a una colonia agricola, ritenendo insufficiente la semplice cauzione.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 231 c.p. e quando invece l'art. 177 c.p.?

L'art. 231 c.p. si applica nei casi di trasgressione che non integrano l'ipotesi prevista dalla prima parte dell'art. 177 c.p., la quale dispone la revoca automatica della libertà vigilata nelle situazioni di maggiore gravità. L'art. 231 opera quindi in via residuale, per le violazioni meno gravi o non espressamente contemplate dall'art. 177.

La cauzione di buona condotta sostituisce la libertà vigilata?

No. La cauzione di buona condotta è una misura aggiuntiva: viene affiancata alla libertà vigilata senza sostituirla. Il soggetto continua a essere sottoposto alle prescrizioni della misura di sicurezza originaria, ma deve anche prestare una garanzia patrimoniale a tutela del rispetto degli obblighi futuri.

Quali condizioni legittimano la sostituzione con la colonia agricola o la casa di lavoro?

Il giudice può disporre la sostituzione in tre ipotesi alternative: la particolare gravità della singola trasgressione, la reiterazione delle trasgressioni nel tempo, oppure il rifiuto o l'impossibilità del soggetto di prestare la cauzione di buona condotta richiesta.

Cosa accade se il trasgressore è un minorenne?

Per i minorenni l'art. 231 c.p. prevede una misura specifica: in luogo della colonia agricola o della casa di lavoro, il giudice dispone il ricovero in un riformatorio giudiziario. Questa differenziazione risponde al principio di specialità del trattamento penale dei minori, orientato a finalità educative e rieducative.

Il giudice è obbligato ad applicare le misure previste dall'art. 231 c.p.?

No, la norma attribuisce al giudice un potere discrezionale ('può aggiungere', 'può sostituire'). Il giudice valuta caso per caso la gravità della trasgressione, il comportamento complessivo del soggetto e le circostanze concrete, scegliendo la risposta più adeguata nel rispetto dei principi di proporzionalità e individualizzazione del trattamento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 3 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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